Allegato II ZONE DELIMITATE E MISURE DI CUI ALL'ART. 5 SEZIONE 1 Definizione delle zone delimitate 1) Le zone delimitate sono costituite da: a) una zona infestata che comprenda come minimo i campi in cui e' stata confermata la presenza di un organismo specificato nonche' quelli in cui sono stati coltivati tuberi di patate infestati; e b) una zona tampone che si estenda almeno 100 m oltre i confini della zona infestata. Laddove una parte di un campo rientri in tale estensione, l'intero campo entrera' a far parte della «zona tampone». 2) Nei casi in cui diverse «zone tampone» si sovrappongano o siano geograficamente prossime, occorrera' definire una zona delimitata che includa la superficie delle zone delimitate in questione e le aree comprese tra di esse. 3) Per definire le zone infestate e le «zone tampone» i Servizi fitosanitari regionali dovranno, sulla base di fondati principi scientifici, considerare i seguenti elementi: la biologia degli organismi specificati, il livello di infestazione, la distribuzione delle piante ospiti, le prove di insediamento degli organismi specificati, la capacita' di diffusione spontanea degli organismi specificati. 4) Se la presenza di un organismo specificato e' confermata al di fuori della zona infestata, i confini della zona infestata e della «zona tampone» andranno modificati di conseguenza. 5) Qualora in base alle indagini di cui all'art. 4, comma 1, l'organismo specificato non venga rilevato per un periodo di due anni in una zona delimitata, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio dovra' confermare che tale organismo non e' piu' presente nella suddetta zona e che la stessa non e' piu' una zona delimitata. Sara' tenuto a informare il Servizio fitosanitario centrale. SEZIONE 2 Misure nelle zone delimitate di cui all'art. 5, comma 1, secondo comma Le misure adottate dai Servizi fitosanitari regionali nelle zone delimitate devono includere almeno quanto segue: 1) misure volte all'eradicazione o al contenimento degli organismi specificati, compresi trattamenti e disinfestazioni, nonche' il divieto, all'occorrenza, di piantare piante ospiti; 2) monitoraggio intensivo della presenza degli organismi specificati mediante idonee indagini; 3) sorveglianza della circolazione dei tuberi di patate al di fuori delle zone delimitate.