(Allegato II)
                                                          Allegato II 
 
             ZONE DELIMITATE E MISURE DI CUI ALL'ART. 5 
 
 
                              SEZIONE 1 
 
 
                  Definizione delle zone delimitate 
 
    1) Le zone delimitate sono costituite da: 
      a) una zona infestata che comprenda come minimo i campi in  cui
e' stata confermata la presenza di un organismo  specificato  nonche'
quelli in cui sono stati coltivati tuberi di patate infestati; e 
      b) una zona tampone che si estenda almeno 100 m oltre i confini
della zona infestata. Laddove una parte di un campo rientri  in  tale
estensione, l'intero campo entrera' a far parte della «zona tampone». 
    2) Nei casi in cui diverse  «zone  tampone»  si  sovrappongano  o
siano  geograficamente  prossime,  occorrera'   definire   una   zona
delimitata  che  includa  la  superficie  delle  zone  delimitate  in
questione e le aree comprese tra di esse. 
    3) Per definire le zone infestate e le «zone tampone»  i  Servizi
fitosanitari regionali  dovranno,  sulla  base  di  fondati  principi
scientifici, considerare  i  seguenti  elementi:  la  biologia  degli
organismi specificati, il livello di infestazione,  la  distribuzione
delle  piante  ospiti,  le  prove  di  insediamento  degli  organismi
specificati, la capacita' di  diffusione  spontanea  degli  organismi
specificati. 
    4) Se la presenza di un organismo specificato e' confermata al di
fuori della zona infestata, i confini della zona  infestata  e  della
«zona tampone» andranno modificati di conseguenza. 
    5) Qualora in base alle indagini di  cui  all'art.  4,  comma  1,
l'organismo specificato non venga rilevato per un periodo di due anni
in  una  zona  delimitata,  il   Servizio   fitosanitario   regionale
competente per territorio dovra' confermare che tale organismo non e'
piu' presente nella suddetta zona e che la stessa  non  e'  piu'  una
zona delimitata. Sara' tenuto a informare il  Servizio  fitosanitario
centrale. 
 
                              SEZIONE 2 
 
 
Misure nelle zone delimitate di cui  all'art.  5,  comma  1,  secondo
                                comma 
 
    Le misure adottate dai Servizi fitosanitari regionali nelle  zone
delimitate devono includere almeno quanto segue: 
      1)  misure  volte  all'eradicazione  o  al  contenimento  degli
organismi  specificati,  compresi  trattamenti   e   disinfestazioni,
nonche' il divieto, all'occorrenza, di piantare piante ospiti; 
      2)  monitoraggio  intensivo  della  presenza  degli   organismi
specificati mediante idonee indagini; 
      3) sorveglianza della circolazione dei tuberi di patate  al  di
fuori delle zone delimitate.