Allegato B Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2014 Premessa. L'art. 5-bis, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, ha aggiunto i commi 7-ter e 7-quater all'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in sede di prima applicazione, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima; Ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/1990 per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorita' con le modalita' determinate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter. L'Autorita', nell'adunanza del 28 maggio 2014, ha approvato le presenti istruzioni con le quali intende fornire indicazioni ai soggetti tenuti al versamento del contributo per l'anno 2014. A. Soggetti tenuti al versamento del contributo e determinazione dei ricavi su cui calcolare il contributo. Sono tenuti al versamento del contributo le societa' di capitale che presentano ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) del bilancio approvato - alla data della delibera dell'Autorita' - superiore a 50 milioni di euro. In forza del rinvio operato dall'art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/1990 ai criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della medesima legge, per gli istituti bancari e finanziari il fatturato e' considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati. Nel caso di societa' legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' e' tenuta a versare un autonomo contributo sula base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio. B. Misura del contributo. Per l'anno 2014, il contributo e' pari allo 0,06 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato dalle societa' di capitali alla data del 22 gennaio 2014. Il contributo e' determinato applicando detta aliquota ai ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio approvato alla data del 22 gennaio 2014, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima. C. Modalita' e termini di versamento del contributo. Il versamento dovra' essere effettuato entro il 31 luglio 2014, a partire dal 1° luglio 2014. Il versamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 000781 intestato a «Autorita' Garante della concorrenza e del mercato» presso la Banca Nazionale del Lavoro identificato dal codice IBAN IT25 V010 0503 2390 0000 0000 781. All'atto del versamento, nella causale per il beneficiario, devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale e la descrizione della causale del versamento. L'avvenuto versamento dovra' essere comunicato all'Autorita' entro e non oltre il 31 agosto 2014. Tale comunicazione dovra' essere effettuata utilizzando esclusivamente l'apposito modello telematico pubblicato sul sito internet dell'Autorita', da trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Autorita' contributo.agcm@pec.agcm.it. La sottoscrizione del modello si intende assolta dal legale rappresentante con l'utilizzo di una casella PEC per l'invio: le comunicazioni via e-mail provenienti da caselle di PEC equivalgono alle comunicazioni trasmesse mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il mancato o parziale versamento del contributo entro il 31 luglio 2014 comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali applicati a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa. Per ogni ulteriore informazione e chiarimento e' possibile contattare l'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato, inviando un messaggio alla casella di posta elettronica contributo@agcm.it.