(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
Istruzioni relative  al  versamento  del  contributo  agli  oneri  di
  funzionamento  dell'Autorita'  Garante  della  concorrenza  e   del
  mercato per l'anno 2014 
 
Premessa. 
    L'art. 5-bis, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,
nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n.  27,
ha aggiunto i commi 7-ter e  7-quater  all'art.  10  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287. 
    Ai sensi dell'art. 10, comma  7-ter,  della  legge  n.  287/1990,
introdotto dal comma 1  dell'art.  5-bis,  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione  24  marzo
2012, n. 27, in sede di prima applicazione, all'onere  derivante  dal
funzionamento dell'Autorita' si provvede mediante  un  contributo  di
importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo
bilancio approvato dalle societa'  di  capitale,  con  ricavi  totali
superiori a 50 milioni di euro, fermi restando  i  criteri  stabiliti
dal comma 2 dell'art. 16 della legge n.  287/1990  e  che  la  soglia
massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere
superiore a cento volte la misura minima; 
    Ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della  legge  n.  287/1990
per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo e'
versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente  all'Autorita'
con le modalita'  determinate  dall'Autorita'  medesima  con  propria
deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di
contribuzione possono essere  adottate  dall'Autorita'  medesima  con
propria deliberazione, nel limite massimo dello  0,5  per  mille  del
fatturato   risultante   dal   bilancio   approvato   precedentemente
all'adozione della delibera, ferma  restando  la  soglia  massima  di
contribuzione di cui al comma 7-ter. 
    L'Autorita', nell'adunanza del 28 maggio 2014,  ha  approvato  le
presenti istruzioni con  le  quali  intende  fornire  indicazioni  ai
soggetti tenuti al versamento del contributo per l'anno 2014. 
A. Soggetti tenuti al versamento del contributo e determinazione  dei
ricavi su cui calcolare il contributo. 
    Sono tenuti al versamento del contributo le societa' di  capitale
che presentano ricavi risultanti dalla voce A1  del  conto  economico
(ricavi delle vendite e delle prestazioni) del bilancio  approvato  -
alla data della delibera dell'Autorita' - superiore a 50  milioni  di
euro. 
    In forza del rinvio operato  dall'art.  10,  comma  7-ter,  della
legge n. 287/1990 ai criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della
medesima legge, per gli istituti bancari e finanziari il fatturato e'
considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo  dello
stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le  compagnie  di
assicurazione pari al valore dei premi incassati. 
    Nel caso di  societa'  legate  da  rapporti  di  controllo  o  di
collegamento  di  cui  all'art.  2359  del  codice   civile,   ovvero
sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento, anche  mediante
rapporti  commerciali  all'interno  del  medesimo  gruppo,   ciascuna
societa' e' tenuta a versare un autonomo  contributo  sula  base  dei
ricavi iscritti nel proprio bilancio. 
B. Misura del contributo. 
    Per l'anno 2014, il contributo e' pari allo 0,06  per  mille  del
fatturato  risultante  dal  bilancio  approvato  dalle  societa'   di
capitali alla data del 22 gennaio 2014. 
    Il contributo e' determinato applicando detta aliquota ai  ricavi
risultanti dalla voce A1 del conto economico del  bilancio  approvato
alla data del 22 gennaio 2014, fermi restando i criteri stabiliti dal
comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990. 
    La soglia massima di contribuzione a carico di  ciascuna  impresa
non puo' essere superiore a cento volte la misura minima. 
C. Modalita' e termini di versamento del contributo. 
    Il versamento dovra' essere effettuato entro il 31 luglio 2014, a
partire dal 1° luglio 2014. 
    Il versamento deve essere effettuato mediante  bonifico  bancario
sul conto corrente n. 000781 intestato  a  «Autorita'  Garante  della
concorrenza e del mercato»  presso  la  Banca  Nazionale  del  Lavoro
identificato dal codice IBAN IT25 V010 0503 2390 0000 0000 781. 
    All'atto del  versamento,  nella  causale  per  il  beneficiario,
devono essere  indicati  la  denominazione  del  soggetto  tenuto  al
versamento, il codice fiscale e  la  descrizione  della  causale  del
versamento. 
    L'avvenuto  versamento  dovra'  essere  comunicato  all'Autorita'
entro e non oltre il 31 agosto 2014. Tale comunicazione dovra' essere
effettuata utilizzando esclusivamente l'apposito  modello  telematico
pubblicato  sul  sito   internet   dell'Autorita',   da   trasmettere
all'indirizzo di posta elettronica certificata  (PEC)  dell'Autorita'
contributo.agcm@pec.agcm.it. 
    La sottoscrizione del  modello  si  intende  assolta  dal  legale
rappresentante con l'utilizzo di una  casella  PEC  per  l'invio:  le
comunicazioni via e-mail provenienti da caselle  di  PEC  equivalgono
alle comunicazioni trasmesse  mediante  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento. 
    Il mancato o parziale  versamento  del  contributo  entro  il  31
luglio 2014 comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva,
mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali  saranno  dovute,
oltre agli  interessi  legali  applicati  a  partire  dalla  data  di
scadenza del termine per il pagamento, le  maggiori  somme  ai  sensi
della vigente normativa. 
    Per  ogni  ulteriore  informazione  e  chiarimento  e'  possibile
contattare l'Autorita'  Garante  della  concorrenza  e  del  mercato,
inviando   un   messaggio   alla   casella   di   posta   elettronica
contributo@agcm.it.