Allegato 2 Componente aggiuntiva (articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 7, comma 2; articolo 8, comma 3; articolo 10, comma 4, lett. c) e comma 7, lett. b) 1. Ai fini del computo dell'ISEE del beneficiario delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, per tener conto, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), della situazione economica dei figli non inclusi nel nucleo familiare del beneficiario medesimo, per ogni figlio e' calcolata una componente aggiuntiva, avuto riguardo alle necessita' del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalita' seguenti: a) e' calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo figlio, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare; b) le donazioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), non entrano nel calcolo di cui alla lettera a); c) l'ISE di cui alla lettera a) e' diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza; d) al valore di cui al punto c) e' sottratto un ammontare di euro 9.000; e) se la differenza di cui al punto d) e' positiva, tale differenza e' moltiplicata per 0,2; se la differenza e' negativa, non vi e' componente aggiuntiva; f) la componente aggiuntiva e' ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera e) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario. Le componenti aggiuntive, calcolate per ciascun figlio secondo le modalita' di cui al presente comma, integrano l'ISEE del beneficiario. 2. Ai fini del computo dell'ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per tener conto della situazione economica del genitore non convivente, e' calcolata una componente aggiuntiva secondo le modalita' seguenti: a) e' calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare; b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) e' diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3; c) il valore di cui alla lettera b) e' moltiplicato per un fattore di proporzionalita', pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalita'; d) la componente aggiuntiva e' ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario. La componente aggiuntiva, calcolata secondo le modalita' di cui al presente comma, integra l' ISEE del beneficiario della prestazione richiesta, ai sensi dell'articolo 7, comma 2.