(Nota verbale)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            NOTA VERBALE 
 
  L'istituto Internazionale per l'Unificazione  del  Diritto  Privato
presenta i suoi complimenti al Ministero degli  Affari  Esteri  della
Repubblica Italiana ed ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale  del
5 giugno 1995 ad esso indirizzata ed il cui testo e' il seguente: 
  "Il  Ministero  degli  Affari  Esteri  della  Repubblica   italiana
presenta  i  suoi   complimenti   all'istituto   Internazionale   per
l'Unificazione del  Diritto  Privato  e  ha  l'onore  di  proporre  i
seguenti  emendamenti  all'accordo  di  sede  con  il  Governo  della
Repubblica italiana firmato a Roma il 20 luglio 1967 e ratificato con
legge 12 dicembre 1969 n. 1074 pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale
no. 21 del 26.1.1970. 
 
                             Articolo 3 
 
                        Agevolazioni fiscali 
 
  1) L'istituto ed i suoi  beni  destinati  all'esercizio  delle  sue
funzioni sono esenti da  qualsiasi  imposta  diretta  e  dai  diritti
riscossi dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie e dai comuni. 
  2) a) Per il raggiungimento dei propri  fini  istituzionali  e  per
quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni,  l'istituto
godra',  agli  effetti  delle  imposte  di  registro,  ipotecarie   e
catastali,  delle  stesse  esenzioni  e  agevolazioni  concesse  alle
amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo
sugli atti, contratti, formalita', operazioni finanziarie  occorrenti
per il conseguimento delle sue finalita'. 
  b) Per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto
(IVA)  l'Istituto  godra'  della  non  imponibilita'  al  tributo  su
acquisti rilevanti connessi  al  raggiungimento  dei  suoi  obiettivi
istituzionali ed  all'esercizio  delle  sue  funzioni.  Ai  fini  del
presente accordo, per acquisto rilevante  si  intende  l'acquisto  di
merci o la prestazione di servizi per  un  valore  superiore  a  lire
italiane un milione  o  per  il  maggior  valore  che  potra'  essere
stabilito in linea generale dalle competenti autorita' italiane. 
  c) L'Istituto sara' esente dalle imposte di consumo  sui  materiali
per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale. 
  d) L'istituto sara'  anche  esentato  dall'imposta  di  consumo,  e
relative  addizionali,  sull'energia  elettrica  e  dall'imposta   di
consumo, relativa addizionale e imposta  regionale  sostitutiva,  sul
gas metano, consumati dall'UNIDROFT, con esclusione degli impianti ad
uso privato. 
  e) L'Istituto sara' esentato da diritti doganali e  da  ogni  altra
imposizione, divieto e restrizione  su  merci  di  qualsiasi  natura,
importate o esportate dall'istituto per attivita' istituzionali fatte
salve le esigenze  di  natura  sanitaria  e  fitosanitaria.  Tuttavia
l'istituto non chiedera' l'esenzione da diritti doganali  e  da  ogni
altra imposizione su merci importate per un valore inferiore  a  lire
italiane  un  milione  o  da  altro  maggior  valore  che  competenti
autorita' italiane potranno fissare in linea generale. 
  f) L'istituto sara' esente da diritti  doganali  e  da  ogni  altro
diritto,  come  pure  ogni  divieto  o   restrizione,   relativamente
all'importazione  dagli  autoveicoli  destinati  all'uso   ufficiale"
dell'Istituto e all'uso dei  suo  Presidente  e  del  suo  Segretario
Generale, nonche' dei pezzi di ricambio dei  medesimi.  Per  i  detti
autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'istituto
beneficera' altresi' dell'esenzione dalle tasse  automobilistiche.  I
carburanti ed i  lubrificanti  occorrenti  per  i  veicoli  anzidetti
saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e
esenzione dalle imposte di fabbricazione in limiti di contingenti  da
fissare mediante accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze
e l'Istituto. 
  g) Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo  non
si applicheranno  a  tasse  e  dazi  corrispettivi  di  servizi  resi
dall'Istituto. 
 
                             Articolo 6 
 
    Privilegi e immunita' dei rappresentanti dei governi e agenti 
 
  3) Oltre ai privilegi e alle immunita' specificate  nel  precedente
paragrafo  1  al  Presidente  saranno  accordati  i  privilegi  e  le
immunita', le esenzioni e le facilitazioni concesse agli Ambasciatori
capi missione, purche', per quanto concerne i privilegi fiscali,  non
si tratti di cittadino italiano o residente permanente in Italia. 
 
                             Articolo 9 
 
  a)  Il  personale  dell'istituto  deve   essere   obbligatoriamente
assicurato  per  quanto  riguarda   l'assistenza   sanitaria   e   la
previdenza, presso Fondi o Istituti assicurativi pubblici  o  privati
dello Stato italiano o di  altro  stato,  i  cui  Regolamenti  devono
essere portati a  conoscenza  delle  competenti  Autorita'  italiane.
L'assistenza sanitaria obbligatoria deve comprendere  i  familiari  a
carico, individuati ai sensi del pertinente Regolamento. 
  b) I membri residenti in Italia sono tenuti a versare i  contributi
sanitari   sui   redditi   diversi   dagli   emolumenti   corrisposti
dall'UNIDROIT, dichiarati nella denuncia annuale dei redditi. 
  c) Le prestazioni sanitarie  erogate  dal  S.S.N.  sono  rimborsate
dall'Istituto assicuratore  prescelto  dall'UNIDROIT  o  direttamente
dall'assistito alla struttura sanitaria che ha  reso  la  prestazione
nei limiti previsti dalla polizza assicurativa del predetto istituto,
che deve garantire livelli  di  assistenza  non  inferiori  a  quelli
assicurati dalle Agenzie Specializzate dell'ONU; le  prestazioni  che
non rientrano in tali limiti sono a carico del  S.S.N.  nel  rispetto
dei livelli di assistenza sanitaria garantiti dallo  stesso  Servizio
ai cittadini residenti assicurati. 
 
                             Articolo 9 
 
  L'attuale articolo 9 sara' quindi numerato come art. 10. 
  Il Ministero degli Affari Esteri, intendendo che la presente nota e
la risposta costituiranno un accordo tra le  parti  che  entrera'  in
vigore al momento della notifica del completamento della procedura di
recepimento, si  avvale  dell'occasione  per  rinnovare  all'Istituto
Internazionale per l'Unificazione del Diritto  Privato  l'espressione
della massima considerazione." 
  L'Istituto Internazionale per l'Unificazione  del  Diritto  Privato
con il presente atto accetta la proposta variazione  dell'Accordo  di
Sede firmato il 20 luglio 1967. Esso intende che la nota di cui sopra
e la presente nota costituiscano un accordo fra le due parti. 
  L'istituto internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato si
avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari  Esteri
della   Repubblica   Italiana   l'espressione   della    piu'    atta
considerazione. 
  Roma, 9 giugno 1995 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
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  Ministero degli Affari Esteri 
  della Repubblica Italiana 
  Piazzale della Farnesina 1 
  00100 ROMA