(Protocollo-art. 2)
                             Articolo 2 
 
                       Depositario provvisorio 
 
  §1 Le funzioni del Governo depositario, previste agli  articoli  da
22  a  26  della  COTIF  1980,  sono  assunte  dall'OTIF,  in  quanto
depositario provvisorio, a decorrere  dall'apertura  alla  firma  del
presente Protocollo e fino alla data della sua entrata in vigore. 
  §2 Il Depositario provvisorio comunica agli Stati membri: 
  a) le firme del presente Protocollo ed il deposito degli  strumenti
di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, 
  b) la data in  cui  il  presente  Protocollo  entra  in  vigore  in
applicazione dell'articolo 4. 
  ed assume le altre funzioni di  Depositario  cosi'  come  enunciate
nella Parte VII della Convenzione di Vienna del 23  maggio  1969  sul
diritto dei trattati.