Articolo 2 Depositario provvisorio §1 Le funzioni del Governo depositario, previste agli articoli da 22 a 26 della COTIF 1980, sono assunte dall'OTIF, in quanto depositario provvisorio, a decorrere dall'apertura alla firma del presente Protocollo e fino alla data della sua entrata in vigore. §2 Il Depositario provvisorio comunica agli Stati membri: a) le firme del presente Protocollo ed il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, b) la data in cui il presente Protocollo entra in vigore in applicazione dell'articolo 4. ed assume le altre funzioni di Depositario cosi' come enunciate nella Parte VII della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati.