(Protocollo-art. 3)
                             Articolo 3 
 
        Firma, Ratifica, Accettazione, Approvazione, Adesione 
 
  §1 Il presente Protocollo rimane  aperto  alla  firma  degli  Stati
membri fino al 31 dicembre 1999. Tale firma ha luogo a Berna,  presso
il Depositario provvisorio. 
  §2 In conformita' all'articolo 20, §1 della COTIF 1980, il presente
Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o  approvazione.  Gli
strumenti di ratifica, di  accettazione  o  di  approvazione  vengono
depositati al piu' presto presso il Depositario provvisorio. 
  §3 Gli Stati membri che non hanno firmato  il  presente  protocollo
nei termini previsti al §1, nonche'  gli  Stati  la  cui  domanda  di
adesione alla  COTIF  1980  e'  stata  ammessa  a  pieno  diritto  in
conformita'  all'articolo  23,  §2  della  stessa,   possono,   prima
dell'entrata in vigore del presente Protocollo, aderirvi  depositando
uno strumento di adesione presso il Depositario provvisorio. 
  §4  L'adesione  di  uno  Stato  alla  COTIF  1980,  in  conformita'
all'articolo 23, la cui domanda sia stata fatta dopo l'apertura  alla
firma del presente Protocollo ma prima della sua entrata  in  vigore,
e' valida sia per la COTIF 1980 sia per  la  Convenzione  secondo  la
formulazione dell'Allegato al presente Protocollo