(Protocollo-art. 4)
                             Articolo 4 
 
                          Entrata in vigore 
 
  §1 Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del terzo
mese successivo a quello in  cui  il  Depositario  provvisorio  avra'
notificato agli Stati membri il deposito dello strumento mediante  il
quale sono soddisfatti i requisiti dell'articolo 20  §2  della  COTIF
1980. Sono considerati Stati membri ai sensi del citato  articolo  20
§2 , gli Stati i quali,  al  momento  della  decisione  della  quinta
Assemblea generale, erano Stati membri  e  che  lo  sono  ancora  nel
momento in cui sono soddisfatte le condizioni per l'entrata in vigore
del presente Protocollo. 
  §2 Cio' nonostante, l'articolo 3 si applica dal momento in  cui  il
presente Protocollo e' aperto alla firma.