Articolo 4 Entrata in vigore §1 Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui il Depositario provvisorio avra' notificato agli Stati membri il deposito dello strumento mediante il quale sono soddisfatti i requisiti dell'articolo 20 §2 della COTIF 1980. Sono considerati Stati membri ai sensi del citato articolo 20 §2 , gli Stati i quali, al momento della decisione della quinta Assemblea generale, erano Stati membri e che lo sono ancora nel momento in cui sono soddisfatte le condizioni per l'entrata in vigore del presente Protocollo. §2 Cio' nonostante, l'articolo 3 si applica dal momento in cui il presente Protocollo e' aperto alla firma.