Articolo 5 Dichiarazioni e riserve Le dichiarazioni e riserve di cui all'articolo 42, ยง1 della Convenzione, ai sensi dell'Allegato al presente Protocollo possono essere fatte o emanate in qualsiasi momento, anche prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo. Esse hanno effetto al momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo.