(Protocollo-art. 5)
                             Articolo 5 
 
                       Dichiarazioni e riserve 
 
  Le dichiarazioni  e  riserve  di  cui  all'articolo  42,  ยง1  della
Convenzione, ai sensi dell'Allegato al  presente  Protocollo  possono
essere fatte o emanate in qualsiasi momento, anche prima dell'entrata
in vigore del presente Protocollo.  Esse  hanno  effetto  al  momento
dell'entrata in vigore del presente Protocollo.