Articolo 6 Disposizioni transitorie §1 Non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale dell'OTIF convoca l'Assemblea generale al fine di: a) designare i membri del Comitato amministrativo per il periodo successivo (articolo 14, §2, lettera b) della COTIF ai sensi dell'Allegato al presente Protocollo) e, se del caso, decidere la fine del mandato del Comitato amministrativo in funzione; b) fissare, per ogni periodo di sei anni, l'ammontare massimo delle spese dell'Organizzazione durante ogni periodo budgetario (articolo 14, §2, lettera e) della COTIF ai sensi dell'Allegato al presente Protocollo), e c) procedere, se del caso, all'elezione del Segretario generale (articolo 14, §2, lettera c) della COTIF ai sensi dell'Allegato al presente Protocollo). §2 Non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale dell'OTIF convoca la Commissione di esperti tecnici. §3 Dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, il mandato del Comitato amministrativo, determinato in conformita' all'articolo 6, §2, lettera b) della COTIF 1980, cessa alla data stabilita dall'Assemblea generale, in coincidenza con l'inizio del mandato dei membri e dei membri supplenti del Comitato amministrativo, dalla stessa Assemblea designati (articolo 14, §2, lettera b) della COTIF ai sensi dell'Allegato al presente Protocollo). §4 Il mandato del Direttore generale dell'Ufficio centrale, in funzione al momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo, cessa allo scadere del periodo per il quale e' stato nominato in conformita' all'articolo 7, §2, lettera d) della COTIF 1980. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, quest'ultimo esercita le funzioni di Segretario generale. §5 Anche dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, le disposizioni pertinenti degli articoli 6,7 e 11 della COTIF 1980 rimangono applicabili per quanto riguarda: a) la revisione dei conti e l'approvazione dei conti annuali dell'Organizzazione; b) la determinazione dei contributi definitivi degli Stati membri alle spese dell'Organizzazione; c) il pagamento dei contributi; d) il limite massimo delle spese dell'Organizzazione nel corso di un periodo quinquennale, stabilito prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo. Le lettere da a) a c) si riferiscono all'anno in cui il presente Protocollo entra in vigore nonche' a quello precedente. §6 I contributi definitivi degli Stati membri, dovuti per l'anno in cui il presente Protocollo entra in vigore, sono calcolati in base all'articolo 11, §1 della COTIF 1980. §7 A richiesta dello Stato membro, il cui contributo calcolato ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione ai sensi dell'Allegato al presente Protocollo, e' superiore a quello dovuto per l'anno 1999, l'Assemblea generale puo' stabilire il contributo di detto Stato per i tre anni susseguenti l'anno di entrata in vigore del presente Protocollo, in considerazione dei seguenti principi: a) la base per fissare il contributo transitorio e' il contributo minimo di cui all'articolo 26, §3, sopracitato ovvero il contributo dovuto per l'anno 1999 se quest'ultimo e' superiore al contributo minimo; b) il contributo e' gradualmente adattato, al massimo in tre fasi, in modo da ottenere l'ammontare del contributo definitivo calcolato ai sensi dell'articolo 26 sopra citato. Questa disposizione non si applica agli Stati membri debitori del contributo minimo, il quale rimane in ogni caso dovuto. §8 I contratti di trasporto dei viaggiatori o delle merci nel traffico internazionale fra gli Stati membri, conclusi in virtu' delle Regole uniformi CIV 1980 o delle Regole uniformi CIM 1980, rimangono soggetti alle Regole uniformi in vigore al momento della conclusione del contratto, anche dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo. §9 Le disposizioni vincolanti delle Regole uniformi CUV e delle Regole uniformi CUI si applicano ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo un anno dopo la sua entrata in vigore.