(Protocollo-art. 6)
                             Articolo 6 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  §1  Non  oltre  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del   presente
Protocollo, il  Segretario  generale  dell'OTIF  convoca  l'Assemblea
generale al fine di: 
    a) designare i membri del Comitato amministrativo per il  periodo
successivo  (articolo  14,  §2,  lettera  b)  della  COTIF  ai  sensi
dell'Allegato al presente Protocollo) e, se  del  caso,  decidere  la
fine del mandato del Comitato amministrativo in funzione; 
    b) fissare, per ogni periodo di  sei  anni,  l'ammontare  massimo
delle  spese  dell'Organizzazione  durante  ogni  periodo  budgetario
(articolo 14, §2, lettera e) della COTIF ai  sensi  dell'Allegato  al
presente Protocollo), e 
    c) procedere, se del caso, all'elezione del  Segretario  generale
(articolo 14, §2, lettera c) della COTIF ai  sensi  dell'Allegato  al
presente Protocollo). 
  §2  Non  oltre  tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  del   presente
Protocollo, il Segretario generale dell'OTIF convoca  la  Commissione
di esperti tecnici. 
  §3 Dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, il mandato del
Comitato amministrativo, determinato in conformita'  all'articolo  6,
§2,  lettera  b)  della  COTIF  1980,  cessa  alla   data   stabilita
dall'Assemblea generale, in coincidenza con l'inizio del mandato  dei
membri e dei membri  supplenti  del  Comitato  amministrativo,  dalla
stessa Assemblea designati (articolo 14, §2, lettera b)  della  COTIF
ai sensi dell'Allegato al presente Protocollo). 
  §4 Il mandato del  Direttore  generale  dell'Ufficio  centrale,  in
funzione al momento dell'entrata in vigore del  presente  Protocollo,
cessa allo scadere del periodo per il  quale  e'  stato  nominato  in
conformita' all'articolo 7,  §2,  lettera  d)  della  COTIF  1980.  A
decorrere   dall'entrata   in   vigore   del   presente   Protocollo,
quest'ultimo esercita le funzioni di Segretario generale. 
  §5 Anche dopo l'entrata  in  vigore  del  presente  Protocollo,  le
disposizioni pertinenti degli articoli 6,7  e  11  della  COTIF  1980
rimangono applicabili per quanto riguarda: 
    a) la revisione dei conti  e  l'approvazione  dei  conti  annuali
dell'Organizzazione; 
    b) la determinazione dei contributi definitivi degli Stati membri
alle spese dell'Organizzazione; 
    c) il pagamento dei contributi; 
    d) il limite massimo delle spese dell'Organizzazione nel corso di
un periodo quinquennale, stabilito prima dell'entrata in  vigore  del
presente Protocollo. 
  Le lettere da a) a c) si riferiscono all'anno in  cui  il  presente
Protocollo entra in vigore nonche' a quello precedente. 
  §6 I contributi definitivi degli Stati membri, dovuti per l'anno in
cui il presente Protocollo entra in vigore, sono  calcolati  in  base
all'articolo 11, §1 della COTIF 1980. 
  §7 A richiesta dello Stato membro, il cui contributo  calcolato  ai
sensi dell'articolo 26 della Convenzione ai  sensi  dell'Allegato  al
presente Protocollo, e' superiore a quello dovuto  per  l'anno  1999,
l'Assemblea generale puo' stabilire il contributo di detto Stato  per
i tre anni susseguenti l'anno  di  entrata  in  vigore  del  presente
Protocollo, in considerazione dei seguenti principi: 
  a) la base per fissare il contributo transitorio e'  il  contributo
minimo di cui all'articolo 26, §3, sopracitato ovvero  il  contributo
dovuto per l'anno 1999 se quest'ultimo  e'  superiore  al  contributo
minimo; 
  b) il contributo e' gradualmente adattato, al massimo in tre  fasi,
in modo da ottenere l'ammontare del contributo  definitivo  calcolato
ai sensi dell'articolo 26 sopra citato. 
  Questa disposizione non si applica agli Stati membri  debitori  del
contributo minimo, il quale rimane in ogni caso dovuto. 
  §8 I contratti di trasporto  dei  viaggiatori  o  delle  merci  nel
traffico internazionale fra gli  Stati  membri,  conclusi  in  virtu'
delle Regole uniformi CIV 1980 o  delle  Regole  uniformi  CIM  1980,
rimangono soggetti alle Regole uniformi in vigore  al  momento  della
conclusione  del  contratto,  anche  dopo  l'entrata  in  vigore  del
presente Protocollo. 
  §9 Le disposizioni vincolanti delle Regole  uniformi  CUV  e  delle
Regole  uniformi  CUI  si  applicano  ai  contratti  conclusi   prima
dell'entrata in vigore del presente Protocollo un anno  dopo  la  sua
entrata in vigore.