(Allegato II)
                                                          Allegato II 
 
                            «Allegato VI 
 
 
             Procedura di verifica "CE" dei sottosistemi 
 
1. Principi generali. 
    La "verifica CE" e' una procedura effettuata dal  richiedente  ai
sensi  dell'articolo  17  per  dimostrare  che  i   requisiti   della
pertinente legislazione dell'Unione,  comprese  tutte  le  pertinenti
norme nazionali relative a un sottosistema, sono stati soddisfatti  e
che il sottosistema puo' essere autorizzato alla messa in servizio. 
2. Certificato di verifica rilasciato da un organismo notificato. 
2.1. Introduzione. 
    Ai fini della presente direttiva,  la  verifica  con  riferimento
alle STI e' la procedura con cui un organismo notificato  verifica  e
certifica che il sottosistema e' conforme alle pertinenti  specifiche
tecniche di interoperabilita' (STI). 
    Cio' non pregiudica  l'obbligo  del  soggetto  contraente  o  del
fabbricante, ossia del richiedente  ai  sensi  dell'articolo  17)  di
conformarsi all'altra normativa pertinente  derivante  dal  trattato,
comprese  le  eventuali  verifiche  da  parte  degli   organismi   di
valutazione richiesti da tale altra normativa. 
2.2.  Dichiarazione  intermedia  di  verifica   (DIV)   (Intermediate
  Statement of Verification - ISV). 
2.2.1. Principi. 
    Su richiesta del soggetto contraente o del  fabbricante  (vale  a
dire il richiedente ai sensi dell'articolo 17), le verifiche  possono
essere effettuate per parti di un sottosistema o  essere  limitate  a
determinate fasi della procedura  di  verifica.  In  questi  casi,  i
risultati  della  verifica  possono   essere   documentati   in   una
"dichiarazione   intermedia    di    verifica"    (DIV)    rilasciata
dall'organismo  notificato  scelto  dal  soggetto  contraente  o  dal
fabbricante, ossia il richiedente ai sensi dell'articolo 17). 
    La DIV deve fare riferimento alla  STI  rispetto  alla  quale  e'
stata effettuata la valutazione di conformita'. 
2.2.2. Parti del sottosistema. 
    Il richiedente ai sensi dell'articolo 17 puo' richiedere una  DIV
per ogni parte in cui decida di  suddividere  il  sottosistema.  Ogni
parte deve essere verificata in ogni  fase  come  previsto  al  punto
2.2.3. 
2.2.3. Fasi della procedura di verifica. 
    Il sottosistema,  o  alcune  parti  di  esso,  e'  verificato  in
ciascuna delle seguenti fasi: 
      a) progetto complessivo; 
      b)   produzione:   realizzazione,   compresi   in   particolare
l'esecuzione dei lavori di ingegneria civile,  la  fabbricazione,  il
montaggio dei componenti e la taratura complessiva; 
      c) collaudi. 
    Il richiedente ai sensi dell'articolo 17 puo' richiedere una  DIV
per la fase di progetto (incluse le prove del tipo) e per la fase  di
produzione dell'intero sottosistema o per ogni parte in cui ha deciso
di suddividerlo (cfr. punto 2.2.2). 
2.3. Certificato di verifica. 
    2.3.1.  Gli  organismi  notificati  responsabili  della  verifica
valutano  la  progettazione,  la  produzione   e   i   collaudi   del
sottosistema e redigono  il  certificato  di  verifica  destinato  al
soggetto contraente o al fabbricante, ossia il richiedente  ai  sensi
dell'articolo 17, che a sua volta redige  la  dichiarazione  "CE"  di
verifica. Il certificato di verifica deve indicare  le  STI  rispetto
alle quali e' stata effettuata la valutazione di conformita'. 
    Quando  un  sottosistema  non  e'  stato  valutato  per  la   sua
conformita' a tutte le STI pertinenti (ad esempio in caso di  deroga,
applicazione parziale di STI per ristrutturazione o rinnovo,  periodo
transitorio di una STI o caso specifico), il certificato di  verifica
deve fornire il riferimento preciso alle STI o alle loro parti la cui
conformita' non e' stata esaminata dall'organismo notificato  durante
la procedura di verifica. 
    2.3.2.  In  caso  siano  state  emesse  delle  DIV,   l'organismo
notificato responsabile della verifica del sottosistema  tiene  conto
di tali DIV e, prima di emettere il proprio certificato di verifica: 
      a) verifica che  le  DIV  coprano  correttamente  i  pertinenti
requisiti della STI; 
      b) verifica tutti gli aspetti che non sono coperti dalle DIV; 
      c) verifica i collaudi del sottosistema nel suo complesso. 
    2.3.3. In caso di modifica di un sottosistema gia' coperto da  un
certificato di verifica, l'organismo notificato esegue esclusivamente
gli esami e le prove che sono pertinenti e necessari, vale a dire che
la  valutazione  fa  riferimento  solo  alle  parti  modificate   del
sottosistema e alle loro interfacce con le parti del sottosistema non
modificate. 
    2.3.4. Ogni organismo notificato che partecipa alla  verifica  di
un sottosistema prepara la  documentazione  tecnica,  in  conformita'
all'articolo 17, comma 4, che copre il campo  di  applicazione  delle
proprie attivita'. 
2.4. Documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione  "CE"  di
  verifica . 
    La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione "CE" di
verifica e' raccolta dal richiedente  ai  sensi  dell'articolo  17  e
comprende gli elementi seguenti: 
      a) le caratteristiche tecniche relative al progetto  inclusi  i
disegni generali e di dettaglio relativi  alla  fase  esecutiva,  gli
schemi elettrici e idraulici, gli schemi dei circuiti  di  controllo,
la descrizione dei sistemi automatici e di elaborazione dei dati a un
livello di dettaglio sufficiente per documentare  la  verifica  della
conformita' effettuata, la  documentazione  relativa  a  esercizio  e
manutenzione e attivita' similari, pertinenti per il sottosistema  in
questione; 
      b)  un  elenco  dei  componenti  d'interoperabilita'   di   cui
all'articolo 5, comma 3, lettera d), della direttiva incorporati  nel
sottosistema; 
      c) la documentazione tecnica di cui all'articolo 17,  comma  4,
prodotta da ciascun organismo notificato coinvolto nella verifica del
sottosistema, che deve comprendere: 
        1) copie delle  dichiarazioni  "CE"  di  conformita'  e,  ove
applicabile,  delle  dichiarazioni  "CE"  di  idoneita'   all'impiego
redatte per i componenti di interoperabilita' di cui all'articolo  5,
paragrafo 3, lettera d), della direttiva accompagnati  se  necessario
dalle corrispondenti note di calcolo e da una copia dei verbali delle
prove e degli esami svolti da organismi notificati sulla  base  delle
specifiche tecniche comuni, 
        2) se disponibile, la DIV che accompagna  il  certificato  di
verifica,   compreso   il   risultato   della   verifica   da   parte
dell'organismo notificato circa la validita' della DIV stessa, 
        3)   il   certificato   di   verifica,   accompagnato   dalle
corrispondenti note di calcolo e  firmato  dall'organismo  notificato
responsabile  della  verifica,  che  dichiara  la   conformita'   del
sottosistema ai requisiti della/e pertinente/i  STI  e  in  cui  sono
precisate, ove necessario, le riserve formulate durante  l'esecuzione
dei lavori che non sono state sciolte;  il  certificato  di  verifica
deve essere inoltre accompagnato dai rapporti di  ispezione  e  audit
redatti dallo stesso organismo nell'ambito  della  propria  missione,
come precisato ai punti 2.5.2 e 2.5.3; 
      d) i certificati di verifica rilasciati in conformita' ad altra
normativa derivante dal trattato; 
      e)  quando  e'  richiesta  la  verifica  dell'integrazione   in
condizioni di sicurezza  a  norma  dell'articolo  14,  la  pertinente
documentazione tecnica comprende il/i rapporto/i di  valutazione  dei
valutatori sui metodi comuni di sicurezza (CSM)  per  la  valutazione
del  rischio  di  cui  all'articolo  6,  comma  3,  della   direttiva
2004/49/CE. 
2.5. Sorveglianza da parte degli organismi notificati. 
    2.5.1.  L'organismo  notificato  responsabile  di  verificare  la
produzione deve avere accesso permanente ai cantieri,  alle  officine
di fabbricazione, alle zone  di  deposito  e,  ove  necessario,  agli
impianti di prefabbricazione e di prova e, piu' in generale, a  tutti
i luoghi ritenuti da esso necessari per l'espletamento della  propria
missione.  L'organismo  notificato   deve   ricevere   dal   soggetto
contraente  o  dal  fabbricante,  ossia  dal  richiedente  ai   sensi
dell'articolo  17,  tutti  i  documenti  utili  a  tale   scopo,   in
particolare i piani di esecuzione delle  opere  e  la  documentazione
tecnica relativa al sottosistema. 
    2.5.2.  L'organismo  notificato  responsabile  di  verificare  la
realizzazione svolge periodicamente degli  audit  per  confermare  la
conformita' alle pertinenti STI. Esso fornisce un rapporto  di  audit
ai  responsabili  della  realizzazione.  La  presenza  dell'organismo
notificato  potrebbe  essere  richiesta  durante  certe  fasi   delle
operazioni di costruzione. 
    2.5.3. L'organismo notificato puo' inoltre compiere visite  senza
preavviso sul cantiere o nelle  officine  di  fabbricazione.  Durante
tali visite, l'organismo notificato puo' procedere ad audit  completi
o  parziali  e  fornisce  un  rapporto  della  visita   nonche',   se
applicabile,  un   rapporto   di   audit,   ai   responsabili   della
realizzazione. 
    2.5.4. L'organismo notificato deve essere in grado di controllare
un sottosistema che include un componente  di  interoperabilita',  al
fine  di  valutarne,  quando  richiesto  dalla  STI   corrispondente,
l'idoneita' all'impiego nell'ambiente ferroviario cui e' destinato. 
2.6. Presentazione della documentazione. 
    Una  copia  della  documentazione  tecnica  che   accompagna   la
dichiarazione "CE" di verifica deve essere conservata dal fabbricante
o  dal  soggetto  contraente,  ossia   dal   richiedente   ai   sensi
dell'articolo 17, per tutta la durata di esercizio del  sottosistema.
Tali documenti devono essere  trasmessi,  su  richiesta,  agli  altri
Stati membri. 
    La documentazione presentata per una richiesta di  autorizzazione
di messa in servizio deve essere presentata  all'autorita'  nazionale
di sicurezza dello Stato membro in cui e' richiesta l'autorizzazione.
L'autorita' nazionale di sicurezza puo' chiedere che alcune parti dei
documenti presentati insieme all'autorizzazione siano tradotte  nella
propria lingua. 
2.7. Pubblicazione. 
    Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni
pertinenti concernenti: 
      a) le richieste di verifica e le DIV ricevute; 
      b) la richiesta di valutazione di conformita'  e  di  idoneita'
all'impiego di componenti di interoperabilita'; 
      c) le DIV rilasciate o rifiutate; 
      d) i  certificati  di  conformita'  e  i  certificati  "CE"  di
idoneita' all'impiego rilasciati o rifiutati; 
      e) i certificati di verifica rilasciati o rifiutati. 
2.8. Lingua. 
    La documentazione e la corrispondenza relative alla procedura  di
verifica  "CE"  devono  essere  redatte  in  una   lingua   ufficiale
dell'Unione dello Stato membro in cui  il  soggetto  contraente  o  i
fabbricanti, ossia il richiedente ai  sensi  dell'articolo  17,  sono
stabiliti, o  in  una  lingua  ufficiale  dell'Unione  accettata  dal
soggetto contraente o dai fabbricanti, ossia dal richiedente ai sensi
dell'articolo 17. 
3. Certificato di verifica rilasciato da un organismo designato. 
3.1. Introduzione. 
    Nel caso in cui si applichino le  norme  nazionali,  la  verifica
include  una  procedura  con  cui  l'organismo  designato   a   norma
dell'articolo 16, comma 6, verifica e certifica che  il  sottosistema
e'  conforme  alle  norme   nazionali   notificate   in   conformita'
all'articolo 17, comma 3, della direttiva per ciascuno  Stato  membro
in cui il sottosistema e' destinato ad essere autorizzato alla  messa
in servizio. 
3.2. Certificato di verifica. 
    L'organismo designato redige il certificato di verifica destinato
al soggetto contraente o ai  fabbricanti,  ossia  al  richiedente  ai
sensi dell'articolo 17. 
    Il  certificato  contiene  un  riferimento  preciso  alle   norme
nazionali  la  cui  conformita'  e'  stata  esaminata  dall'organismo
designato nel processo di verifica. 
    Nel  caso  di  norme  nazionali  relative  ai  sottosistemi   che
compongono un veicolo, l'organismo designato divide il certificato in
due  parti,  una  parte  contenente  i  riferimenti  a  quelle  norme
nazionali strettamente connesse alla compatibilita'  tecnica  tra  il
veicolo e la rete interessata e un'altra parte  contenente  tutte  le
altre norme nazionali. 
3.3. Documentazione tecnica. 
    La documentazione tecnica prodotta dall'organismo designato e che
accompagna il certificato di verifica nel  caso  di  norme  nazionali
deve essere inclusa nella documentazione tecnica  che  accompagna  la
dichiarazione "CE" di verifica di cui al punto 2.4 e contenere i dati
tecnici  pertinenti  per  la  valutazione   della   conformita'   del
sottosistema a tali norme nazionali. 
3.4. Lingua. 
    La documentazione e la corrispondenza relative alla procedura  di
verifica  "CE"  devono  essere  redatte  in  una   lingua   ufficiale
dell'Unione dello Stato membro in cui  il  soggetto  contraente  o  i
fabbricanti, ossia il richiedente ai  sensi  dell'articolo  17,  sono
stabiliti, o  in  una  lingua  ufficiale  dell'Unione  accettata  dal
soggetto contraente o dai fabbricanti, ossia dal richiedente ai sensi
dell'articolo 17. 
4. Verifica delle parti dei sottosistemi a  norma  dell'articolo  17,
  comma 6. 
    Se  deve  essere  rilasciato  un  certificato  di  verifica   per
determinate parti di un sottosistema, a tali parti  si  applicano  le
disposizioni del presente allegato.»