Appendice 2
Principi generali sul consenso informato.
Acquisire il consenso per un qualsiasi trattamento diagnostico (o
terapeutico) rappresenta tipicamente un «atto medico», che come tale
deve essere preceduto dalla raccolta accurata delle informazioni
anamnestiche necessarie per confermarne indicazioni, accertarne
controindicazioni, e valutarne necessita' e appropriatezza (art. 35
del Codice deontologico 2014 «L'acquisizione del consenso o del
dissenso e' un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico,
non delegabile. Il medico non intraprende o prosegue in procedure
diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare
acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso
informato»).
Il consenso informato pone il suo fondamento sul diritto,
costituzionalmente garantito, di autonomia di scelta del paziente sul
sottoporsi o meno a un trattamento sanitario. Elemento essenziale e
sostanziale per una scelta libera e' rappresentato dalla preventiva
corretta e adeguata informazione sull'indicazione/necessita' del
trattamento, rischi e vantaggi dello stesso, rischi e vantaggi di
possibili procedure alternative, e conseguenze prevedibili della
mancata/ritardata esecuzione del trattamento, al fine di poter
liberamente, autonomamente e consapevolmente esercitare la scelta se
sottoporsi o meno al trattamento, ritenuto dal medico prescrivente
appropriato, e, nel caso di accertamenti radiologici, giustificato.
Il dovere di informare riveste per il medico prescrivente un
obbligo fondamentale, tale da assumere il carattere di un dovere
autonomo rispetto alla stessa colpa professionale, potendo persino
prescindere dalla stessa sul piano delle possibili conseguenze
negative a livello giudiziario.
A parte il criterio generale presente nella legge n. 145/2001,
che ha recepito la Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la
biomedicina (cui non hanno fatto seguito disposizioni
regolamentanti), non esiste una disciplina specifica di riferimento,
se non i numerosi riferimenti giurisprudenziali delle Corti di
Merito. Si ritiene pertanto necessario fornire precise indicazioni
con le presenti linee guida, al fine di evitare inutili
appesantimenti formali e burocratici, con acquisizione di moduli
prestampati di autorizzazione recanti in calce la firma
dell'interessato per ogni singolo trattamento diagnostico e
terapeutico attuato in caso di ricovero ospedaliero, che sul piano
delle responsabilita' non rappresentano un elemento sufficiente di
per se' a comprovare che il consenso al trattamento diagnostico sia
stato effettivamente reso in maniera consapevole e informata da parte
del paziente.
Per ridimensionare e ridurre tale prassi burocratica appare
opportuno individuare in maniera chiara gli esami diagnostici
radiologici che, in regime di ricovero, per la loro ordinarieta' e
routinarieta', quali indagini elettive generalmente conosciute,
ridotta invasivita', basso livello di esposizione, possono ritenersi
universalmente conosciute rispetto alle principali indicazioni, e per
le quali il consenso si possa ritenere implicito, senza ulteriori
formalizzazioni rispetto al semplice atto di essersi sottoporsi
volontariamente all'esame, nel corso del ricovero.
Si sottolinea che anche tale forma di consenso implicito richiede
necessariamente la dimostrazione oggettiva che le necessarie
informazioni per poter esercitare una scelta consapevole da parte del
ricoverato sul sottoporsi o meno alla procedura siano state
correttamente fornite dal medico prescrivente dell'esame radiologico,
che deve aver preventivamente valutata la giustificazione e
l'appropriatezza prescrittiva dell'esame, nel rispetto delle linee
guida nazionali sotto la propria responsabilita'. Occorrera' pertanto
l'acquisizione in forma scritta in cartella clinica delle
informazioni fornite, corredate da firma autografa del ricoverato,
apposta per presa visione delle informazioni, e del medico che
raccoglie l'anamnesi.