(Appendice 2)
                                                          Appendice 2 
Principi generali sul consenso informato. 
    Acquisire il consenso per un qualsiasi trattamento diagnostico (o
terapeutico) rappresenta tipicamente un «atto medico», che come  tale
deve essere preceduto  dalla  raccolta  accurata  delle  informazioni
anamnestiche  necessarie  per  confermarne  indicazioni,   accertarne
controindicazioni, e valutarne necessita' e appropriatezza  (art.  35
del Codice deontologico  2014  «L'acquisizione  del  consenso  o  del
dissenso e' un atto di specifica ed esclusiva competenza del  medico,
non delegabile. Il medico non intraprende  o  prosegue  in  procedure
diagnostiche  e/o  interventi  terapeutici   senza   la   preliminare
acquisizione  del  consenso  informato  o  in  presenza  di  dissenso
informato»). 
    Il  consenso  informato  pone  il  suo  fondamento  sul  diritto,
costituzionalmente garantito, di autonomia di scelta del paziente sul
sottoporsi o meno a un trattamento sanitario. Elemento  essenziale  e
sostanziale per una scelta libera e' rappresentato  dalla  preventiva
corretta  e  adeguata  informazione  sull'indicazione/necessita'  del
trattamento, rischi e vantaggi dello stesso,  rischi  e  vantaggi  di
possibili procedure  alternative,  e  conseguenze  prevedibili  della
mancata/ritardata  esecuzione  del  trattamento,  al  fine  di  poter
liberamente, autonomamente e consapevolmente esercitare la scelta  se
sottoporsi o meno al trattamento, ritenuto  dal  medico  prescrivente
appropriato, e, nel caso di accertamenti radiologici, giustificato. 
    Il dovere di informare riveste  per  il  medico  prescrivente  un
obbligo fondamentale, tale da assumere  il  carattere  di  un  dovere
autonomo rispetto alla stessa colpa  professionale,  potendo  persino
prescindere  dalla  stessa  sul  piano  delle  possibili  conseguenze
negative a livello giudiziario. 
    A parte il criterio generale presente nella  legge  n.  145/2001,
che ha recepito la Convenzione di  Oviedo  sui  diritti  umani  e  la
biomedicina   (cui   non    hanno    fatto    seguito    disposizioni
regolamentanti), non esiste una disciplina specifica di  riferimento,
se non  i  numerosi  riferimenti  giurisprudenziali  delle  Corti  di
Merito. Si ritiene pertanto necessario  fornire  precise  indicazioni
con  le  presenti  linee  guida,   al   fine   di   evitare   inutili
appesantimenti formali e  burocratici,  con  acquisizione  di  moduli
prestampati   di   autorizzazione   recanti   in   calce   la   firma
dell'interessato  per  ogni   singolo   trattamento   diagnostico   e
terapeutico attuato in caso di ricovero ospedaliero,  che  sul  piano
delle responsabilita' non rappresentano un  elemento  sufficiente  di
per se' a comprovare che il consenso al trattamento  diagnostico  sia
stato effettivamente reso in maniera consapevole e informata da parte
del paziente. 
    Per ridimensionare  e  ridurre  tale  prassi  burocratica  appare
opportuno  individuare  in  maniera  chiara  gli  esami   diagnostici
radiologici che, in regime di ricovero, per la  loro  ordinarieta'  e
routinarieta',  quali  indagini  elettive  generalmente   conosciute,
ridotta invasivita', basso livello di esposizione, possono  ritenersi
universalmente conosciute rispetto alle principali indicazioni, e per
le quali il consenso si possa  ritenere  implicito,  senza  ulteriori
formalizzazioni rispetto  al  semplice  atto  di  essersi  sottoporsi
volontariamente all'esame, nel corso del ricovero. 
    Si sottolinea che anche tale forma di consenso implicito richiede
necessariamente  la  dimostrazione  oggettiva   che   le   necessarie
informazioni per poter esercitare una scelta consapevole da parte del
ricoverato  sul  sottoporsi  o  meno  alla  procedura   siano   state
correttamente fornite dal medico prescrivente dell'esame radiologico,
che  deve  aver  preventivamente  valutata   la   giustificazione   e
l'appropriatezza prescrittiva dell'esame, nel  rispetto  delle  linee
guida nazionali sotto la propria responsabilita'. Occorrera' pertanto
l'acquisizione  in  forma   scritta   in   cartella   clinica   delle
informazioni fornite, corredate da firma  autografa  del  ricoverato,
apposta per presa  visione  delle  informazioni,  e  del  medico  che
raccoglie l'anamnesi.