(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
Metodologia di determinazione dell'importo a carico del  titolare  di
  A.I.C.  dei   medicinali   «Sovaldi»/«Harvoni»,   in   applicazione
  dell'accordo prezzo/volume e della relativa ripartizione regionale,
  da corrispondere attraverso  emissione  di  note  di  credito  alle
  strutture sanitarie. 
 
    La determinazione dell'importo a carico del  titolare  di  A.I.C.
dei  medicinali  «Sovaldi»/«Harvoni»,  in  applicazione  dell'accordo
prezzo/volume, da  corrispondere  attraverso  emissione  di  note  di
credito, e' condotta sulla base del monitoraggio a livello  nazionale
dei pazienti e dei relativi trattamenti inseriti nel  registro  AIFA.
L'ambito  di  applicazione  del  presente  procedimento  considera  i
pazienti  associati  ad  almeno  una  dispensazione  dei  farmaci  in
questione.  Sulla  base  del  riferimento  cronologico  della   prima
dispensazione, nel momento in cui viene raggiunto a livello nazionale
il numero dei pazienti previsto dai singoli scaglioni del  meccanismo
prezzo/volume, AIFA provvede ad emanare, con propria  determinazione,
l'atto  che  consente   l'applicazione   dei   termini   dell'accordo
confidenziale sottoscritto tra l'azienda farmaceutica e l'Agenzia per
i medicinali «Sovaldi»/«Harvoni», ai sensi del'art. 48, comma 33, del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre  2003,  n.  326  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
    La presente metodologia descrive la procedura di  quantificazione
dell'importo  dovuto  e  la  relativa  ripartizione   regionale,   in
applicazione  del  secondo  sconto  previsto  dall'accordo  negoziale
prezzo/volume al raggiungimento della corrispondente quota attesa  di
pazienti avviati al trattamento  (di  seguito  secondo  scaglione  di
sconto). Sulla base dei dati contenuti nei registri  di  monitoraggio
AIFA, sono individuati  il  numero  dei  trattamenti  e  le  relative
confezioni effettivamente dispensate in ogni regione per ogni  schema
terapeutico.  Nel  caso  in  cui  un  paziente  abbia   ricevuto   la
dispensazione di  confezioni  da  piu'  di  una  regione,  il  valore
economico relativo al trattamento del paziente sara' ripartito tra le
regioni in base al numero delle confezioni effettivamente  dispensate
al momento della verifica. 
    In particolare, la metodologia ha previsto che: 
    1)  Il  valore   economico   complessivo   nazionale   a   carico
dell'azienda titolare dei medicinali e' calcolato come differenza tra
il prezzo ex-factory al netto dell'IVA e dello sconto per la cessione
alle strutture sanitarie pubbliche - richiamato in determinazione  di
autorizzazione del prezzo e  della  rimborsabilita'  di  «Sovaldi»  e
«Harvoni» - ed il medesimo prezzo ulteriormente  calcolato  al  netto
dello sconto previsto dall'accordo  prezzo/volume  in  corrispondenza
del completamento del secondo scaglione di pazienti applicabile  allo
specifico trattamento (di seguito definito  ∆prezzo  ),  moltiplicato
per il numero  delle  confezioni  effettivamente  dispensate  tra  la
precendente verifica e la seconda verifica prevista, per ognuno degli
schemi di trattamento, fino al limite massimo  delle  tre  confezioni
previste per il trattamento al termine della 12esima settimana. 
    Ai fini della composizione del  valore  del  payback  complessivo
nazionale, come precisato nella nota metodologica allegata  al  primo
procedimento di rimborso  a  carico  di  Gilead  (determina  AIFA  n.
982/2015), e' stato calcolato, per i trattamenti  non  completati  al
momento della prima verifica (i.e. ovvero che non hanno raggiunto  il
limite massimo delle 12 settimane di trattamento),  il  numero  delle
confezioni ulteriormente dispensate. Ad esso e'  stata  applicata  la
prima scontistica  prevista  al  momento  della  prima  dispensazione
farmaco concorrendo a comporre il valore economico dovuto relativo al
secondo scaglione di sconto a carico del titolare di A.I.C. 
    2)  Il  valore  economico  complessivo  a  livello  nazionale  e'
ripartito tra le regioni in funzione del numero dei pazienti e  delle
corrispondenti  confezioni  dispensate.  A  tal   fine   sono   stati
quantificati il numero dei trattamenti attesi in ogni  regione  ed  i
corrispondenti scaglioni, sulla base dell'incidenza percentuale della
popolazione regionale residente (dato ISTAT al 1° gennaio  2014)  sul
totale nazionale. Ai fini del pay-back da accordo P/V  concorrono  al
secondo  scaglione  i  pazienti  che  hanno  ricevuto  un  numero  di
confezioni massimo pari a tre, o inferiore in  caso  di  interruzione
del trattamento, ovvero  in  caso  di  recente  avvio  dello  stesso.
Successivamente, e' stata individuata  la  numerosita'  dei  pazienti
raggiunta (o meno) da  ogni  regione  rispetto  a  quella  attesa  al
completamento del  secondo  scaglione  di  sconto,  distintamente  da
quella delle regioni nelle quali tale numerosita' ha superato  quella
prevista al termine del medesimo scaglione. 
    Poiche' ogni paziente puo' aver ottenuto tutte  le  dispensazioni
registrate nell'ambito di una sola regione o, in alternativa, in piu'
regioni, il valore del pay-back e' calcolato in base alla scontistica
della regione in  cui  e'  avvenuta  la  prima  dispensazione  ed  e'
ripartito tenendo conto delle confezioni effettivamente dispensate in
ogni regione. Per esempio, se una regione non ha raggiunto almeno  la
quota minima di pazienti attesi (i.e.:  scaglione  zero  con  ∆prezzo
=0), essa concorre al raggiungimento del primo scaglione di sconto  a
livello nazionale, ma, tuttavia, al momento della verifica (e solo  a
tale data) non e' attribuibile alcun importo alla suddetta. 
    Il prodotto  del  numero  delle  confezioni  dispensate  in  ogni
regione, per i soli pazienti  che  ricadono  nel  secondo  scaglione,
moltiplicato per il ∆prezzo ,  individua  la  ripartizione  regionale
dell'importo  maturato  a  livello  regionale.  Tuttavia,  in  quelle
regioni che hanno avviato  al  trattamento  un  numero  di  pazienti,
rilevato attraverso  il  registro  di  monitoraggio  AIFA,  superiore
rispetto a quello atteso al completamento del secondo  scaglione,  la
quota dovuta sara' calcolata sulla  base  della  moltiplicazione  del
numero delle confezioni relative  a  tali  pazienti  per  il  ∆prezzo
corrispondente allo scaglione successivo al secondo. 
    La quantificazione del  pay-back  descritta  al  punto  2)  della
presente  nota   metodologica   rappresenta   il   valore   derivante
dall'applicazione   delle    scontistiche    previste    dall'accordo
prezzo/volume a livello regionale, considerando anche quelle previste
al termine dei successivi scaglioni.  Tale  approccio  individua  gli
importi   a   livello   regionale   che   vengono   utilizzati    per
riproporzionare l'importo complessivamente dovuto a livello nazionale
(punto 1). Cosi' si ottiene  la  ripartizione  regionale  dei  valori
delle note di credito  a  carico  del  titolare  di  A.I.C.  ad  ogni
struttura sanitaria autorizzata della regione (allegato 1). 
    Si precisa che, in corrispondenza  delle  verifiche  relative  al
completamento dei successivi (al primo) scaglioni di sconto a livello
nazionale si calcolera', per i trattamenti non completati al  momento
della precedente verifica (i.e. ovvero che  non  hanno  raggiunto  il
limite massimo delle 12 settimane di trattamento),  il  numero  delle
confezioni ulteriormente dispensate.  Ad  esse  verra'  applicata  la
corrispondente  scontistica   prevista   al   momento   della   prima
dispensazione farmaco che, tuttavia, concorrera' a comporre il valore
economico dovuto per i successivi scaglioni di sconto  a  carico  del
titolare di A.I.C. 
    Inoltre,  l'eventuale  trattamento  di  pazienti   in   eccedenza
rispetto a quelli massimi  complessivamente  previsti  nelle  singole
regioni  (i.e.  successivi  al  completamento  dell'ultimo  scaglione
regionale), nel caso in cui si chiudesse prima del raggiungimento,  a
livello  nazionale,  del   numero   totale   di   pazienti   previsti
dall'accordo   negoziale,   sara'   associato    ad    un    pay-back
temporaneamente sospeso, fino alla sua eventuale rideterminazione  ad
esito di un nuovo accordo negoziale tra AIFA ed il titolare di A.I.C. 
    Ai fini dell'applicazione del  meccanismo  prezzo/volume  per  le
specialita'  medicinali  «Sovaldi»  e  «Harvoni»,  l'azienda   dovra'
provvedere all'emissione di  note  di  credito.  Tali  note  dovranno
essere emesse a favore delle strutture sanitarie autorizzate  fino  a
concorrenza degli  importi  dovuti  alle  singole  regioni  riportati
nell'allegato 1, entro i trenta giorni successivi alla  pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale  della  relativa  determinazione.  Le  note  di
credito dovranno essere  riproporzionate  tra  le  diverse  strutture
sanitarie della Regione in base ai dati del registro AIFA e  dovranno
essere     comunicate     sia     ad     AIFA     (indirizzo     PEC:
upr.neg@aifa.mailcert.it)  che  alle  regioni   entro   le   scadenze
stabilite in formato cartaceo e digitale in  modo  da  garantirne  la
verifica.