Allegato 2
Determinazione del finanziamento
Nel presente allegato sono definiti i criteri per la
determinazione del finanziamento concedibile per gli interventi di
cui all'art. 1, comma 4. Per ciascuna fattispecie, il massimo
finanziamento concedibile e' dato dal prodotto del costo
convenzionale di intervento per la percentuale finanziabile,
determinata quest'ultima in ragione del rischio sismico dell'opera o
della pericolosita' sismica della zona in cui e' situata l'opera per
la quale si richiede il finanziamento.
Il costo convenzionale di intervento e' definito in funzione del
volume totale dell'edificio, espresso in metri cubi e valutato a
partire dallo spiccato fondazioni, ed e' pari a 250 Euro/m³ per gli
interventi di adeguamento ed a 300 Euro/m³ per le nuove costruzioni.
Nel caso di interventi di cui all'art. 1, comma 4, lettera a),
ossia per edifici nei quali sia gia' disponibili l'indice di rischio,
RCD , risultante da verifiche tecniche sullo stato di fatto, la
percentuale finanziabile e' pari a:
- 100% se RCD e' inferiore a 0.2;
- [(380 - 400 RCD ) /3]% se RCD e' compreso fra 0.2 e 0.8;
- 0% se RCD e' maggiore di 0.8.
L'indice di rischio, RCD , e' espresso dal rapporto
capacita'/domanda allo stato limite di salvaguardia della vita:
RCD = agSLV /agRIF =(TR,SLV /TR,RIF )ª
In cui:
agSLV = accelerazione su suolo rigido e pianeggiante che porta la
struttura, su suolo effettivo, a raggiungere lo stato limite di
salvaguardia della vita
agRIF = accelerazione di riferimento, valutata allo stato limite
di salvaguardia della vita per vita nominale di 50 anni e classe
d'uso III
TR,SLV = periodo di ritorno di agSLV
TR,RIF = periodo di ritorno di agRIF , pari a 712 anni
a = pendenza della relazione lineare tra Y=log(ag) e X=log(TR),
che in prima approssimazione puo' assumersi pari a 0.41.
Per la valutazione della capacita' si fara' riferimento alle
Norme tecniche emanate con il D.M. 14.01.2008. Per la valutazione
della domanda si fara' riferimento alla pericolosita' sismica
allegata alle Norme tecniche emanate con il predetto D.M. 14.01.2008.
Nel caso l'indice di rischio sia stato valutato ai sensi dell'OPCM
3274 o del D.M. 14.09.2005, lo stesso andra' opportunamente
convertito. In mancanza dell'indice di rischio allo stato limite di
salvaguardia della vita, qualora sia disponibile l'indice di rischio
allo stato limite di collasso, quest'ultimo andra' opportunamente
convertito.
Nel caso di interventi di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), la
percentuale finanziabile dipende dalla zona sismica in cui ricade
l'opera oggetto di intervento, secondo quanto riportata in tabella 2.
Tabella 2. Percentuale finanziabile nel caso di interventi di tipo b)
=============================================================
| Zona sismica | 1 | 2 | 3 | 4 |
+=========================+=========+=======+=======+=======+
| Percentuale finanziabile| 60% | 50% | 30% | 15% |
+-------------------------+---------+-------+-------+-------+
Per gli interventi di tipo c) la percentuale finanziabile e'
determinata mediante l'applicazione dei medesimi criteri individuati
per gli interventi di tipo a) o b), a seconda che l'edificio da
demolire e ricostruire sia stato, o meno, oggetto di verifica
sismica.