(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
                                     Determinazione del finanziamento 
 
    Nel  presente  allegato  sono   definiti   i   criteri   per   la
determinazione del finanziamento concedibile per  gli  interventi  di
cui all'art.  1,  comma  4.  Per  ciascuna  fattispecie,  il  massimo
finanziamento  concedibile   e'   dato   dal   prodotto   del   costo
convenzionale  di  intervento  per   la   percentuale   finanziabile,
determinata quest'ultima in ragione del rischio sismico dell'opera  o
della pericolosita' sismica della zona in cui e' situata l'opera  per
la quale si richiede il finanziamento. 
    Il costo convenzionale di intervento e' definito in funzione  del
volume totale dell'edificio, espresso in  metri  cubi  e  valutato  a
partire dallo spiccato fondazioni, ed e' pari a 250 Euro/m³  per  gli
interventi di adeguamento ed a 300 Euro/m³ per le nuove costruzioni. 
    Nel caso di interventi di cui all'art. 1, comma  4,  lettera  a),
ossia per edifici nei quali sia gia' disponibili l'indice di rischio,
RCD , risultante da verifiche tecniche sullo stato di fatto, la 
percentuale finanziabile e' pari a: 
    - 100% se RCD e' inferiore a 0.2; 
    - [(380 - 400 RCD ) /3]% se RCD e' compreso fra 0.2 e 0.8; 
    - 0% se RCD e' maggiore di 0.8. 
    
    L'indice  di  rischio,   RCD   ,   e'   espresso   dal   rapporto
    
capacita'/domanda allo stato limite di salvaguardia della vita: 
    RCD = agSLV /agRIF =(TR,SLV /TR,RIF )ª 
    In cui: 
    
    agSLV = accelerazione su suolo rigido e pianeggiante che porta la
struttura, su suolo effettivo,  a  raggiungere  lo  stato  limite  di
salvaguardia della vita
    
    
    agRIF = accelerazione di riferimento, valutata allo stato  limite
di salvaguardia della vita per vita nominale  di  50  anni  e  classe
d'uso III
    
    TR,SLV = periodo di ritorno di agSLV 
    TR,RIF = periodo di ritorno di agRIF , pari a 712 anni 
    a = pendenza della relazione lineare tra Y=log(ag)  e  X=log(TR),
che in prima approssimazione puo' assumersi pari a 0.41. 
    Per la valutazione della  capacita'  si  fara'  riferimento  alle
Norme tecniche emanate con il D.M.  14.01.2008.  Per  la  valutazione
della  domanda  si  fara'  riferimento  alla  pericolosita'   sismica
allegata alle Norme tecniche emanate con il predetto D.M. 14.01.2008.
Nel caso l'indice di rischio sia stato valutato  ai  sensi  dell'OPCM
3274  o  del  D.M.  14.09.2005,  lo  stesso   andra'   opportunamente
convertito. In mancanza dell'indice di rischio allo stato  limite  di
salvaguardia della vita, qualora sia disponibile l'indice di  rischio
allo stato limite di  collasso,  quest'ultimo  andra'  opportunamente
convertito. 
    Nel caso di interventi di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), la
percentuale finanziabile dipende dalla zona  sismica  in  cui  ricade
l'opera oggetto di intervento, secondo quanto riportata in tabella 2. 
 
Tabella 2. Percentuale finanziabile nel caso di interventi di tipo b) 
    
    =============================================================
    |       Zona sismica      |    1    |   2   |   3   |   4   |
    +=========================+=========+=======+=======+=======+
    | Percentuale finanziabile|   60%   |  50%  |  30%  |  15%  |
    +-------------------------+---------+-------+-------+-------+
    
     Per gli interventi di tipo c)  la  percentuale  finanziabile  e'
determinata mediante l'applicazione dei medesimi criteri  individuati
per gli interventi di tipo a) o  b),  a  seconda  che  l'edificio  da
demolire e  ricostruire  sia  stato,  o  meno,  oggetto  di  verifica
sismica.