Allegato
Convenzione sulla riduzione dell'apolidia
Gli Stati Contraenti,
Agendo in adempimento alla risoluzione 896 (IX) adottata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 4 dicembre 1954,
Considerando auspicabile ridurre l'apolidia mediante accordo
internazionale, Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
1. Ogni Stato Contraente e' tenuto a concedere la cittadinanza a
una persona nata nel proprio territorio che sarebbe altrimenti
apolide. La cittadinanza dovra' essere concessa:
(a) alla nascita, per effetto di legge, oppure
(b) previa presentazione di un'istanza presso l'autorita'
competente, da o per conto della persona interessata, secondo le
modalita' prescritte dalla legge nazionale. Salvo le circostanze
previste al paragrafo 2 di questo articolo, nessuna di tali istanze
potra' essere respinta.
Lo Stato contraente che dispone l'attribuzione della cittadinanza
in accordo con le disposizioni di cui alla lettera (b) di questo
paragrafo, puo' altresi' disporre che l'attribuzione della
cittadinanza per effetto di legge avvenga al compimento di una certa
eta' e sia soggetta alle condizioni stabilite dalla legislazione
nazionale.
2. Uno Stato Contraente puo' disporre che la concessione della
cittadinanza in accordo con le disposizioni di cui alla lettera (b)
del paragrafo 1 di questo articolo sia soggetta a una o piu' delle
seguenti condizioni:
(a) che l'istanza sia presentata nel corso di un periodo, fissato
dallo Stato Contraente, che abbia inizio non oltre il compimento del
diciottesimo anno d'eta' e che termini non prima del compimento del
venticinquesimo anno d'eta', di modo che alla persona interessata sia
concesso almeno un anno durante il quale possa egli stesso presentare
l'istanza senza dover ottenere autorizzazione legale a tal fine;
(b) che la persona interessata abbia regolarmente soggiornato nel
territorio dello Stato Contraente per un periodo di' tempo che puo'
essere fissato dallo Stato interessato, che non superi i cinque anni
immediatamente precedenti alla presentazione dell'istanza ne' i dieci
anni in totale;
(c) che la persona interessata non sia stata condannata per un
reato contro la sicurezza nazionale ne' che sia stata oggetto di
condanna detentiva per un termine uguale o superiore a cinque anni
per un reato penale;
(d) che la persona interessata sia sempre stata apolide.
3. Ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi 1 (b) e 2
di questo articolo, un figlio nato nel matrimonio nel territorio
dello Stato Contraente, la cui madre ha la cittadinanza di detto
Stato, dovra' acquisire tale cittadinanza alla nascita nel caso in
cui sia altrimenti apolide.
4. Uno Stato Contraente e' tenuto a concedere la cittadinanza a
una persona che sarebbe altrimenti apolide e che sarebbe
impossibilitata ad acquisire la cittadinanza dello Stato Contraente
nel cui territorio la persona stessa e' nata poiche' ha superato
l'eta' per la presentazione dell'istanza o non ha soddisfatto le
condizioni relative alla residenza, se la cittadinanza di uno dei
genitori al momento della nascita della persona era quella dello
Stato Contraente summenzionato. Se al momento della nascita i
genitori non erano in possesso della stessa cittadinanza, la legge
nazionale dello Stato Contraente in questione stabilisce se la
cittadinanza della persona interessata segue quella del padre o
quella della madre. Se e' prevista un'istanza per la concessione
della cittadinanza, tale istanza dovra' essere presentata
all'autorita' competente da o per conto dell'interessato secondo le
modalita' previste dalla legislazione nazionale. Salvo le previsioni
di cui al paragrafo 5 di quest'articolo, tale istanza non dovra'
essere rifiutata.
5. Lo Stato Contraente puo' subordinare la concessione della
cittadinanza in accordo con le disposizioni di cui al paragrafo 4 di
quest'articolo alle seguenti condizioni:
(a) che l'istanza sia presentata prima che l'istante raggiunga
una certa eta', non inferiore ai ventitre anni, fissata dallo Stato
in questione;
(b) che la persona interessata abbia soggiornato abitualmente nel
territorio dello Stato Contraente per un certo periodo immediatamente
precedente alla presentazione dell'istanza, non superiore ai tre
anni, stabilito dal detto Stato;
(c) che la persona interessata sia sempre stata apolide.