(Convenzione-art. 1)
                                                             Allegato 
 
              Convenzione sulla riduzione dell'apolidia 
 
    Gli Stati Contraenti, 
    Agendo  in  adempimento  alla  risoluzione  896   (IX)   adottata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 4 dicembre 1954, 
    Considerando  auspicabile  ridurre  l'apolidia  mediante  accordo
internazionale, Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
    1. Ogni Stato Contraente e' tenuto a concedere la cittadinanza  a
una persona  nata  nel  proprio  territorio  che  sarebbe  altrimenti
apolide. La cittadinanza dovra' essere concessa: 
    (a) alla nascita, per effetto di legge, oppure 
    (b)  previa  presentazione  di  un'istanza   presso   l'autorita'
competente, da o per conto  della  persona  interessata,  secondo  le
modalita' prescritte dalla  legge  nazionale.  Salvo  le  circostanze
previste al paragrafo 2 di questo articolo, nessuna di  tali  istanze
potra' essere respinta. 
    Lo Stato contraente che dispone l'attribuzione della cittadinanza
in accordo con le disposizioni di cui  alla  lettera  (b)  di  questo
paragrafo,  puo'   altresi'   disporre   che   l'attribuzione   della
cittadinanza per effetto di legge avvenga al compimento di una  certa
eta' e sia soggetta  alle  condizioni  stabilite  dalla  legislazione
nazionale. 
    2. Uno Stato Contraente puo' disporre che  la  concessione  della
cittadinanza in accordo con le disposizioni di cui alla  lettera  (b)
del paragrafo 1 di questo articolo sia soggetta a una  o  piu'  delle
seguenti condizioni: 
    (a) che l'istanza sia presentata nel corso di un periodo, fissato
dallo Stato Contraente, che abbia inizio non oltre il compimento  del
diciottesimo anno d'eta' e che termini non prima del  compimento  del
venticinquesimo anno d'eta', di modo che alla persona interessata sia
concesso almeno un anno durante il quale possa egli stesso presentare
l'istanza senza dover ottenere autorizzazione legale a tal fine; 
    (b) che la persona interessata abbia regolarmente soggiornato nel
territorio dello Stato Contraente per un periodo di' tempo  che  puo'
essere fissato dallo Stato interessato, che non superi i cinque  anni
immediatamente precedenti alla presentazione dell'istanza ne' i dieci
anni in totale; 
    (c) che la persona interessata non sia stata  condannata  per  un
reato contro la sicurezza nazionale ne'  che  sia  stata  oggetto  di
condanna detentiva per un termine uguale o superiore  a  cinque  anni
per un reato penale; 
    (d) che la persona interessata sia sempre stata apolide. 
    3. Ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi 1 (b)  e  2
di questo articolo, un figlio  nato  nel  matrimonio  nel  territorio
dello Stato Contraente, la cui madre  ha  la  cittadinanza  di  detto
Stato, dovra' acquisire tale cittadinanza alla nascita  nel  caso  in
cui sia altrimenti apolide. 
    4. Uno Stato Contraente e' tenuto a concedere la  cittadinanza  a
una  persona  che  sarebbe   altrimenti   apolide   e   che   sarebbe
impossibilitata ad acquisire la cittadinanza dello  Stato  Contraente
nel cui territorio la persona stessa  e'  nata  poiche'  ha  superato
l'eta' per la presentazione dell'istanza  o  non  ha  soddisfatto  le
condizioni relative alla residenza, se la  cittadinanza  di  uno  dei
genitori al momento della nascita  della  persona  era  quella  dello
Stato  Contraente  summenzionato.  Se  al  momento  della  nascita  i
genitori non erano in possesso della stessa  cittadinanza,  la  legge
nazionale dello  Stato  Contraente  in  questione  stabilisce  se  la
cittadinanza della persona  interessata  segue  quella  del  padre  o
quella della madre. Se e'  prevista  un'istanza  per  la  concessione
della   cittadinanza,   tale   istanza   dovra'   essere   presentata
all'autorita' competente da o per conto dell'interessato  secondo  le
modalita' previste dalla legislazione nazionale. Salvo le  previsioni
di cui al paragrafo 5 di  quest'articolo,  tale  istanza  non  dovra'
essere rifiutata. 
    5. Lo Stato Contraente  puo'  subordinare  la  concessione  della
cittadinanza in accordo con le disposizioni di cui al paragrafo 4  di
quest'articolo alle seguenti condizioni: 
    (a) che l'istanza sia presentata prima  che  l'istante  raggiunga
una certa eta', non inferiore ai ventitre anni, fissata  dallo  Stato
in questione; 
    (b) che la persona interessata abbia soggiornato abitualmente nel
territorio dello Stato Contraente per un certo periodo immediatamente
precedente alla presentazione  dell'istanza,  non  superiore  ai  tre
anni, stabilito dal detto Stato; 
    (c) che la persona interessata sia sempre stata apolide.