Articolo 10
1. Ogni trattato tra gli Stati Contraenti a disciplina dei
trasferimenti di territorio dovra' contenere disposizioni intese a
garantire che nessuna persona debba diventare apolide a causa di tale
trasferimento. Ogni Stato Contraente si adoperera' per garantire che
nessun trattato firmato da Stati che non sono parte della presente
Convenzione includa disposizioni di questo genere.
2. In mancanza di tali disposizioni, uno Stato Contraente a cui
venga trasferito tale territorio o che per contro si trovi ad
acquisire un nuovo territorio dovra' concedere la cittadinanza alle
persone interessate laddove queste si troverebbero altrimenti a
diventare apolidi a seguito del trasferimento o dell'acquisizione.