(Convenzione-art. 10)
 
                             Articolo 10 
 
    1. Ogni trattato  tra  gli  Stati  Contraenti  a  disciplina  dei
trasferimenti di territorio dovra' contenere  disposizioni  intese  a
garantire che nessuna persona debba diventare apolide a causa di tale
trasferimento. Ogni Stato Contraente si adoperera' per garantire  che
nessun trattato firmato da Stati che non sono  parte  della  presente
Convenzione includa disposizioni di questo genere. 
    2. In mancanza di tali disposizioni, uno Stato Contraente  a  cui
venga trasferito tale  territorio  o  che  per  contro  si  trovi  ad
acquisire un nuovo territorio dovra' concedere la  cittadinanza  alle
persone interessate  laddove  queste  si  troverebbero  altrimenti  a
diventare apolidi a seguito del trasferimento o dell'acquisizione.