Articolo 11
Non appena verra' depositato il sesto strumento di ratifica o di
adesione, gli Stati Contraenti dovranno promuovere l'istituzione, nel
quadro delle Nazioni Unite, di un organismo a cui una persona che
intenda avvalersi della presente Convenzione possa rivolgersi
affinche' la sua istanza venga esaminata e dove trovi assistenza per
la presentazione della stessa istanza alle autorita' competenti.