(Convenzione-art. 11)
 
                             Articolo 11 
 
    Non appena verra' depositato il sesto strumento di ratifica o  di
adesione, gli Stati Contraenti dovranno promuovere l'istituzione, nel
quadro delle Nazioni Unite, di un organismo a  cui  una  persona  che
intenda  avvalersi  della  presente  Convenzione   possa   rivolgersi
affinche' la sua istanza venga esaminata e dove trovi assistenza  per
la presentazione della stessa istanza alle autorita' competenti.