(Convenzione-art. 12)
 
                             Articolo 12 
 
    1. In relazione a  uno  Stato  Contraente  che  non  conceda,  in
conformita' con le disposizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1
e all'articolo 4 della presente  Convenzione,  la  cittadinanza  alla
nascita per operazione di legge, le disposizioni di cui al  paragrafo
1 dell'articolo 1 e all'articolo 4 si applicheranno,  a  seconda  dei
casi, tanto alle persone nate prima quanto a quelle nate  in  seguito
all'entrata in vigore della presente Convenzione. 
    2. Le disposizioni di cui al paragrafo 4  dell'articolo  1  della
presente Convenzione si applicheranno sia alle persone nate prima che
a quelle nate in seguito alla sua entrata in vigore. 
    3.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2   della   presente
Convenzione si applicheranno solo  ai  figli  di  ignoti  abbandonati
presenti nel territorio di uno Stato  Contraente  dopo  l'entrata  in
vigore della Convenzione in quello Stato.