Articolo 12
1. In relazione a uno Stato Contraente che non conceda, in
conformita' con le disposizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1
e all'articolo 4 della presente Convenzione, la cittadinanza alla
nascita per operazione di legge, le disposizioni di cui al paragrafo
1 dell'articolo 1 e all'articolo 4 si applicheranno, a seconda dei
casi, tanto alle persone nate prima quanto a quelle nate in seguito
all'entrata in vigore della presente Convenzione.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 1 della
presente Convenzione si applicheranno sia alle persone nate prima che
a quelle nate in seguito alla sua entrata in vigore.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente
Convenzione si applicheranno solo ai figli di ignoti abbandonati
presenti nel territorio di uno Stato Contraente dopo l'entrata in
vigore della Convenzione in quello Stato.