Articolo 13
La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione delle
disposizioni piu' favorevoli in materia di riduzione dell'apolidia
che possono essere contenute nelle leggi, gia' in vigore o di futura
emanazione, di uno Stato Contraente o che possono essere contenute in
qualsiasi altra convenzione, trattato o accordo, gia' in vigore o di
futura emanazione, tra due o piu' Stati Contraenti.