(Convenzione-art. 13)
 
                             Articolo 13 
 
    La  presente  Convenzione  non  pregiudica  l'applicazione  delle
disposizioni piu' favorevoli in materia  di  riduzione  dell'apolidia
che possono essere contenute nelle leggi, gia' in vigore o di  futura
emanazione, di uno Stato Contraente o che possono essere contenute in
qualsiasi altra convenzione, trattato o accordo, gia' in vigore o  di
futura emanazione, tra due o piu' Stati Contraenti.