(Convenzione-art. 14)
 
                             Articolo 14 
 
    Ogni  controversia   tra   gli   Stati   Contraenti   in   merito
all'interpretazione o all'applicazione  della  presente  Convenzione,
laddove non possa essere risolta in altro modo, sara'  presentata  di
fronte alla Corte Internazionale di Giustizia, su  richiesta  di  una
delle parti coinvolte nella controversia.