Articolo 15
1. La presente Convenzione si applichera' a tutti i territori non
autonomi, fiduciari, coloniali e agli altri territori non
metropolitani che abbiano uno Stato Contraente responsabile delle
loro relazioni internazionali; fatte salve le disposizioni di cui al
paragrafo 2 del presente articolo, tale Stato Contraente dovra', al
momento della firma, della ratifica o dell'adesione, dichiarare il
territorio o i territori non metropolitani ai quali si applichera'
ipso fatto la Convenzione come conseguenza di tale firma, ratifica o
adesione.
2. In tutti i casi in cui, in materia di cittadinanza, un
territorio non metropolitano non abbia lo stesso trattamento del
territorio metropolitano, o in tutti i casi in cui le leggi o le
prassi costituzionali dello Stato Contraente o del territorio non
metropolitano richiedano il previo consenso di un territorio non
metropolitano affinche' tale Convenzione trovi applicazione in tale
territorio, lo Stato Contraente si adoperera' per ottenere il
consenso necessario da parte del territorio non metropolitano entro
il termine di dodici mesi dalla data della firma della Convenzione da
parte dello stesso Stato Contraente, e quando tale consenso sara'
stato ottenuto lo Stato Contraente lo notifichera' al Segretario
Generale delle Nazioni Unite. La presente Convenzione si applichera'
al territorio o ai territori indicati in tale notifica a partire
dalla data di ricevimento da parte del Segretario Generale.
3. Dopo la scadenza del periodo di dodici mesi di cui al
paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati Contraenti interessati
informeranno il Segretario Generale dei risultati delle consultazioni
con quei territori non metropolitani di cui sono responsabili in
materia di relazioni internazionali e che possono aver negato il
consenso all'applicazione della presente Convenzione.