(Convenzione-art. 15)
 
                             Articolo 15 
 
    1. La presente Convenzione si applichera' a tutti i territori non
autonomi,  fiduciari,  coloniali   e   agli   altri   territori   non
metropolitani che abbiano uno  Stato  Contraente  responsabile  delle
loro relazioni internazionali; fatte salve le disposizioni di cui  al
paragrafo 2 del presente articolo, tale Stato Contraente  dovra',  al
momento della firma, della ratifica o  dell'adesione,  dichiarare  il
territorio o i territori non metropolitani ai  quali  si  applichera'
ipso fatto la Convenzione come conseguenza di tale firma, ratifica  o
adesione. 
    2. In tutti i  casi  in  cui,  in  materia  di  cittadinanza,  un
territorio non metropolitano non  abbia  lo  stesso  trattamento  del
territorio metropolitano, o in tutti i casi in  cui  le  leggi  o  le
prassi costituzionali dello Stato Contraente  o  del  territorio  non
metropolitano richiedano il previo  consenso  di  un  territorio  non
metropolitano affinche' tale Convenzione trovi applicazione  in  tale
territorio,  lo  Stato  Contraente  si  adoperera'  per  ottenere  il
consenso necessario da parte del territorio non  metropolitano  entro
il termine di dodici mesi dalla data della firma della Convenzione da
parte dello stesso Stato Contraente, e  quando  tale  consenso  sara'
stato ottenuto lo Stato  Contraente  lo  notifichera'  al  Segretario
Generale delle Nazioni Unite. La presente Convenzione si  applichera'
al territorio o ai territori indicati  in  tale  notifica  a  partire
dalla data di ricevimento da parte del Segretario Generale. 
    3. Dopo la  scadenza  del  periodo  di  dodici  mesi  di  cui  al
paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati  Contraenti  interessati
informeranno il Segretario Generale dei risultati delle consultazioni
con quei territori non metropolitani  di  cui  sono  responsabili  in
materia di relazioni internazionali e  che  possono  aver  negato  il
consenso all'applicazione della presente Convenzione.