(Convenzione-art. 16)
 
                             Articolo 16 
 
    1. La presente Convenzione sara' aperta alla firma dal 30  agosto
1961 al 31 maggio 1962 presso la sede delle Nazioni Unite. 
    2. La presente Convenzione sara' aperta alla firma da parte di: 
    (a) tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite; 
    (b) ogni altro Stato invitato a partecipare alla Conferenza delle
Nazioni Unite per l'eliminazione o la riduzione  di  futuri  casi  di
apolidia; 
    (c) ogni Stato invitato  dall'Assemblea  Generale  delle  Nazioni
Unite a sottoscrivere o ad aderire alla presente Convenzione. 
    3. La presente Convenzione sara' ratificata e  gli  strumenti  di
ratifica saranno  depositati  presso  il  Segretario  Generale  delle
Nazioni Unite. 
    4. Gli Stati di cui al paragrafo 2 del presente articolo  possono
aderire alla presente Convenzione. L'adesione avviene con il deposito
di uno strumento di adesione  presso  il  Segretario  Generale  delle
Nazioni Unite.