Articolo 18
1. La presente Convenzione entra in vigore due anni dopo la data
in cui e' stato depositato il sesto strumento di ratifica o di
adesione.
2. In ogni Stato che ratifica o aderisce alla presente
Convenzione dopo il deposito del sesto strumento di ratifica o di
adesione, essa entra in vigore il novantesimo giorno successivo al
deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di
adesione o, se successiva, alla data in cui tale Convenzione entra in
vigore in conformita' con le disposizioni di cui al paragrafo 1 del
presente articolo.