(Convenzione-art. 18)
 
                             Articolo 18 
 
    1. La presente Convenzione entra in vigore due anni dopo la  data
in cui e' stato depositato  il  sesto  strumento  di  ratifica  o  di
adesione. 
    2.  In  ogni  Stato  che  ratifica  o  aderisce   alla   presente
Convenzione dopo il deposito del sesto strumento  di  ratifica  o  di
adesione, essa entra in vigore il novantesimo  giorno  successivo  al
deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica  o  di
adesione o, se successiva, alla data in cui tale Convenzione entra in
vigore in conformita' con le disposizioni di cui al paragrafo  1  del
presente articolo.