Articolo 19
1. Ogni Stato Contraente puo' denunciare la presente Convenzione
in qualsiasi momento mediante notifica scritta indirizzata al
Segretario Generale delle Nazioni Unite. La denuncia avra' effetto
per lo Stato Contraente interessato un anno dopo la data del suo
ricevimento da parte del Segretario Generale.
2. Nei casi in cui, conformemente alle disposizioni di cui
all'art. 15, la presente Convenzione sia diventata applicabile a un
territorio non metropolitano di uno Stato Contraente, detto Stato
puo', in qualsiasi momento successivo, con il consenso del territorio
interessato, darne comunicazione al Segretario Generale delle Nazioni
Unite denunciando la presente Convenzione separatamente per quanto
concerne tale territorio. La denuncia ha effetto un anno dopo la data
di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale, che
informera' gli altri Stati Contraenti di tale comunicazione e della
data in cui e' stata ricevuta.