(Convenzione-art. 19)
 
                             Articolo 19 
 
    1. Ogni Stato Contraente puo' denunciare la presente  Convenzione
in  qualsiasi  momento  mediante  notifica  scritta  indirizzata   al
Segretario Generale delle Nazioni Unite. La  denuncia  avra'  effetto
per lo Stato Contraente interessato un anno  dopo  la  data  del  suo
ricevimento da parte del Segretario Generale. 
    2. Nei casi  in  cui,  conformemente  alle  disposizioni  di  cui
all'art. 15, la presente Convenzione sia diventata applicabile  a  un
territorio non metropolitano di uno  Stato  Contraente,  detto  Stato
puo', in qualsiasi momento successivo, con il consenso del territorio
interessato, darne comunicazione al Segretario Generale delle Nazioni
Unite denunciando la presente Convenzione  separatamente  per  quanto
concerne tale territorio. La denuncia ha effetto un anno dopo la data
di ricevimento della notifica da parte del Segretario  Generale,  che
informera' gli altri Stati Contraenti di tale comunicazione  e  della
data in cui e' stata ricevuta.