(Convenzione-art. 2)
 
                             Articolo 2 
 
    Il figlio d'ignoti trovato  abbandonato  nel  territorio  di  uno
Stato  Contraente  sara'  da  considerarsi,  in  assenza   di   prova
contraria, come nato in quel territorio  da  genitori  che  hanno  la
cittadinanza di detto Stato.