(Convenzione-art. 20)
 
                             Articolo 20 
 
    1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
notifichera' a tutti gli Stati Membri delle  Nazioni  Unite  ed  agli
Stati non membri menzionati all'art. 16 quanto segue: 
    (a) Le firme, ratifiche ed adesioni previste all'art. 16; 
    (b) Le riserve di cui all'art. 17; 
    (c) La data alla quale la presente Convenzione entrera' in vigore
secondo quanto stabilito all'art. 18; 
    (d) Le denunce di cui all'art. 19. 
    2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, al piu' tardi dopo
che sara' stato depositato  il  sesto  strumento  di  ratifica  o  di
adesione,  portera'   all'attenzione   dell'Assemblea   Generale   la
questione dell'istituzione, ai sensi dell'art. 11, del  summenzionato
organismo.