Articolo 20
1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
notifichera' a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite ed agli
Stati non membri menzionati all'art. 16 quanto segue:
(a) Le firme, ratifiche ed adesioni previste all'art. 16;
(b) Le riserve di cui all'art. 17;
(c) La data alla quale la presente Convenzione entrera' in vigore
secondo quanto stabilito all'art. 18;
(d) Le denunce di cui all'art. 19.
2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, al piu' tardi dopo
che sara' stato depositato il sesto strumento di ratifica o di
adesione, portera' all'attenzione dell'Assemblea Generale la
questione dell'istituzione, ai sensi dell'art. 11, del summenzionato
organismo.