(Convenzione-art. 21)
 
                             Articolo 21 
 
    La presente Convenzione sara' registrata dal Segretario  Generale
delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore. 
    In fede di che i sottoscritti plenipotenziari  hanno  firmato  la
presente Convenzione. 
    Fatto a New York, il trenta agosto  millenovecentosessantuno,  in
un unico esemplare, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e
spagnolo fanno ugualmente fede e che sara' depositato  negli  archivi
dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite,  e  di   cui   le   copie
certificate conformi saranno consegnate dal Segretario Generale delle
Nazioni Unite a tutti i Membri delle Nazioni Unite e agli  Stati  non
membri di cui all'articolo 16 della presente Convenzione.