(Convenzione-art. 4)
 
                             Articolo 4 
 
    1. Uno Stato Contraente concedera' la cittadinanza a una  persona
che non e'  nata  nel  territorio  di  quello  Stato  e  che  sarebbe
altrimenti apolide, se al momento della sua nascita uno dei  genitori
ha la cittadinanza di detto Stato. Se al momento della sua nascita  i
genitori non possedevano la medesima cittadinanza, la questione se la
persona interessata debba  acquisire  la  cittadinanza  del  padre  o
quella della madre sara' determinata dal diritto nazionale  di  detto
Stato Contraente. In conformita' con  le  disposizioni  del  presente
paragrafo la cittadinanza dovra' essere concessa: 
    (a) alla nascita, per effetto di legge, oppure 
    (b) previa presentazione di un'istanza all'autorita'  competente,
da o per  conto  della  persona  interessata,  secondo  le  modalita'
prescritte dalla legge nazionale. Fatte salve le circostanze previste
al paragrafo 2 di questo articolo, nessuna  di  tali  istanze  potra'
essere respinta. 
    2. Uno  Stato  Contraente  puo'  stabilire,  in  accordo  con  le
disposizioni di' cui  alla  lett.  (b)  del  paragrafo  1  di  questo
articolo, che la concessione della cittadinanza sia soggetta a una  o
piu' delle seguenti condizioni: 
    (a)  che  l'istanza  sia  presentata  prima  che  il  richiedente
raggiunga una determinata  eta',  non  inferiore  ai  ventitre  anni,
fissata dallo Stato in questione; 
    (b) che la persona interessata abbia regolarmente soggiornato nel
territorio dello Stato Contraente per un periodo di  tempo  che  puo'
essere fissato dallo Stato interessato, che non  superi  i  tre  anni
immediatamente precedenti alla presentazione dell'istanza; 
    (c) che la persona interessata non sia stata  condannata  per  un
reato contro la sicurezza nazionale; 
    (d) che la persona interessata sia sempre stata apolide.