Articolo 4
1. Uno Stato Contraente concedera' la cittadinanza a una persona
che non e' nata nel territorio di quello Stato e che sarebbe
altrimenti apolide, se al momento della sua nascita uno dei genitori
ha la cittadinanza di detto Stato. Se al momento della sua nascita i
genitori non possedevano la medesima cittadinanza, la questione se la
persona interessata debba acquisire la cittadinanza del padre o
quella della madre sara' determinata dal diritto nazionale di detto
Stato Contraente. In conformita' con le disposizioni del presente
paragrafo la cittadinanza dovra' essere concessa:
(a) alla nascita, per effetto di legge, oppure
(b) previa presentazione di un'istanza all'autorita' competente,
da o per conto della persona interessata, secondo le modalita'
prescritte dalla legge nazionale. Fatte salve le circostanze previste
al paragrafo 2 di questo articolo, nessuna di tali istanze potra'
essere respinta.
2. Uno Stato Contraente puo' stabilire, in accordo con le
disposizioni di' cui alla lett. (b) del paragrafo 1 di questo
articolo, che la concessione della cittadinanza sia soggetta a una o
piu' delle seguenti condizioni:
(a) che l'istanza sia presentata prima che il richiedente
raggiunga una determinata eta', non inferiore ai ventitre anni,
fissata dallo Stato in questione;
(b) che la persona interessata abbia regolarmente soggiornato nel
territorio dello Stato Contraente per un periodo di tempo che puo'
essere fissato dallo Stato interessato, che non superi i tre anni
immediatamente precedenti alla presentazione dell'istanza;
(c) che la persona interessata non sia stata condannata per un
reato contro la sicurezza nazionale;
(d) che la persona interessata sia sempre stata apolide.