Articolo 5
1. Se la legge di uno Stato Contraente comporta la perdita della
cittadinanza a seguito di una qualsiasi variazione dello status
personale di un individuo, tra cui matrimonio, cessazione del
matrimonio, legittimazione, riconoscimento o adozione, tale perdita
sara' subordinata al possesso o all'acquisizione di un'altra
cittadinanza.
2. Se, in base alla legge di uno Stato Contraente, un figlio nato
al fuori dal matrimonio perde la cittadinanza di tale Stato in
seguito a un riconoscimento di filiazione, egli avra' la facolta' di
recuperare tale cittadinanza su presentazione di istanza scritta
all'autorita' competente, e le condizioni di tale istanza non
dovranno essere piu' rigide di quelle previste al paragrafo 2
dell'art. 1 della presente Convenzione.