(Convenzione-art. 5)
 
                             Articolo 5 
 
    1. Se la legge di uno Stato Contraente comporta la perdita  della
cittadinanza a seguito  di  una  qualsiasi  variazione  dello  status
personale  di  un  individuo,  tra  cui  matrimonio,  cessazione  del
matrimonio, legittimazione, riconoscimento o adozione,  tale  perdita
sara'  subordinata  al  possesso  o  all'acquisizione   di   un'altra
cittadinanza. 
    2. Se, in base alla legge di uno Stato Contraente, un figlio nato
al fuori dal matrimonio  perde  la  cittadinanza  di  tale  Stato  in
seguito a un riconoscimento di filiazione, egli avra' la facolta'  di
recuperare tale cittadinanza  su  presentazione  di  istanza  scritta
all'autorita'  competente,  e  le  condizioni  di  tale  istanza  non
dovranno essere  piu'  rigide  di  quelle  previste  al  paragrafo  2
dell'art. 1 della presente Convenzione.