(Convenzione-art. 7)
 
                             Articolo 7 
 
    1. (a) Se la legge di uno Stato Contraente permette di rinunciare
alla cittadinanza, tale rinuncia non  comportera'  la  perdita  della
cittadinanza a meno  che  l'interessato  non  possieda  o  acquisisca
un'altra cittadinanza. 
    (b) Le disposizioni di cui alla lett. (a) di questo paragrafo non
si  applicheranno  nel  caso  in  cui   l'istanza   possa   risultare
incompatibile con i  principi  sanciti  agli  artt.  13  e  14  della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata il  10  dicembre
1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 
    2.  Un  cittadino  di  uno  Stato  Contraente   che   chieda   la
naturalizzazione  in  un  paese  straniero  non   perdera'   la   sua
cittadinanza, a meno che non acquisisca o gli sia stata accordata  la
garanzia di acquisire la cittadinanza di quel paese straniero. 
    3. Fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 4 e 5  del  presente
articolo, un cittadino di uno Stato Contraente non dovra' perdere  la
sua cittadinanza diventando apolide per il fatto di essere partito  o
di avere la residenza all'estero, per una mancata registrazione o per
altre ragioni simili. 
    4. Una persona naturalizzata puo' perdere la propria cittadinanza
in ragione della residenza all'estero per un periodo non inferiore  a
sette anni consecutivi, come  specificato  dalla  legislazione  dello
Stato Contraente interessato, nel caso in cui non riesca a dichiarare
alle autorita' competenti la propria intenzione di mantenere  la  sua
cittadinanza. 
    5. Nel caso di un cittadino di uno Stato Contraente  nato  al  di
fuori  del  territorio  di  detto  Stato,  la  legge  nazionale  puo'
subordinare la conservazione della cittadinanza dopo che e' trascorso
un anno dal raggiungimento della maggiore eta' al fatto che  in  quel
momento la persona in questione sia residente  nel  territorio  dello
Stato o che si sia registrata presso l'autorita' competente. 
    6. Fatte salve le circostanze di cui al presente articolo, se  la
perdita della cittadinanza  di  uno  Stato  Contraente  rendesse  una
persona apolide, egli non perdera' la propria cittadinanza, anche  se
tale  perdita  non  e'  espressamente   vietata   da   alcuna   altra
disposizione della presente Convenzione.