Articolo 7
1. (a) Se la legge di uno Stato Contraente permette di rinunciare
alla cittadinanza, tale rinuncia non comportera' la perdita della
cittadinanza a meno che l'interessato non possieda o acquisisca
un'altra cittadinanza.
(b) Le disposizioni di cui alla lett. (a) di questo paragrafo non
si applicheranno nel caso in cui l'istanza possa risultare
incompatibile con i principi sanciti agli artt. 13 e 14 della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata il 10 dicembre
1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
2. Un cittadino di uno Stato Contraente che chieda la
naturalizzazione in un paese straniero non perdera' la sua
cittadinanza, a meno che non acquisisca o gli sia stata accordata la
garanzia di acquisire la cittadinanza di quel paese straniero.
3. Fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 4 e 5 del presente
articolo, un cittadino di uno Stato Contraente non dovra' perdere la
sua cittadinanza diventando apolide per il fatto di essere partito o
di avere la residenza all'estero, per una mancata registrazione o per
altre ragioni simili.
4. Una persona naturalizzata puo' perdere la propria cittadinanza
in ragione della residenza all'estero per un periodo non inferiore a
sette anni consecutivi, come specificato dalla legislazione dello
Stato Contraente interessato, nel caso in cui non riesca a dichiarare
alle autorita' competenti la propria intenzione di mantenere la sua
cittadinanza.
5. Nel caso di un cittadino di uno Stato Contraente nato al di
fuori del territorio di detto Stato, la legge nazionale puo'
subordinare la conservazione della cittadinanza dopo che e' trascorso
un anno dal raggiungimento della maggiore eta' al fatto che in quel
momento la persona in questione sia residente nel territorio dello
Stato o che si sia registrata presso l'autorita' competente.
6. Fatte salve le circostanze di cui al presente articolo, se la
perdita della cittadinanza di uno Stato Contraente rendesse una
persona apolide, egli non perdera' la propria cittadinanza, anche se
tale perdita non e' espressamente vietata da alcuna altra
disposizione della presente Convenzione.