(Convenzione-art. 8)
 
                             Articolo 8 
 
    1. Uno Stato  Contraente  non  privera'  una  persona  della  sua
cittadinanza, qualora tale privazione rendesse tale persona apolide. 
    2. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 del  presente
articolo, una persona puo' essere privata della cittadinanza  di  uno
Stato Contraente: 
    (a) nei casi in cui, a norma dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 7,  e'
ammissibile che una persona perda la sua cittadinanza; 
    (b)  se  la  cittadinanza  e'  stata  ottenuta   per   mezzo   di
dichiarazioni false o frodi. 
    3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 del  presente
articolo, uno Stato Contraente puo' mantenere il diritto  di  privare
una persona della sua cittadinanza qualora al  momento  della  firma,
della ratifica o dell'adesione specifichi l'intenzione di  conservare
tale diritto su uno o piu' dei seguenti motivi, a condizione  che  in
quella circostanza tali motivi fossero presenti nel  proprio  diritto
nazionale: 
      (a) nel caso in cui, incompatibilmente con  il  suo  dovere  di
lealta' verso lo Stato Contraente, la persona 
        (i)  in  violazione  di  un  divieto  esplicito  dallo  Stato
Contraente, abbia reso o continuato a prestare servizi, oppure  abbia
ricevuto o continuato a ricevere emolumenti da un altro Stato, oppure 
        (ii) si sia comportata in modo da  recare  grave  pregiudizio
agli interessi vitali dello Stato; 
      (b) nel caso in cui la persona abbia prestato un giuramento,  o
reso una dichiarazione formale di fedelta' ad un altro Stato, o  dato
prova definitiva della sua determinazione a ripudiare la sua fedelta'
allo Stato Contraente. 
    4. Uno Stato  Contraente  non  potra'  esercitare  il  potere  di
privazione ammesso dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, se  non
in conformita' con la legge, che dovra' prevedere  per  l'interessato
il diritto ad un equo processo di' fronte a un tribunale o  ad  altro
organo indipendente.