Articolo 8
1. Uno Stato Contraente non privera' una persona della sua
cittadinanza, qualora tale privazione rendesse tale persona apolide.
2. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente
articolo, una persona puo' essere privata della cittadinanza di uno
Stato Contraente:
(a) nei casi in cui, a norma dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 7, e'
ammissibile che una persona perda la sua cittadinanza;
(b) se la cittadinanza e' stata ottenuta per mezzo di
dichiarazioni false o frodi.
3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente
articolo, uno Stato Contraente puo' mantenere il diritto di privare
una persona della sua cittadinanza qualora al momento della firma,
della ratifica o dell'adesione specifichi l'intenzione di conservare
tale diritto su uno o piu' dei seguenti motivi, a condizione che in
quella circostanza tali motivi fossero presenti nel proprio diritto
nazionale:
(a) nel caso in cui, incompatibilmente con il suo dovere di
lealta' verso lo Stato Contraente, la persona
(i) in violazione di un divieto esplicito dallo Stato
Contraente, abbia reso o continuato a prestare servizi, oppure abbia
ricevuto o continuato a ricevere emolumenti da un altro Stato, oppure
(ii) si sia comportata in modo da recare grave pregiudizio
agli interessi vitali dello Stato;
(b) nel caso in cui la persona abbia prestato un giuramento, o
reso una dichiarazione formale di fedelta' ad un altro Stato, o dato
prova definitiva della sua determinazione a ripudiare la sua fedelta'
allo Stato Contraente.
4. Uno Stato Contraente non potra' esercitare il potere di
privazione ammesso dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, se non
in conformita' con la legge, che dovra' prevedere per l'interessato
il diritto ad un equo processo di' fronte a un tribunale o ad altro
organo indipendente.