Art. 5. Norme per la vinificazione 5.1. Per il vino DOC «Romagna» Sangiovese Bertinoro le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato all'art. 3 del presente allegato. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini. 5.2. Per il vino DOC «Romagna» Pagadebit Bertinoro le operazioni di vinificazione, nonche' quelle di elaborazione per la tipologia frizzante, devono avvenire nel territorio delimitato all'art. 3 del presente allegato. Tuttavia le predette operazioni possono essere effettuate nell'intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini. 5.3. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC «Romagna Sangiovese» Bertinoro riserva e «Romagna Pagadebit» Bertinoro devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione ed elaborazione di cui ai precedenti comma 5.1. e 5.2. 5.4. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti: ================================================================= | | | Produzione massima | | |Resa uva/vino (%)| (l/ha) | +=====================+=================+=======================+ |«Romagna» Sangiovese | | | | Bertinoro riserva | 65 | 5200 | +---------------------+-----------------+-----------------------+ | «Romagna» Pagadebit | | | | Bertinoro | 70 | 9800 | +---------------------+-----------------+-----------------------+ 5.5. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese Bertinoro riserva non puo' essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo all'anno di raccolta delle uve ed inoltre e' obbligatorio documentare l'affinamento in bottiglia di almeno sei mesi; la sua idoneita' chimico fisica ed organolettica non potra' essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve. 5.6. Per il vino DOC «Romagna» Sangiovese Bertinoro riserva, e' consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento. 5.7. Nel vino DOC «Romagna» Sangiovese Bertinoro e' vietata qualunque forma di arricchimento. 5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e l'elaborazione dei vini DOC «Romagna» Sangiovese Bertinoro riserva e «Romagna» Pagadebit Bertinoro, anche frizzante, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all'atto della produzione dei vini medesimi.