(Allegato 1-art. 5)
                               Art. 5. 
                     Norme per la vinificazione 
 
    5.1. Per il vino DOC «Romagna» Sangiovese Bertinoro le operazioni
di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato all'art. 3
del presente allegato. Tuttavia, limitatamente  ai  produttori  delle
uve in forma singola od  associata  (cantine  sociali),  le  predette
operazioni di vinificazione  possono  essere  effettuate  nell'intero
territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini. 
    5.2. Per il vino DOC «Romagna» Pagadebit Bertinoro le  operazioni
di vinificazione, nonche' quelle di  elaborazione  per  la  tipologia
frizzante, devono avvenire nel territorio delimitato all'art.  3  del
presente allegato. Tuttavia le  predette  operazioni  possono  essere
effettuate nell'intero territorio delle province di Bologna, Ravenna,
Forli-Cesena e Rimini. 
    5.3. Le operazioni di  imbottigliamento  dei  vini  DOC  «Romagna
Sangiovese» Bertinoro riserva e «Romagna Pagadebit» Bertinoro  devono
essere  effettuate  nell'ambito  della  zona  di   vinificazione   ed
elaborazione di cui ai precedenti comma 5.1. e 5.2. 
    5.4. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di
vino per ettaro sono le seguenti: 
    
=================================================================
  |                     |                 |   Produzione massima  |
  |                     |Resa uva/vino (%)|        (l/ha)         |
  +=====================+=================+=======================+
  |«Romagna» Sangiovese |                 |                       |
  |  Bertinoro riserva  |       65        |         5200          |
  +---------------------+-----------------+-----------------------+
  | «Romagna» Pagadebit |                 |                       |
  |      Bertinoro      |       70        |         9800          |
  +---------------------+-----------------+-----------------------+
    
    5.5. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese Bertinoro riserva non  puo'
essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo
anno  successivo  all'anno  di  raccolta  delle  uve  ed  inoltre  e'
obbligatorio documentare l'affinamento in  bottiglia  di  almeno  sei
mesi; la sua idoneita' chimico fisica  ed  organolettica  non  potra'
essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo  alla
raccolta delle uve. 
    5.6. Per il vino DOC «Romagna» Sangiovese Bertinoro  riserva,  e'
consentito  l'utilizzo  di  contenitori  in  legno  nelle   fasi   di
vinificazione, conservazione e affinamento. 
    5.7. Nel vino  DOC  «Romagna»  Sangiovese  Bertinoro  e'  vietata
qualunque forma di arricchimento. 
    5.8. Fatto salvo  quanto  previsto  ai  commi  5.6  e  5.7  sopra
indicati,  per  la  vinificazione  e  l'elaborazione  dei  vini   DOC
«Romagna»  Sangiovese  Bertinoro  riserva   e   «Romagna»   Pagadebit
Bertinoro,  anche  frizzante,  sono  consentite  tutte  le   pratiche
enologiche ammesse dalla normativa vigente all'atto della  produzione
dei vini medesimi.