Allegato II PARTE A Procedura operativa per l'identificazione degli animali soggetti a genotipizzazione per il piano di selezione genetica 1. Gli animali da sottoporre a prelievo per l'esecuzione della genotipizzazione devono essere identificati con un identificativo univoco ai sensi del regolamento (CE) 21/2004 e successive modifiche comprendente un marchio auricolare o un tatuaggio all'orecchio piu' un identificativo elettronico autorizzato per l'identificazione elettronica degli ovini. 2. Al fine di evitare di apporre l'identificativo elettronico autorizzato agli animali prima dell'esecuzione del test, la procedura di identificazione viene suddivisa in due fasi distinte: una comprendente l'apposizione del marchio auricolare (o l'esecuzione del tatuaggio), da effettuarsi prima del prelievo per le prove di genotipizzazione, ed una seconda consistente nell'applicazione dell'identificativo elettronico da effettuarsi a seguito della decisione dell'allevatore o persona delegata di destinare l'animale non suscettibile alla rimonta. 3. La procedura per effettuare l'ordinativo degli identificativi sara' suddiviso in due fasi con l'attivazione di una specifica funzionalita' informatica da parte del Centro Servizi Nazionali (CSN) denominata "procedura per l'ordine degli identificativi per animali da sottoporre a genotipizzazione per il piano di selezione genetica". La prima fase prevede l'emissione da parte della BDN del codice identificativo univoco dell'animale: per i mezzi di identificazione l'operatore scegliera' una delle due seguenti combinazioni: 1ª) tatuaggio + identificativo elettronico autorizzato; 2ª) marchio auricolare + identificativo elettronico autorizzato. In caso di scelta della 1ª combinazione l'allevatore o persona delegata dovra' procedere ad eseguire il tatuaggio sull'orecchio dell'animale. In caso di scelta della 2ª combinazione, il sistema inviera' l'elenco degli identificativi da stampare sui marchi auricolari al fornitore prescelto al fine della successiva consegna agli allevatori dei marchi stessi e quindi della marcatura degli animali in vista del prelievo. La seconda fase si avviera' nel momento in cui il proprietario degli animali, o persona delegata, ricevuto il referto analitico delle prove di genotipizzazione, dovra' completare l'identificazione a mezzo di dispositivo elettronico univoco. Considerando il totale degli ovini genotipizzati, solo per i maschi che intende destinare alla riproduzione, indipendentemente dalla loro eta', e per le femmine autorizzate alla costituzione dei gruppi di monta, l'operatore ordinera' alla BDN l'attivazione della procedura per la produzione dell'identificativo elettronico autorizzato. Quest'ultimo, una volta recapitato all'allevatore o persona delegata, sara' applicato all'animale in maniera tale che sia garantito l'abbinamento dei due mezzi di identificazione riportanti lo stesso codice univoco. PARTE B Condizioni obbligatorie generali per la registrazione dei capi identificati e genotipizzati 1. Il proprietario degli animali o persona delegata, fatti salvi gli obblighi di registrazione previsti dall'art. 8 del regolamento (CE) n. 21/2004 del 17 dicembre 2003, provvede direttamente o tramite persona delegata, alla registrazione nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN), nei termini previsti nella parte A del presente allegato II, di tutte le informazioni relative ai singoli capi ovini maschi e femmine identificati elettronicamente, ivi comprese quelle relative a nascita, morte e movimentazioni, nonche' le indicazioni supplementari di cui al presente allegato II. 2. Il Veterinario ufficiale o in alternativa il responsabile della Banca dati nazionale di selezione genetica (BDNSG) del Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino registra in BDN il dato di genotipizzazione. 3. I detentori dei capi ovini o i delegati aggiornano in BDN le informazioni specificate al precedente punto 1. 4. I detentori dei capi ovini o i delegati inseriscono o aggiornano in BDN le informazioni anagrafiche per tutti gli animali sottoposti a genotipizzazione anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 5. Il responsabile dello stabilimento di macellazione registra immediatamente in BDN le informazioni relative agli animali macellati.