(Allegato II)
                                                          Allegato II 
 
                               PARTE A 
 
 
Procedura operativa per l'identificazione degli  animali  soggetti  a
         genotipizzazione per il piano di selezione genetica 
 
    1. Gli animali da sottoporre a prelievo  per  l'esecuzione  della
genotipizzazione devono essere  identificati  con  un  identificativo
univoco ai sensi del regolamento (CE) 21/2004 e successive  modifiche
comprendente un marchio auricolare o un tatuaggio  all'orecchio  piu'
un  identificativo  elettronico  autorizzato  per   l'identificazione
elettronica degli ovini. 
    2. Al fine di evitare  di  apporre  l'identificativo  elettronico
autorizzato agli animali prima dell'esecuzione del test, la procedura
di  identificazione  viene  suddivisa  in  due  fasi  distinte:   una
comprendente l'apposizione del marchio auricolare (o l'esecuzione del
tatuaggio), da  effettuarsi  prima  del  prelievo  per  le  prove  di
genotipizzazione,  ed  una  seconda   consistente   nell'applicazione
dell'identificativo  elettronico  da  effettuarsi  a  seguito   della
decisione dell'allevatore o persona delegata di  destinare  l'animale
non suscettibile alla rimonta. 
    3. La procedura per effettuare l'ordinativo degli  identificativi
sara' suddiviso in  due  fasi  con  l'attivazione  di  una  specifica
funzionalita' informatica da parte del Centro Servizi Nazionali (CSN)
denominata "procedura per l'ordine degli identificativi  per  animali
da sottoporre a genotipizzazione per il piano di selezione genetica". 
    La prima fase prevede l'emissione da parte della BDN  del  codice
identificativo univoco dell'animale: per i mezzi  di  identificazione
l'operatore scegliera'  una  delle  due  seguenti  combinazioni:  1ª)
tatuaggio  +  identificativo  elettronico  autorizzato;  2ª)  marchio
auricolare + identificativo elettronico autorizzato. 
    In caso di scelta della 1ª combinazione  l'allevatore  o  persona
delegata dovra' procedere  ad  eseguire  il  tatuaggio  sull'orecchio
dell'animale. 
    In caso di scelta della  2ª  combinazione,  il  sistema  inviera'
l'elenco degli identificativi da stampare sui  marchi  auricolari  al
fornitore prescelto al fine della successiva consegna agli allevatori
dei marchi stessi e quindi della marcatura degli animali in vista del
prelievo. 
    La seconda fase si avviera' nel momento in  cui  il  proprietario
degli animali, o persona  delegata,  ricevuto  il  referto  analitico
delle prove di genotipizzazione, dovra' completare  l'identificazione
a mezzo di dispositivo elettronico univoco.  Considerando  il  totale
degli ovini genotipizzati, solo per i maschi  che  intende  destinare
alla riproduzione,  indipendentemente  dalla  loro  eta',  e  per  le
femmine  autorizzate  alla  costituzione   dei   gruppi   di   monta,
l'operatore ordinera' alla BDN l'attivazione della procedura  per  la
produzione dell'identificativo elettronico autorizzato. Quest'ultimo,
una  volta  recapitato  all'allevatore  o  persona  delegata,   sara'
applicato all'animale in maniera tale che sia garantito l'abbinamento
dei due mezzi di identificazione riportanti lo stesso codice univoco. 
 
                               PARTE B 
 
 
Condizioni  obbligatorie  generali  per  la  registrazione  dei  capi
                    identificati e genotipizzati 
 
    1. Il proprietario degli animali o persona delegata, fatti  salvi
gli obblighi di registrazione previsti dall'art.  8  del  regolamento
(CE) n. 21/2004 del 17 dicembre 2003, provvede direttamente o tramite
persona delegata,  alla  registrazione  nella  Banca  dati  nazionale
dell'anagrafe zootecnica (BDN), nei termini previsti  nella  parte  A
del presente allegato  II,  di  tutte  le  informazioni  relative  ai
singoli capi ovini maschi e  femmine  identificati  elettronicamente,
ivi comprese quelle  relative  a  nascita,  morte  e  movimentazioni,
nonche' le indicazioni supplementari di cui al presente allegato II. 
    2. Il Veterinario ufficiale  o  in  alternativa  il  responsabile
della Banca dati nazionale di selezione genetica (BDNSG)  del  Centro
di referenza nazionale per le encefalopatie animali e  neuropatologie
comparate (CEA) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di  Torino
registra in BDN il dato di genotipizzazione. 
    3. I detentori dei capi ovini o i delegati aggiornano in  BDN  le
informazioni specificate al precedente punto 1. 
    4. I  detentori  dei  capi  ovini  o  i  delegati  inseriscono  o
aggiornano in BDN le informazioni anagrafiche per tutti  gli  animali
sottoposti a genotipizzazione anche prima dell'entrata in vigore  del
presente decreto. 
    5. Il responsabile dello stabilimento  di  macellazione  registra
immediatamente  in  BDN  le  informazioni   relative   agli   animali
macellati.