Allegato 2 MISURE DI BIOSICUREZZA DA GARANTIRE PER IL MANTENIMENTO DI EQUIDI SIEROPOSITIVI PER AIE 1) L'area destinata all'isolamento che puo' ospitare piu' soggetti sieropositivi, puo' essere un paddock esterno, purche' sia garantita una distanza minima di 200 metri da ogni altro luogo ove siano tenuti, anche temporaneamente, altri equidi. Qualora non sia possibile mantenere l'animale in paddock esterno esso deve essere detenuto in un locale chiuso che, nel rispetto delle esigenze etologiche e di benessere dell'animale, deve avere almeno le seguenti caratteristiche: - reti anti-insetto a porte e finestre; - presenza di trappole luminose o in alternativa impiego di insetticidi; - rimozione almeno quotidiana di feci e sostanze organiche; - canalizzazione delle acque di scarico e dei liquami; - pulizia, disinfezione e disinfestazione periodica dei ricoveri, secondo un programma concordato con l'Azienda unita' sanitaria locale; - pulizia e disinfezione degli strumenti e degli attrezzi utilizzati. 2) La movimentazione di cui all'art. 4 deve essere effettuata nelle ore serali e/o notturne (dopo le ore 19.00 nel periodo primaverile/estivo dal 1°aprile al 30 settembre; dopo le ore 17.00 negli altri mesi) in considerazione del ciclo vitale diurno degli insetti vettori, previa disinfestazione con idonei insetticidi dei mezzi di trasporto e degli animali stessi con sostanze ad azione repellente ed insetticida. Il mezzo utilizzato per il trasporto deve essere nuovamente pulito e disinfestato dopo lo spostamento. 3) L'esito dei controlli di cui all'art. 4, comma 4, va comunicato mediante relazione scritta al Servizio veterinario regionale o provinciale nonche' al Ministero della salute, Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario. Parte di provvedimento in formato grafico