(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
                     Ripartizione delle risorse 
 
    1.  Le  risorse  disponibili  sono  ripartite  in  ragione  delle
condizioni di rischio sismico dei beni esposti. Obiettivo primario e'
la riduzione del rischio di perdita di vite umane. A tal  fine,  sono
considerati solo i comuni che hanno  pericolosita'  sismica  di  base
riferita  all'accelerazione  orizzontale  massima  ag,   cosi'   come
definita dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28
aprile 2006, n. 3519, con valori superiori  o  uguali  a  0,125g.  Il
criterio di base della ripartizione e' riferito  ad  una  valutazione
del rischio effettuata  secondo  la  procedura  descritta  nei  commi
successivi. 
    2. Si determina per ciascun comune la  pericolosita'  sismica  di
base, espressa in termini di accelerazione  orizzontale  massima  del
terreno «ag» per un tempo di ritorno di 475  anni  in  condizioni  di
sottosuolo rigido e pianeggiante, cosi' come  riportata  anche  negli
allegati alle norme tecniche per le costruzioni  di  cui  al  decreto
ministeriale  14  gennaio  2008:  il  valore  rappresentativo   della
pericolosita' sismica di ciascun comune e' il valore piu' elevato  di
ag fra i centri e nuclei ISTAT del comune. 
    3. Si determina il  rischio  sismico  annuo  atteso  per  ciascun
comune, con riferimento a  valutazioni  effettuate  dal  Dipartimento
della Protezione Civile e dai suoi centri di competenza,  utilizzando
i dati relativi alla popolazione  ed  agli  edifici  privati  ad  uso
abitativo resi disponibili dal censimento della popolazione  e  delle
abitazioni effettuato dall'ISTAT nel 2001 secondo i passi seguenti: 
      a. Si  determinano  le  perdite  annue  attese  in  termini  di
popolazione coinvolta nei crolli in quanto occupante gli edifici  con
danni gravissimi (pc), tali  perdite  sono  utilizzate  per  definire
l'indicatore di rischio per la vita umana. La perdita e' valutata per
ciascun comune ammesso e sommata a livello di regione.  la  stima  e'
effettuata  con  modelli  di  valutazione  del  rischio   differenti,
mediandone i risultati. 
      b. Al fine di tener conto  sia  della  entita'  assoluta  delle
perdite sia dell'incidenza percentuale delle  stesse,  si  considera,
oltre alla popolazione coinvolta in crolli Pc, anche il  rapporto  di
tale numero rispetto alla popolazione  residente  Pcp.  Entrambi  gli
indicatori sono normalizzati, in modo da ottenere  lo  stesso  valore
complessivo somma di quelli relativi a tutti i comuni italiani. 
      c. I due indicatori Pc e Pcp vengono quindi mediati prima fra i
diversi modelli di calcolo di cui al Sub  b,  e  successivamente  fra
loro, con pesi pari a  0,769  per  Pc  e  0.231  per  Pcp,  ottenendo
l'indice finale. 
      d. Si ottiene una graduatoria in base al valore di tale indice,
che determina  la  ripartizione  delle  risorse  disponibili  fra  le
regioni, determinate dal prodotto fra  il  valore  dell'indice  medio
normalizzato e l'entita' del contributo complessivo disponibile.