Allegato tecnico b) b) Metodologia per l'individuazione degli ambiti assistenziali e la definizione dei parametri di riferimento relativi a volumi, qualita' ed esiti delle cure La metodologia per l'individuazione degli ambiti assistenziali e la valutazione dei parametri relativi a volumi, qualita' ed esiti delle cure, di cui all'art. 1, comma 524, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' da intendersi come segue. Ambiti assistenziali e parametri di riferimento per la valutazione delle strutture ospedaliere Per l'anno 2016, gli ambiti assistenziali ospedalieri da considerare fanno riferimento alla seguente classificazione delle aree cliniche cardiocircolatoria, sistema nervoso, apparato respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologica, gravidanza e parto, osteomuscolare. Per ciascun indicatore, sono definite 5 classi di valutazione. Tali classi di valutazione sono definite in base alle soglie minime di rischio riportate nel decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, concernente la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, in base ad altre indicazioni normative vigenti, alla letteratura scientifica di riferimento ed in base alla distribuzione osservata nelle strutture di ricovero presenti nel territorio nazionale, con riferimento al piu' recente anno disponibile. Per gli indicatori che riguardano gli interventi per tumore della mammella, le colecistectomie laparoscopiche e i parti alle strutture con un volume di attivita' inferiore al valore soglia riportato nel DM n. 70/2015 viene attribuita la classe di valutazione di piu' bassa qualita'. A ciascuna delle classi di valutazione si attribuisce un punteggio variabile da 1 (qualita' molto alta) a 5 (qualita' molto bassa). A ciascun indicatore si attribuisce un peso proporzionale alla corrispondente rilevanza e validita' nell'ambito dell'area clinica cui afferisce. Per l'anno 2016, si riporta a seguire l'elenco degli indicatori per ciascuna area clinica, elaborati nell'ambito del Programma Nazionale Esiti (PNE) con i corrispondenti pesi e valori soglia da utilizzare per la definizione dei punteggi, elaborati sulla base delle Schede di Dimissione Ospedaliera 2014. Si dispone che il PNE pubblichi annualmente, in un'area appositamente riservata del proprio sito, la valutazione, nei termini sopra descritti, di ogni singola Azienda, insieme all'elenco aggiornato degli ambiti assistenziali di valutazione e degli indicatori con i corrispondenti pesi e fasce, in relazione agli eventuali avanzamenti occorsi nella documentazione scientifica di settore. Parte di provvedimento in formato grafico Individuazione delle strutture ospedaliere che presentano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 524, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per ogni stabilimento di ente ospedaliero si determinano le seguenti misure per ciascun'area clinica, facendo riferimento, per il 2016, alle dimissioni ospedaliere del 2014. 1. la quota di attivita' erogata sul totale, considerando esclusivamente i ricoveri in regime ordinario con degenza maggiore di un giorno relativi a tutta l'attivita' non esclusivamente diagnostica di quell'area clinica in base ai criteri pubblicati dal Programma Nazionale Esiti (PNE) e rivalutati annualmente; 2. il punteggio corrispondente al valore conseguito da ciascun indicatore, classificato in base a 5 classi di valutazione della qualita' assistenziale: molto alta, alta, media, bassa, molto bassa. La tabella con l'elenco degli indicatori, dei pesi e delle classi di valutazione e' prodotta e pubblicata annualmente dal PNE. Per gli indicatori che riguardano il parto, la colecistectomia e gli interventi per tumore della mammella, alle strutture con un volume di attivita' inferiore al valore soglia, come riportato nel succitato decreto ministeriale DM n. 70/2015, corrisponde la classe di valutazione piu' bassa, indipendentemente dal valore dell'indicatore; 3. il punteggio complessivo, ottenuto come media dei punteggi conseguiti dagli indicatori rappresentativi dell'area, ponderando ciascun indicatore con il peso ad esso attribuito per rilevanza e validita' nell'ambito dell'area clinica cui afferisce. Per ogni stabilimento di ente ospedaliero, la metodologia consente, pertanto, di classificare il punteggio complessivo di ciascun'area clinica in base a 5 classi di valutazione della qualita' assistenziale (molto alta, alta, media, bassa, molto bassa) che derivano dalla procedura descritta al punto 3. Si individuano gli Enti per cui sussistono le condizioni di cui all'art. 1, comma 524, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quali quelli per cui almeno uno stabilimento presenta una o piu' aree cliniche cui corrisponde: un punteggio corrispondente a qualita' assistenziale molto bassa ed attivita' ospedaliera complessivamente erogata in tali aree, in regime ordinario con degenza maggiore di 1 giorno, in misura superiore al 15% delle dimissioni totali effettuate dallo stabilimento stesso, oppure un punteggio corrispondente a qualita' assistenziale bassa ed attivita' ospedaliera complessivamente erogata in misura superiore al 33% delle dimissioni effettuate dallo stabilimento. Nel caso di ospedali riuniti, per il calcolo delle predette percentuali di dimissioni totali del 15% e del 33%, si fa riferimento ai dimessi dell'intera azienda ospedaliera. Sono escluse dalla valutazione le aree cliniche cui corrisponde bassa qualita' assistenziale per effetto dei volumi di attivita' inferiori ai valori soglia, di cui al citato decreto ministeriale n. 70/2015, rispettivamente, per le colecistectomie laparoscopiche e per i parti. Negli anni successivi al 2016 la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1, comma 524, lettera b) sara' operata a partire dalla valutazione piu' recente disponibile desunta dal Programma Nazionale Esiti (PNE). Linee guida per la predisposizione dei Piani di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 1.1 Premessa La legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilita' 2016) all'art. 1, commi 524, 525 e 526, introduce i Piani delle Aziende Ospedaliere (AO), Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU) e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici come strumenti per il perseguimento dell'efficienza gestionale delle aziende stesse da approvarsi ai sensi dell'art. 1, commi 529 e 530 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Nel dettaglio, il comma 524 della stessa legge, individua come determinante dell'ingresso nei piani di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la presenza di almeno una delle seguenti condizioni: uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attivita', ai sensi dell'art. 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro, secondo le modalita' di individuazione descritte nell'allegato tecnico a); il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualita' ed esiti delle cure, valutato secondo la metodologia prevista dal decreto di cui al comma 526, secondo le modalita' di individuazione descritte nell'allegato tecnico b). Gli enti individuati ai sensi del comma 524, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dovranno predisporre il piano di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da trasmettere alla Regione entro i 90 giorni successivi all'emanazione del provvedimento di individuazione dei suddetti enti. In attuazione del dettato normativo, il presente documento descrive le linee guida per la predisposizione dei piani di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a fronte del verificarsi di una o di entrambe le condizioni sopra descritte. Tale piano viene valutato, ai sensi dell'art. 1, commi 529 e 530, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il Piano di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 specifico per il recupero dello scostamento negativo tra costi e ricavi definito nel comma 524, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016) I piani dovranno essere disegnati sulla base dei seguenti passi: 1) analizzare la situazione economico-gestionale dell'azienda negli ultimi tre anni anche alla luce dei cambiamenti intervenuti, anche normativi, caratterizzanti il contesto di riferimento, al fine di comprendere le cause sia interne che esterne alla gestione che abbiano portato l'azienda nella situazione attuale; 2) sulla base di quanto emerge dalle analisi di cui al punto precedente, definire la strategia da perseguire nei successivi anni, individuando obiettivi, interventi e azioni compatibili con le caratteristiche dell'azienda e in coerenza con il ruolo nella rete dell'offerta, perseguendo altresi' il riequilibrio economico finanziario delle aziende interessate e la tutela nell'erogazione dei LEA; 3) predisporre il Conto Economico Tendenziale e Programmatico; 4) definire gli strumenti di monitoraggio, verifica ed analisi dell'attuazione del piano, attraverso indicatori di tipo quantitativo e qualitativo. I piani aziendali delle regioni in piano di rientro regionale, anche commissariate per l'attuazione dello stesso, sono resi adeguati e coerenti alle misure previste dal piano di rientro regionale o dal programma operativo di prosecuzione dello stesso, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e ai sensi dell'art. 15, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Le regioni medesime evidenziano, in apposita sezione del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro regionale, l'eventuale sussistenza di piani di enti del proprio Servizio sanitario regionale, nonche' dei relativi obiettivi di riequilibrio economico-finanziario e di miglioramento dell'erogazione dei LEA. 1.1.1 Passo 1: Analisi della situazione economico gestionale dell'ultimo triennio Il primo passo consiste nel descrivere l'evolversi della situazione economico/finanziaria e gestionale dell'azienda nell'ultimo triennio al fine di evidenziare i trend principali che hanno influenzato la performance aziendale. La rappresentazione della situazione economico finanziaria serve ad identificare le cause oggettive che hanno portato alla situazione di disavanzo, definito secondo la metodologia riportata nell'allegato tecnico a) del decreto. Rileva conoscere lo stato di implementazione della contabilita' analitica aziendale in termini di anno di implementazione, copertura e dettaglio di analisi possibile. Al fine di riportare in modo esaustivo la situazione aziendale, si definiscono nel seguito le analisi fondamentali per la rappresentazione di costi e ricavi: Ricavi: Analisi dei dati di produzione degli ultimi 3 anni e descrizione dei principali eventi che hanno caratterizzato l'evoluzione (es. dati di attivita', quali gg degenza, numero di dimessi, prestazioni ambulatoriali, analisi delle liste di attesa, ecc...); Rappresentazione delle «principali» attivita' non legate al concetto di «tariffa» o «integrazione della stessa» e variazione delle stesse negli ultimi 3 anni; Ruolo dell'azienda nella rete di offerta regionale con particolare riferimento alla rete di emergenza-urgenza; Analisi dell'attivita' erogata e modalita' di remunerazione della stessa; Rappresentazione dell'attivita' erogata in intramoenia; Riconciliazione tra valore gestionale e valore contabile. Costi: Evoluzione nel tempo degli FTE del personale per ruolo, profilo, forma di contratto (indeterminato, determinato, altre tipologie di lavoro flessibile) e UO dando evidenza di cessati e assunti per anno e, per il personale a tempo determinato, evidenza della scadenza, durata e rinnovo dei contratti; Individuazione del costo medio per profilo; Evoluzione nel tempo dell'acquisto di servizi sanitari e non, per UO sia in termini di costo che di servizi acquistati (cooperative, consulenze, ecc), con indicazione del determinante del costo e il relativo valore unitario associato; Evoluzione nel tempo della spesa farmaceutica per UO e GG di degenza sia in termini di prezzo (es. per i farmaci ad alto costo rilevazione del prezzo unitario medio d'acquisto e incidenza del costo sul valore DRG) che di quantita' (es. correlazione tra quantita' acquistate e GG degenza); Evoluzione nel tempo della spesa per dispositivi medici per UO e numero di ricoveri sia in termini di prezzo (es. per i dispositivi ad alto costo rilevazione del prezzo unitario medio d'acquisto e incidenza del costo sul valore DRG) che di quantita' (es. correlazione tra quantita' acquistate e numero di ricoveri); Evoluzione nel tempo della spesa per altro materiale sanitario per UO sia in termini di costo medio che di quantita' acquistate; Evoluzioni di altre voci rilevanti e relativi parametri fisici/tecnici collegati (es investimenti, insussistenze e sopravvenienze). Le analisi sui principali trend dell'azienda dovranno essere sviluppate con un livello di dettaglio adeguato ed uniforme (ad esempio, UO, disciplina, struttura) in relazione anche all'organizzazione dell'azienda, ai dati disponibili e alla tipologia di dato analizzato. I dati necessari ai fini delle analisi dovranno basarsi sulle evidenze quantitative derivanti dai flussi/informazioni disponibili a livello regionale e nazionale (banche dati SIS-NSIS), sia di natura gestionale (flussi SDO, HSP, STS, Conto Annuale, ecc.), che di natura economico finanziaria (CE consuntivi/trimestrali, SP, LA). Tali dati devono comunque essere supportati da un sistema aziendale di contabilita' analitica e controllo di gestione in grado di rilevare e correlare dati di attivita' e fattori produttivi. 1.1.2 Passo 2: Definizione degli obiettivi, interventi e azioni Una volta individuate le cause che hanno portato ad una situazione economico gestionale negativa deve essere definita la strategia aziendale a partire da: Punti di forza e punti di debolezza emersi dalle analisi dell'ultimo triennio in termini sia economici che gestionali; Ruolo attuale dell'azienda all'interno della rete regionale e nazionale; Vincoli normativi definiti a livello nazionale (es: Decreto ministeriale n.70/2015) e regionale (programmazione regionale). Identificata la strategia che l'azienda intende perseguire, si definiscono gli obiettivi e relative manovre di efficientamento della spesa e controllo dei fabbisogni. In considerazione delle interdipendenze esistenti tra i diversi obiettivi e' necessario che per ciascun intervento di riassetto strutturale venga indicata l'interdipendenza con gli altri. In particolare, ad esempio, si ritiene opportuno, che qualsiasi intervento di riassetto strutturale dell'attivita' erogata e di riorganizzazione dell'offerta vada accompagnato da azioni volte alla razionalizzazione dell'utilizzo dei fattori produttivi (es. personale). Si riportano in seguito alcuni ambiti sui quali si ritiene ragionevole concentrare l'attenzione al fine di definire obiettivi e manovre per il prossimo triennio; l'elenco degli ambiti proposti e' tuttavia da considerarsi non esaustivo in quando dipende dalle specificita' aziendali. 1.1.2.1 Potenziamento dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili In generale, il piano di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve avere come fine ultimo l'efficientamento dei processi produttivi che consenta di riequilibrare il rapporto costi-ricavi. Le aziende dovranno lavorare sulla ottimizzazione dei ricavi, perseguendo la saturazione delle risorse disponibili, attraverso interventi organizzativi sul personale e sulle apparecchiature/strutture finalizzati al: prolungamento dell'orario di apertura e dell'attivita' delle sale operatorie; prolungamento dell'orario di apertura di ambulatori ed erogazione servizi diagnostici; utilizzo piu' efficiente ed efficace delle tecnologie presenti. Tali interventi dovranno essere programmati ed effettuati in accordo con la programmazione regionale. 1.1.2.2 Corretto dimensionamento delle unita' operative Una delle leve perseguibili nell'ambito del piano aziendale e' quella relativa al corretto dimensionamento delle unita' operative di degenza. E' infatti noto che unita' operative «piccole», con posti letto inferiori a 15/20, sono particolarmente inefficienti per quanto attiene il costo del personale che deve garantire presenza 24h per 365 giorni/anno, con particolare riferimento al personale infermieristico. Infatti la necessita', di coprire i turni, anche in considerazione delle disposizioni dell'unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, determina che vengano allocati ad unita' operative «piccole», a seconda della tipologia di assistenza, tipicamente con un numero di posti letto inferiore a 15/20, un numero di unita' di personale di gran lunga superiore a quello che sarebbe necessario per rispettare un livello di assistenza, misurabile in minuti di assistenza al giorno per paziente, che l'azienda si puo' dare come obiettivo o derivabile da parametri di riferimento regionali/nazionali. In relazione alla circostanza che, per intervenire sul problema delle unita' operative piccole, e' necessario condurre anche interventi di riorganizzazione (es: riorganizzazione degli spazi, aggregazioni di reparti, possibili modifiche strutturali che consentano una gestione piu' efficiente del reparto), si ritiene che interventi di questa tipologia siano perseguibili nell'orizzonte temporale dei 3 anni di piano. 1.1.2.3 Ottimizzazione della tipologia e quantita' di prestazioni erogate e perseguimento di appropriatezza ed efficienza nell'erogazione dell'assistenza Altro intervento e' quello legato alle quantita' di prestazioni da erogare, per tipologia, sulla base del ruolo che l'azienda dovra' assumere all'interno della rete regionale e nazionale attraverso la riqualificazione delle attivita' erogate. Un esempio e' dato dalla presenza di un'unita' operativa che eroga poche prestazioni afferenti ad una disciplina. In fase di predisposizione del piano sara' necessario da parte della regione, in coerenza con la propria programmazione e con il decreto ministeriale n. 70/2015, dare indicazioni circa il mantenimento o meno di talune strutture operative anche prevedendo eventuali accorpamenti di disciplina con altre aziende. Ciascuna azienda, a partire dalla misura dell'attuale attivita' erogata, dovra' definire i propri obiettivi quantitativi di riferimento per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera e territoriale. Tali obiettivi dovranno essere definiti: sulla base di un fabbisogno di prestazioni coerente con gli obiettivi della propria programmazione regionale; tenendo in considerazione indicatori sviluppati a livello nazionale e parametri di riferimento resi disponibili dal Ministero della Salute sia per quanto attiene la riduzione dell'inappropriatezza nell'erogazione dell'assistenza, sia per quanto attiene l'inefficienza in termini di durate di degenza per tipologia di prestazione. A partire dagli obiettivi quantitativi cosi' definiti, sara' possibile pianificare gli interventi di adeguamento della rete di offerta, intesa come adeguamento del numero di stabilimenti/unita' operative, attraverso disattivazioni ed accorpamenti. Tali interventi dovranno essere pianificati in coerenza con i provvedimenti regionali di ridefinizione della rete di offerta predisposti in attuazione dell'art. 1, comma 541, lettera a), della legge di stabilita' 2016 che dispone che le Regioni entro il 29 febbraio «ove non abbiano ancora adempiuto a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, adottano il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale nonche' i relativi provvedimenti attuativi.» 1.1.2.4 Perseguimento dell'efficienza produttiva in termini di quantita' e/o prezzo dei fattori produttivi impiegati Gli interventi strutturali sui fattori produttivi potranno concentrarsi: sulle quantita' consumate, intervenendo: sulla quantita' assorbita/consumata di fattori produttivi a parita' di produzione; sulla razionalizzazione dei fattori produttivi in coerenza con l'eventuale riduzione della quantita' di assistenza prodotta a seguito della riorganizzazione dell'offerta di posti letto della struttura come esposto al punto precedente; sui costi per unita' di fattore produttivo consumato, agendo sulle modalita' di acquisto, sulla rinegoziazione e su dati di benchmark, in coerenza con la specifica normativa di settore. 1.1.2.5 Perseguimento dell'efficienza produttiva: la razionalizzazione del personale Poiche' il personale rappresenta la principale voce di costo delle aziende, il perseguimento dell'efficienza gestionale non puo' prescindere dall'ottimizzazione dell'impiego di tale fattore produttivo. A tal fine, ciascun piano dovra' contenere al suo interno una quantificazione del personale in eccesso per ruolo, profilo e specialita' per unita' operativa di appartenenza, misurato come differenziale tra il fabbisogno predeterminato a livello aziendale e la dotazione attuale. La determinazione del fabbisogno di personale a livello aziendale dovra' risultare coerente con la quantificazione del fabbisogno effettuata dalle Regioni ai sensi del comma 541, lettera b), dell'art. 1 della legge di stabilita' 2015 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e, conseguentemente, ove necessario, dovra' comportare la revisione della dotazione organica mediante adozione di nuovo atto aziendale. Ciascuna azienda sara', inoltre, tenuta a verificare, sulla base delle cessazioni di personale attese nel triennio di piano, quali risorse afferiscono alle tipologie (ruolo, profilo e specialita') identificate come in eccesso: per tali tipologie di personale l'azienda dovra' prevedere il blocco totale del turn over. Pertanto, qualora all'interno di una singola unita' operativa dell'azienda si verificasse la carenza di personale appartenente a profili rientranti nelle categorie identificate come in eccesso a livello complessivo, l'azienda sara' tenuta a ricorrere al trasferimento di detto personale, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, dalle unita' operative in cui e' stato rilevato un eccesso per il medesimo profilo professionale. Il personale che dovesse risultare in eccesso a seguito dell'espletamento delle procedure di cui ai punti precedenti, sara' posto in mobilita' nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia. 1.1.3 Passi 3 e 4: Predisposizione del Conto Economico Tendenziale e Programmatico, monitoraggio delle azioni e verifica dei risultati Una volta definite le possibili azioni e manovre che l'azienda vorra' adottare, sara' necessario predisporre il Conto economico «Tendenziale», valorizzare gli effetti economici di tali azioni e manovre e infine costruire il Conto economico «Programmatico.» In particolare: Conti Economici Tendenziali: sono i conti economici da redigere per il periodo di riferimento definibili come inerziali, ovvero rappresentativi delle dinamiche gia' insite nell'azienda. La logica alla base del CE Tendenziale e' che anche in assenza di interventi sul sistema, i costi sostenuti dall'azienda nel tempo sono destinati a variare. Tipicamente esistono variabili esogene che influenzano tali andamenti quali per esempio l'inflazione; Manovre: le manovre rappresentano gli impatti economici degli interventi programmati nell'orizzonte temporale (interventi aggiuntivi/correttivi delle dinamiche tendenziali); Conti Economici Programmatici: sono i Conti Economici obiettivo per il periodo di riferimento derivanti dall'applicazione delle manovre ai valori tendenziali (i costi saranno maggiori rispetto a quelli tendenziali per le manovre che generano un incremento di spesa, viceversa i costi saranno inferiori rispetto a quelli tendenziali per le manovre che generano una contrazione della spesa). Il Piano deve contenere anche la seguente tabella di sintesi degli effetti scontati nel piano stesso. Parte di provvedimento in formato grafico La programmazione regionale, ai fini della definizione della ripartizione delle risorse di parte corrente tra le aziende del proprio SSR, tiene conto anche della presenza di aziende in piano e del valore di funzioni ammissibili (di cui all'allegato tecnico a) del Decreto. Ai fini dell'elaborazione dei conti economici programmatici ogni azienda in piano dovra' dare evidenza del valore del finanziamento per funzioni assegnato dalla Regione nella voce «AA0030 - A.1.A.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto». Il Bilancio di previsione, di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 118/2011, e' predisposto dalle aziende coerentemente alla programmazione regionale e al proprio piano e prevede: la coincidenza tra il risultato del Conto Economico Programmatico e quello del Conto Economico Previsionale; per il secondo e il terzo anno di attuazione del piano, eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari in ragione dei risultati di esercizio annuali. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 531, della legge n. 208/2015, al fine di garantire l'equilibrio del Servizio sanitario regionale nel suo complesso, la GSA iscrive nel proprio bilancio di previsione e consuntivo nella voce «AA0030 - A.1.A.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto», una quota del FSR corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi previsti dai piani dei propri enti e rende indisponibile tale importo. La Regione annualmente verifica lo stato di attuazione del piano e il raggiungimento degli obiettivi previsti. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano aziendale comporta la decadenza automatica del Direttore Generale ai sensi dell'art. 1, comma 534, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilita' 2016). In sede di predisposizione della nota integrativa annuale le aziende in piano danno evidenza della quota di finanziamento aggiuntivo da riceversi a titolo di ripiano disavanzo programmato da parte della Regione. Contestualmente la GSA, nella propria nota integrativa, fornisce specifica evidenza della quota di fondo iscritta per garantire l'equilibrio del Servizio sanitario regionale ai sensi dell'art. 1, comma 531, della legge n. 208/2015, da destinare a titolo di ripiano disavanzo programmato delle aziende in piano. Per supportare le Aziende in questo processo la Regione, potra' mettere a disposizione delle aziende del proprio territorio sia l'indicazione di una struttura di costi benchmark in termini di incidenza percentuale di costi sui ricavi, sia una serie di indicatori di performance/valori obiettivo in termini di fabbisogno di risorse teorico correlato ai volumi di attivita' erogati (es. parametri di riferimento per la dotazione di personale). La disponibilita' di questi parametri facilitera' le aziende da un lato nell'identificare le aree di intervento in termini di manovre di contenimento dei costi, dall'altro a definirne l'entita', oltre a supportare la Regione nel processo di valutazione e approvazione dei piani stessi. Esempi di questi valori obiettivo possono essere: Dotazione organica teorica di personale per disciplina (calcolato in funzione delle giornate di degenza/prestazioni erogate e dei requisiti di accreditamento previsti dalla normativa regionale in materia di autorizzazione ed accreditamento laddove applicabili); Costo di farmaci per giornata di degenza per disciplina; Costo di beni sanitari (escluso farmaci) per giornata di degenza; Costo della giornata alimentare. Per ciascuno degli interventi/azioni che si intendono realizzare, per il raggiungimento dei suddetti obiettivi e' necessario che siano riportati: indicatori di risultato, anche economico, che attestino la realizzazione degli stessi; il cronoprogramma delle scadenze intermedie e finali che dovranno essere rispettate; l'impatto economico e il relativo procedimento di calcolo; chiara identificazione del responsabile del procedimento attuativo. Alcuni interventi/azioni potrebbero non produrre un impatto economico, ovvero tale impatto potrebbe essere ricompreso in altri interventi/azioni, o potrebbe non essere immediatamente calcolabile, in tali casi e' necessario riportare comunque tutte le altre informazioni sopra elencate (indicatori di risultato, cronoprogramma, etc.) In considerazione dell'entita' dello squilibrio presente quale approssimazione dell'inefficienza gestionale, sono consigliati i seguenti obiettivi, per le aziende per le quali lo scostamento percentuale (S%) risulta pari o inferiore al 20%, e' consigliato un rientro al termine del triennio di vigenza del piano di almeno il 70% di detto scostamento, con un minimo di rientro sin dal primo anno di vigenza del 20%, lasciando alla programmazione regionale l'individuazione della soglia per i successivi due anni; per le aziende per le quali lo scostamento percentuale (S%) risulta superiore al 20% e inferiore o uguale al 30%, e' consigliato un rientro al termine del triennio di vigenza del piano di almeno il 60% di detto scostamento, con un minimo di rientro sin dal primo anno di vigenza del 20%, lasciando alla programmazione regionale l'individuazione della soglia per i successivi due anni; per le aziende per le quali lo scostamento percentuale (S%) risulta superiore al 30% e inferiore o uguale al 45%, e' consigliato un rientro al termine del triennio di vigenza del piano di almeno il 50% di detto scostamento, con un minimo di rientro sin dal primo anno di vigenza del 15%, lasciando alla programmazione regionale l'individuazione della soglia per i successivi due anni; per le aziende per le quali lo scostamento percentuale (S%) risulta superiore al 45%, e' consigliato un rientro al termine del triennio di vigenza del piano di almeno il 40% di detto scostamento, con un minimo di rientro sin dal primo anno di vigenza del 10%, lasciando alla programmazione regionale l'individuazione della soglia per i successivi due anni; Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 531, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e quanto previsto dall'art. 2, commi 77 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire l'equilibrio del Servizio sanitario regionale nel suo complesso, la Gestione sanitaria accentrata, di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrive annualmente nel proprio bilancio una quota di fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi annuali previsti nei piani degli enti del proprio Servizio sanitario regionale. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui ai commi 524 e 525, la regione che e' avvalsa della facolta' di cui all'art. 23 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' tenuta ad istituire la Gestione sanitaria accentrata, di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), punto i), del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011. Tale disposizione e' verificata dai Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. A tal fine la regione comunica ai suddetti Tavoli tecnici l'avvenuta approvazione dei piani degli enti del proprio Servizio sanitario regionale entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di approvazione e l'importo degli scostamenti negativi previsti nei medesimi piani. La regione trasmette il bilancio previsionale pluriennale dando evidenza delle quote di fondo sanitario iscritte in appositi capitoli del bilancio regionale per ciascuno degli anni di vigenza dei piani ai sensi dell'art. 1, comma 531, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e quanto previsto dall'art. 2, commi 77 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, Si ricorda inoltre che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 533 della legge n. 208/2015, la regione, ovvero il Commissario ad acta ove nominato, verifica trimestralmente l'adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di cui ai commi 529 e 530 nel rispetto della tempistica ivi indicata. In caso di verifica trimestrale positiva, la Gestione sanitaria accentrata puo' erogare a titolo di anticipazione una quota parte delle risorse iscritte, ai sensi del comma 531, nel proprio bilancio, al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti territoriali interessati. In caso di verifica trimestrale negativa, la regione, ovvero il Commissario ad acta ove nominato, adotta le misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come individuati nel piano dell'ente. Al termine di ogni esercizio la regione pubblica nel proprio sito internet i risultati economici raggiunti dai singoli enti interessati, raffrontati agli obiettivi programmati nel piano. 1.2 Il Piano di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 specifico per area clinica, per il rispetto dei parametri relativi a volumi, qualita' ed esiti delle cure definito nel comma 524, lettera b), della legge di stabilita' 2016 Le Aziende che presentino aree cliniche di qualita' bassa o molto bassa, cosi' come definite nell'allegato tecnico b) (ai sensi dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 524, lettera b)) definiscono un piano specificamente per quelle aree cliniche, tale da raggiungere, al termine della durata del Piano stesso, almeno la fascia di qualita' media per ciascun indicatore il cui valore, in base alle classi di valutazione della qualita' assistenziale, e' collocato nella fascia di qualita' bassa o molto bassa relativo alla/e area/e critiche. 1.2.1 Contenuti del Piano Il piano dovra' essere articolato prevedendo i seguenti elementi: verifica della qualita' dei dati registrati nei Sistemi Informativi Sanitari; analisi della situazione attraverso la conduzione di audit clinici e organizzativi; programma di interventi 1.2.1.1 Verifica della qualita' dei dati registrati nei Sistemi Informativi Sanitari Tale fase, da completare entro quattro mesi dalla data di approvazione del piano, deve prevedere la valutazione e la verifica della qualita' dei dati di ricovero sulla base dei quali sono stati calcolati gli indicatori di cui al comma 524, lettera b) e l'identificazione di eventuali criticita' nella codifica e nella registrazione dei dati che possano essere oggetto di interventi di miglioramento. Il processo di valutazione e verifica e' condotto in sinergia con le attivita' di analisi sistematica della qualita' dei dati prevista dal Programma Nazionale Esiti (PNE) e, nello specifico, prevede il confronto tra le informazioni codificate nel Sistema Informativo Ospedaliero e i dati riportati nella documentazione presente nella cartella clinica. Gli obiettivi specifici della verifica della documentazione clinica riguardano: la misura della misclassificazione, rispetto ai criteri definiti nei protocolli PNE delle diagnosi e/o delle procedure utilizzate nella selezione dei ricoveri; le diagnosi e/o procedure utilizzate nei modelli di aggiustamento; i criteri utilizzati per la misura dell'esito. Ogni Ente comunica i risultati del processo di valutazione e verifica della qualita' dei dati di ricovero, utilizzando una scheda di rilevazione dei dati, disponibile tra gli strumenti di audit nell'ambito del sito web del PNE; tale scheda deve essere compilata inserendo le seguenti informazioni, cosi' come definite secondo i protocolli degli indicatori PNE: Data di nascita, di ricovero, di intervento e di dimissione Diagnosi e procedure, utilizzando esclusivamente la codifica ICD-9-CM Esito misurato, utilizzando la codifica 0 = nessun esito, 1 = esito rilevato. 1.2.1.2 Analisi della situazione attraverso la conduzione di audit clinici e organizzativi Gli obiettivi specifici del processo di auditing clinico/organizzativo, da completare entro sei mesi dalla data di approvazione del piano, riguardano: Analisi della situazione ex ante: valutazione degli indicatori relativi all'ambito assistenziale oggetto del piano e analisi del relativo andamento temporale. Definizione della metodologia di audit adottata, con riferimento alle tecniche validate. Verifica degli eventuali scostamenti della pratica assistenziale rispetto agli standard clinici basati sulle migliori evidenze scientifiche, al fine di evidenziare eventuali criticita' nei processi assistenziali. Analisi dei processi correlati con le suddette criticita', con particolare riferimento alle relative componenti organizzative, strutturali e operative. Identificazione delle componenti organizzative, strutturali e operative coinvolte nella generazione delle criticita' individuate. Definizione e misura di indicatori per il monitoraggio e il controllo interno dell'aderenza alle migliori pratiche cliniche basate sulle evidenze scientifiche. 1.2.1.3 Programma di interventi Il programma di interventi finalizzati alla risoluzione delle criticita', individuate nelle fasi di cui ai paragrafi 1.3.1.1 e 1.3.1.2, e' sintetizzato attraverso una matrice che associ, a ciascun intervento migliorativo, obiettivi intermedi di processo e di risultato, con relativo cronoprogramma. La suddetta matrice deve altresi' riportare, per ciascun obiettivo intermedio di processo e di risultato, l'indicatore per la sua valutazione e il valore di riferimento da conseguire. 1.2.2 Monitoraggio del Piano L'Ente identificato per avere una o piu' aree cliniche critiche per il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualita' ed esiti delle cure di cui al comma 524, lettera b), dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016) dovra' documentare le attivita' relative ai processi di verifica e miglioramento delle criticita' correlate con gli indicatori di qualita' bassa o molto bassa afferenti alle aree cliniche che hanno determinato l'avvio del piano di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Tali attivita' saranno documentate attraverso la produzione della seguente documentazione: Report sulla verifica della qualita' dei dati relativi agli indicatori critici, entro quattro mesi a partire dalla data di approvazione del piano. Report sulla metodologia e sui risultati del processo di audit clinico-organizzativo, entro sei mesi dalla data di approvazione del piano. Pubblicazione trimestrale del monitoraggio effettuato dalla struttura per la verifica delle attivita' mirate alla riduzione delle criticita', nell'ambito del sito web istituzionale e del sito del PNE. Relazione annuale di sintesi sugli interventi realizzati e sul monitoraggio degli stessi, coerentemente con cronoprogramma, obiettivi ed indicatori definiti nel programma di interventi di cui al paragrafo 1.3.1.3. Relazione conclusiva con verifica dei risultati conseguiti, al termine del periodo di riferimento del piano, su obiettivi ed indicatori di cui al programma di interventi al paragrafo 1.3.1.3. Programma di mantenimento dei risultati conseguiti. Per il monitoraggio continuo dei risultati, le strutture possono avvalersi degli strumenti dedicati all'audit disponibili sul sito del PNE. La valutazione finale dei risultati conseguiti sugli indicatori afferenti alle aree cliniche che hanno determinato l'avvio del piano, come da criteri di cui all'allegato tecnico, e' fornita dal PNE. 1.3 La Governance del PO Propedeutica all'assegnazione degli obiettivi e' la redazione, presso ciascuna azienda, di un piano dei Centri di Responsabilita' (Dipartimenti, se presenti, e/o Unita' Operative Complesse) e dei Centri di Costo. La Direzione strategica di ogni azienda dovra' presentare alla Regione obiettivi chiari, definiti e circoscritti e condividere indicatori che siano comprensibili, confrontabili e fattibili con i Centri di Responsabilita', al fine di incentivare la produttivita' e la qualita' della singola prestazione. Il processo di misurazione e valutazione dovra' essere svolto secondo uno schema logico-temporale che preveda le seguenti fasi: definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; misurazione e valutazione della performance, collettiva ed individuale; rendicontazione dei risultati. Si dovra' inoltre prevedere il budget economico destinato ai singoli obiettivi e il dettaglio delle risorse umane e strumentali concordate. Una volta definiti gli obiettivi, seguira' la fase di verifica, monitoraggio ed analisi degli scostamenti che dovra' essere effettuata con scadenze trimestrali (comma 533), al fine di anticipare eventuali problematiche e con l'obiettivo di valutare le opportunita' di introdurre una reingegnerizzazione dei processi, laddove necessaria.