(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei  contributi
  ai soggetti privati per i danni occorsi alle attivita' economiche e
  produttive. 
 
1. Ambito di  applicazione  e  disciplina  delle  fasi  del  processo
  finalizzato alla concessione dei contributi (attuazione delle  fasi
  disciplinate dall'art. 1, comma 3, lettere a), b), c)  e  d)  della
  delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016). 
 
    1.1. Nel rispetto delle finalita' e dei criteri direttivi di  cui
alla delibera del Consiglio dei ministri  del  28  luglio  2016,  (di
seguito semplicemente: delibera)  sono  definite  le  seguenti  prime
disposizioni di dettaglio in  merito  ai  criteri,  i  termini  e  le
modalita' per la determinazione e concessione  dei  contributi  e  la
presentazione della relativa domanda  da  parte  dei  titolari  delle
attivita' economiche e produttive per i danni subiti  in  conseguenza
degli eventi calamitosi gia'  segnalati  con  le  apposite  schede  C
«Ricognizione  dei  danni  subiti  dalle   attivita'   economiche   e
produttive»  utilizzate  a  seguito  degli   eventi   calamitosi   in
questione. 
    1.2. Fermo restando quanto previsto nei  paragrafi  seguenti,  la
Regione, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'ordinanza alla quale  questo  documento  e'  allegato,
provvede all'individuazione della  propria  struttura  organizzativa,
ovvero di  altro  soggetto  pubblico  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art.  1,  comma  5,  lettera  b)  della  delibera  (di   seguito
semplicemente: Organismo Istruttore), al quale competera'  provvedere
all'istruttoria delle domande di contributo da presentarsi a cura dei
titolari delle attivita' economiche e produttive di cui al punto 1.1.
Dell'avvenuta  individuazione  dell'Organismo  Istruttore   e'   data
tempestiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile. 
    1.3.   La   Regione,   avvalendosi   dell'Organismo   Istruttore,
definisce, entro  i  successivi  30  giorni,  le  modalita'  tecniche
specifiche per la gestione delle domande  di  contributo  di  cui  al
presente documento, ivi compresa, in particolare, la  modulistica  di
cui al successivo paragrafo  5,  assicurandone  la  conformita'  alla
normativa dell'Unione Europea richiamata nella  delibera,  e  ne  da'
immediata comunicazione al Dipartimento della protezione civile,  che
verificatane  la  conformita'  alle  disposizioni   contenute   nella
delibera, provvede alla relativa presa d'atto. 
    1.4. La Regione, ricevuta la presa d'atto dipartimentale  di  cui
al punto 1.3., provvede,  con  apposita  deliberazione  della  Giunta
Regionale, all'approvazione delle modalita' tecniche per la  gestione
delle domande di contributo e relativa modulistica e  ne  dispone  la
relativa massima divulgazione, nelle modalita' ritenute  maggiormente
efficaci. I soggetti interessati hanno 40  giorni  dalla  data  della
deliberazione  di  approvazione  della  modulistica  da  parte  della
Regione per presentare la domanda di contributo con le modalita'  che
saranno a tal fine stabilite. 
    1.5. La Regione, avvalendosi dell'Organismo Istruttore,  provvede
all'istruttoria  delle  domande  di  contributo   entro   60   giorni
decorrenti dalla data del termine ultimo di presentazione di  cui  al
punto 1.4. L'istruttoria e' finalizzata alla determinazione dei danni
effettivamente ammissibili a  contributo  e  dei  contributi  massimi
concedibili  mediante  l'applicazione  dei  limiti  percentuali,  dei
parametri e dei massimali stabili dalla delibera  e  specificati  nel
presente documento. 
    1.6. A seguito del completamento  delle  operazioni  previste  al
precedente punto 1.5, la  Regione  trasmette  al  Dipartimento  della
protezione civile la tabella  riepilogativa  dei  contributi  massimi
concedibili in riferimento alle domande accolte,  sulla  base  di  un
modello unitario definito dal Dipartimento  della  protezione  civile
con successiva comunicazione. 
    1.7. Il Dipartimento della protezione civile, sulla base dei dati
indicati nella tabella riepilogativa di cui al precedente punto 1.6.,
predispone, in conformita' a quanto previsto dall'art.  1,  comma  7,
della delibera e, in particolare, delle disposizioni di cui al  comma
427 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, all'avvio  del  procedimento
per l'adozione dell'ulteriore delibera da sottoporre al Consiglio dei
ministri, come previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera  b),  della
delibera del 28 luglio 2016. Con  tale  successiva  deliberazione  si
provvede  alla  determinazione  degli  importi   autorizzabili,   con
riferimento agli eventi calamitosi che  riguardano  la  Regione,  per
l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati. 
    1.8. In base a  quanto  previsto  dalla  legge  n.  208/2015,  il
contributo effettivamente spettante viene riconosciuto,  sotto  forma
di finanziamento, a cura dell'Istituto di credito  convenzionato  che
sara' successivamente  individuato  dal  titolare  del  contributo  e
comunicato  all'Organismo  Istruttore.   Tale   finanziamento   viene
utilizzato dal beneficiario per i pagamenti alle imprese fornitrici o
esecutrice degli interventi ancora da  realizzare  e/o  a  titolo  di
rimborso per le spese eventualmente gia'  sostenute  come  risultanti
all'esito dell'istruttoria della domanda. 
2. Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo  e  relative
  finalita'. 
    2.1. I contributi sono concessi nei limiti percentuali ed entro i
massimali indicati nel paragrafo 3 e sono finalizzati: 
    a) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale
ha sede l'attivita'; 
    b) al ripristino dei macchinari e delle attrezzature  danneggiati
a seguito dell'evento calamitoso; 
    c) all'acquisto  di  scorte  di  materie  prime,  semilavorati  e
prodotti finiti danneggiati o distrutti e  non  piu'  utilizzabili  a
seguito dell'evento calamitoso. 
3. Tipologie di danni ammissibili  a  contributo  e  criteri  per  la
  relativa determinazione. 
    3.1. I  contributi  sono  concessi  entro  i  limiti  percentuali
specificati  come  segue,  applicati  sul  minor  valore  tra  quello
indicato in scheda C) e quello risultante dalla perizia asseverata di
cui al  successivo  paragrafo  8.  Nel  caso  in  cui  alla  data  di
presentazione della domanda tutti i  danni  subiti  e  ammissibili  a
contributo  siano  stati   ripristinati   e   siano   comprovati   da
documentazione valida ai fini fiscali per  un  importo  inferiore  al
predetto minor valore, si considera l'importo della spesa sostenuta e
documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di  tutti
i danni ammissibili a contributo siano stati  eseguiti  parzialmente,
si considera altresi' la ulteriore  ed  eventuale  spesa  stimata  in
perizia, per quelli non ancora effettuati. 
    3.2. Relativamente all'immobile nel quale ha sede l'attivita',  i
contributi  previsti  ai  sensi  del  punto  2.1.a)   sono   concessi
limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia a: 
    3.2.1. strutture portanti; 
    3.2.2. impianti: elettrico, citofonico, di diffusione del segnale
televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di  climatizzazione,
idrico/fognario, ascensore, montascale; 
    3.2.3. finiture interne ed esterne: intonacatura  e  imbiancatura
interne ed esterne, pavimentazione  interna,  rivestimenti  parietali
diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale; 
    3.2.4. serramenti interni ed esterni. 
    Tali  contributi   sono   riconoscibili   anche   per   eventuali
adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare  specificamente  nel
computo estimativo della perizia. 
    Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a  carico  dei
beneficiari   di   contributo   ed   anche   queste   devono   essere
specificamente evidenziate nella perizia. 
    3.3. Per i danni: 
    a)   finalizzati   al   ripristino   strutturale   e   funzionale
dell'immobile  nel  quale  ha  sede  l'attivita',  il  contributo  e'
concesso fino all'50% del minor valore indicato al  precedente  punto
3.1, e comunque nel limite massimo di cui al successivo punto 3.4; 
    b) finalizzati al ripristino dei macchinari e delle  attrezzature
danneggiati  a  seguito  dell'evento  calamitoso,  il  contributo  e'
concesso fino all'80% del minor valore di cui al precedente punto 3.1
e comunque nel limite massimo di cui al successivo punto 3.4; 
    c)  finalizzati  all'acquisto  di  scorte   di   materie   prime,
semilavorati e prodotti finiti danneggiati o  distrutti  e  non  piu'
utilizzabili a  seguito  dell'evento  calamitoso,  il  contributo  e'
concesso fino all'80% del minor valore di cui al precedente punto 3.1
e comunque nel limite massimo di cui al successivo punto 3.4. 
    3.4. Il contributo massimo e' concesso entro  il  limite  massimo
complessivo di euro 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo. 
    3.5. Per le prestazioni tecniche connesse con i danni di  cui  al
punto 2.1.a) (progettazione,  direzione  lavori,  etc.)  la  relativa
spesa e' ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo  al
netto dell'aliquota I.V.A. di legge  dei  lavori  di  ripristino  dei
danni relativi, fermi restando i massimali sopra indicati. 
4. Esclusioni. 
    4.1.  Sono   esclusi   dall'ambito   applicativo   del   presente
procedimento i danni: 
    a) alle pertinenze, ancorche' distrutte o  dichiarate  inagibili,
nel caso in  cui  le  stesse  si  configurino  come  distinte  unita'
strutturali  rispetto  all'immobile  in  cui  ha   sede   l'attivita'
economica e nel caso non siano direttamente funzionali  all'attivita'
stessa; 
    b) ad  aree  e  fondi  esterni  al  fabbricato  in  cui  ha  sede
l'attivita' economica; 
    c) relativamente ai danni di cui al punto 2.1.a), ai  fabbricati,
o a  loro  porzioni,  realizzati  in  violazione  delle  disposizioni
urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli  abilitativi  o
in  difformita'  agli  stessi,  salvo  che,  alla  data   dell'evento
calamitoso, in base alle norme di legge  siano  stati  conseguiti  in
sanatoria i relativi titoli abilitativi; 
    d)  ai  fabbricati  che,  alla   data   dell'evento   calamitoso,
risultavano collabenti o in corso di costruzione. 
5. Termini, luogo e modalita' per la presentazione della  domanda  di
  contributo. 
    5.1. I soggetti interessati, per accedere ai  contributi,  devono
presentare l'apposita domanda entro  il  termine  previsto  al  punto
1.4., utilizzando la modulistica definitiva che sara' approvata dalla
Regione con le modalita' stabilite dal punto 1.3.. 
    5.2. Per i danni ci cui al paragrafo 2, la domanda di  contributo
e' presentata dal legale rappresentante della attivita'. 
    5.3.  Qualora,  per  l'immobile  in  cui  ha   sede   l'attivita'
economica, la scheda C sia stata presentata  e  sottoscritta,  invece
che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di
godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.),  quest'ultimo  puo'
presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in  accordo
con il proprietario, si sia accollato la spesa per  il  ripristino  e
questa sia stata integralmente sostenuta alla data  di  presentazione
della domanda; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa
dal  proprietario  dell'immobile  la  dichiarazione  di  rinuncia  al
contributo. 
    5.4. Alla domanda di contributo per i danni deve essere  allegata
la perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 8, da  redigersi
utilizzando  la  modulistica  che  sara'  approvata  dalla   Regione,
integrando e specificando, con le modalita' stabilite dal punto  1.3,
gli elementi minimi indicati nel richiamato  paragrafo  8.  Il  costo
della perizia resta a carico del richiedente il contributo. 
    5.5. Alla domanda di contributo deve essere allegato un  apposito
modulo, se alla data della sua presentazione siano stati  eseguiti  i
lavori e sia stata sostenuta la relativa spesa. 
    5.6. La domanda dovra' essere presentata  con  le  modalita'  che
saranno stabilite dalla Regione, nelle quali dovranno essere  fornite
idonee e specifiche indicazioni volte alla verifica del rispetto  del
termine di cui al punto 1.4.. 
    5.7.  La  domanda  di  contributo  trasmessa  fuori  termine   e'
irricevibile  e  di  tale  esito  l'Organismo  Istruttore  deve  dare
comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a/r o  tramite
PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi  in  cui
la domanda,  presentata  entro  il  termine,  non  sia  integralmente
compilata o non sia corredata della documentazione e  degli  allegati
previsti dalla presente ordinanza, l'Organismo Istruttore ne richiede
l'integrazione in sede di istruttoria utilizzando lo stesso mezzo con
il quale e' stata presentata  la  domanda,  dando,  a  tal  fine,  il
termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione,
decorso inutilmente il quale, la domanda e' dichiarata  inammissibile
e di tale definitivo esito deve essere data  comunicazione  da  parte
dell'Organismo Istruttore tramite raccomandata a/r o tramite  PEC  al
soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda. 
    5.8. L'Organismo Istruttore provvede, con le  modalita'  ritenute
piu' opportune ed efficaci, a dare pubblicita' in ordine  al  termine
di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso
la consultazione del presente documento  presso  i  propri  uffici  o
nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che  la
conoscibilita' della  stessa  si  intende  perfezionata  con  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
6. Immobili in comproprieta' e delega a un comproprietario. 
    6.1.  Per  gli  immobili  in  comproprieta',  alla   domanda   di
contributo presentata da un comproprietario deve essere  allegata  la
delega degli altri comproprietari da conferirsi con le modalita'  che
saranno approvate dalla Regione. 
    6.2. In assenza della delega di cui al punto 6.1,  il  contributo
e' riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la  domanda
limitatamente  all'importo  ammesso  a  contributo  e  comprovato  da
documentazione di spesa a lui intestata,  con  esclusione,  pertanto,
della  spesa  eventualmente  documentata  con  fatture  intestate  ai
comproprietari che non hanno conferito la delega. 
7. Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico. 
    7.1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie  di
contributo corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalita',
a detto indennizzo andra'  sommato  il  contributo  determinato  come
previsto dal paragrafo 3, fino alla concorrenza del massimo del danno
ammissibile a contributo, determinato secondo i  criteri  di  cui  al
presente documento. 
    7.2. Il richiedente il contributo dovra'  produrre  all'Organismo
Istruttore copia della documentazione attestante  l'indennizzo  o  il
contributo deliberato  e  non  ancora  percepito  o  della  quietanza
liberatoria  relativa  all'indennizzo  assicurativo  gia'   percepito
unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni  e/o
idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al  quale
e' stato gia' corrisposto  il  contributo  da  parte  di  altro  ente
pubblico, con le modalita' che saranno approvate dalla Regione. 
    7.3.  La   documentazione   attestante   l'effettiva   percezione
dell'indennizzo o contributo di cui al precedente punto 7.2,  qualora
relativa  a  indennizzi   o   contributi   effettivamente   percepiti
successivamente e, quindi, non allegata alla domanda,  di  contributo
dovra' essere  prodotta  all'Organismo  Istruttore  entro  10  giorni
dall'avvenuta erogazione. 
    7.4. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo
comporta la decadenza dal contributo. 
    7.5. In alternativa alla documentazione da produrre ai sensi  del
punto 7.2.,  la  domanda  per  l'accesso  al  contributo  di  cui  al
paragrafo 6. dovra' in ogni  caso  contenere  una  dichiarazione,  da
parte  del  richiedente,  che  attesti  il  mancato  percepimento  di
rimborsi assicurativi o altri contributi. 
8. Perizia asseverata  dal  professionista  incaricato  per  i  danni
  subiti dall'attivita' economica. 
    8.1. Alla domanda di contributo deve essere allegata una  perizia
asseverata da redigersi,  utilizzando  l'apposito  modulo  che  sara'
approvato dalla Regione,  a  cura  di  un  professionista  abilitato,
iscritto ad un ordine o collegio nella  quale  il  perito,  sotto  la
propria personale responsabilita', deve: 
    a) attestare la sussistenza del nesso di causalita' tra i danni e
l'evento calamitoso; 
    b) relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attivita'
di cui al punto 2.1.a): 
    b.1) identificare l'immobile danneggiato dall'evento  calamitoso,
indicandone  l'indirizzo  e  i  dati  catastali   (Foglio,   mappale,
subalterno, categoria, intestazione  catastale),  attestando  che  e'
stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla
data dell'evento calamitoso, i  prescritti  titoli  abilitativi  sono
stati conseguiti in sanatoria; 
    b.2.) descrivere i danni all'immobile e  specificare  quali,  tra
gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e  i  serramenti
di cui al punto 3.2, sono stati danneggiati, indicando le misure  e/o
quantita' effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli
stessi,  compresi  quelli  comportanti  adeguamenti  obbligatori  per
legge, e stimarne il  costo  di  ripristino,  attraverso  un  computo
metrico estimativo nel quale devono  essere  indicate  le  unita'  di
misura ed i  prezzi  unitari  sulla  base  dell'elenco  prezzi  della
Regione o, per le voci ivi non presenti,  sulla  base  del  prezzario
della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA; 
    b.3.) attestare, nel caso di spese gia' sostenute, la  congruita'
delle stesse con i prezzari di cui alla lettera b.2),  producendo  il
computo metrico estimativo di cui alla contabilita' finale dei lavori
ovvero,  in  caso  di  accertata  incongruita',   rideterminando   in
diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo; 
    b.4.) distinguere sia nel caso di  cui  alla  precedente  lettera
b.2) che in quello di  cui  alla  precedente  lettera  b.3)  i  costi
ammissibili a contributo dai  costi  per  eventuali  interventi  gia'
eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di  cui  al  punto  3.2,  e
pertanto non ammissibili a contributo; 
    b.5.)  distinguere  i  costi  per  gli  adeguamenti   di   legge,
ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico
del titolare del contributo; 
    b.6.) produrre planimetria catastale,  stato  di  fatto  e  stato
legittimo dell'immobile; 
      c) relativamente ai danni di cui  ai  punti  2.1.b)  e  2.1.c),
fornire  le  specifiche  informazioni  che  saranno  precisate  nella
modulistica  approvata  dalla   Regione   finalizzate   alla   esatta
individuazione dei macchinari, delle attrezzature e degli altri  beni
danneggiati,   con   riferimento   a   documentazione    tecnica    e
amministrativa risalente alla data dell'evento ed alla congruita' dei
relativi prezzi con riferimento  a  prezzari  ufficiali  utilizzabili
allo scopo, ove esistenti. 
    8.2. Alla perizia dovranno anche essere allegate le dichiarazioni
previste  dalla  legge  attestanti  le  condizioni   di   regolarita'
dell'attivita'. 
9. Trasferimento della proprieta' dell'attivita' economica. 
    9.1.  Il  soggetto  che,  dopo  aver  presentato  la  domanda  di
contributo, trasferisca la proprieta' dell'attivita' economica decade
dal contributo. 
10. Controllo a campione sulla veridicita' delle  dichiarazioni  rese
  dai richiedenti. 
    10.1. L'Organismo Istruttore  procede  al  controllo  a  campione
nella misura  non  inferiore  al  20%  delle  domande  ammissibili  a
contributo  per  verificare  la   veridicita'   delle   dichiarazioni
sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli  interessati.
Dell'esito dei predetti controlli  deve  essere  dato  esplicitamente
atto unitamente alla  trasmissione  dell'elenco  riepilogativo  delle
domande accolte previsto dal punto 1.6.. 
    10.2. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso  in  cui
l'effettuazione dei controlli di cui al punto 10.1 possa pregiudicare
il rispetto della tempistica di istruttoria stabilita al paragrafo 1,
l'Organismo Istruttore puo' stabilire, con determina del responsabile
del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli
entro il termine di 90 giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande. In tal caso, la  relativa  determina  e'
allegata alla trasmissione dell'elenco delle domande accolte previsto
al punto 1.6.  e  l'esito  delle  verifiche  successive  deve  essere
comunque  trasmesso  entro  5  giorni  dalla  scadenza  del   termine
posticipato. In sede di attivazione del finanziamento agevolato ci si
atterra' all'eventuale importo del contributo rideterminato ai  sensi
del presente paragrafo. 
11. Termini per l'esecuzione degli interventi. 
    11.1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana della delibera del Consiglio dei ministri, con la
quale sono determinati  i  limiti  di  importo  da  autorizzare  alla
Regione quali massimali dei previsti finanziamenti agevolati prevista
dal punto 1.7., decorrono i seguenti termini per  l'esecuzione  degli
interventi: 
    a) 18 mesi per gli interventi di  ripristino  dei  beni  immobili
danneggiati; 
    b) 12 mesi per gli interventi di ripristino o riacquisto dei beni
danneggiati di cui ai punti 2.1.b) e 2.1.c). 
    11.2. I termini di cui al precedente punto 11.1.  possono  essere
prorogati,  su  istanza  motivata  degli  interessati,  con  apposita
determinazione  del  responsabile  del  procedimento   dell'Organismo
Istruttore, da trasmettere alla Regione ove esso non sia interno alla
medesima. 
    11.3. La  Regione  e  il  Dipartimento  della  protezione  civile
effettuano il monitoraggio delle determinazioni di cui al punto 11.2. 
12. Modulistica operativa per la gestione del finanziamento agevolato
  - rinvio. 
    12.1. Con successiva comunicazione a seguito della sottoscrizione
della convenzione con gli istituti di credito prevista  dall'art.  1,
comma 423 della legge n. 208/2015, il Dipartimento  della  protezione
civile provvede a disciplinare, d'intesa con la Regione: 
    12.1.1. le modalita' con  le  quali,  a  valle  della  successiva
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  ai  beneficiari  viene
comunicato l'esatto importo del finanziamento agevolato concesso; 
    12.1.2. le modalita' con le quali i beneficiari potranno attivare
il predetto finanziamento agevolato presso gli  istituti  di  credito
convenzionati; 
    12.1.3.  le  modalita'  per  procedere,  in  esito  ai  controlli
successivi,  all'eventuale  rideterminazione  del  contributo  e  del
corrispondente finanziamento agevolato; 
    12.1.4.  le  modalita'  per   procedere   a   rendere   esecutiva
l'eventuale successiva decadenza dal contributo e, di conseguenza,  a
estinguere il corrispondente finanziamento agevolato; 
    12.1.5. le modalita' con le quali i beneficiari dovranno validare
la documentazione probatoria da presentare  all'istituto  di  credito
per l'erogazione del finanziamento per  gli  interventi  e  le  spese
ancora da effettuare; 
    12.1.6. le modalita' con le quali i beneficiari  potranno  fruire
del contributo e del corrispondente finanziamento agevolato  per  gli
interventi e le spese gia' effettuati di cui al punto 5.5.