(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
2. LABORATORIO CENTRALE DELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA 
2.1 Infrastruttura generale del sistema informativo 
    Il Laboratorio centrale e' dotato dei seguenti sistemi: 
      - sistema informativo denominato LIMS per la gestione dei  dati
e del flusso di lavoro a cui e' sottoposto il campione biologico  nel
laboratorio centrale; 
      - sistema informativo per la gestione della  conservazione  dei
campioni biologici e degli elettroferogrammi. 
    Il LIMS permette  di  gestire  il  flusso  di  lavoro  a  cui  e'
sottoposto il  campione  biologico,  a  partire  dall'accettazione  e
conservazione fino alla sua tipizzazione del DNA in laboratorio. 
    Il sistema informativo per la gestione  della  conservazione  dei
campioni biologici permette di conservare i campioni,  a  temperatura
ambiente, in armadi accessibili mediante badge e dotati di sistema di
archiviazione  basato  sull'identificazione   degli   oggetti   anche
mediante radio frequenza. 
    Entrambi i predetti sistemi non prevedono interconnessioni con  i
sistemi informativi della BDN-DNA. L'infrastruttura  tecnologica  del
Laboratorio   centrale   e'   organizzata   con   sistemi   ad   alta
affidabilita', sistemi di autenticazione forte e firewall. 
    Il  Laboratorio  centrale  e'  collegato  con   il   Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria e con  la  BDN-DNA  esclusivamente
per le finalita'  di  inserimento  dei  profili  del  DNA  e  per  le
operazioni di accettazione del campione biologico. 
    Il  Laboratorio  centrale  utilizza  il   Sistema   Pubblico   di
Connettivita'  (SPC)  per  accedere  alla  BDN-DNA.   I   canali   di
comunicazione  sono  soggetti  a  controllo  di  firewall  alle   due
estremita'. 
    La Figura 2 illustra l'architettura IT  del  sistema  informativo
del Laboratorio centrale e la  parte  dell'architettura  del  sistema
informativo  della  BDN-DNA  relativa   ai   servizi   offerti   alle
articolazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che
effettuano il prelievo di campioni biologici. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Il  Dipartimento   dell'Amministrazione   Penitenziaria   ha   la
responsabilita' della sicurezza della rete geografica di  riferimento
e condivide con il S.S.I.I. le scelte tecniche  e  le  configurazioni
delle interconnessioni. 
2.2 Funzionalita' del  laboratorio  centrale  e  responsabilita'  del
  personale 
    Il Laboratorio centrale, ai sensi dell'articolo 8 della legge  n.
85 del 2009, svolge le attivita' di seguito elencate: 
      a) tipizzazione  del  profilo  del  DNA  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge  n.  85  del  2009  al  fine
dell'inserimento per via telematica nella BDN-DNA; 
      b) conservazione dell'elettroferogramma relativo al profilo del
DNA ottenuto a seguito di tipizzazione del campione biologico; 
      c)   distruzione   dell'elettroferogramma   a   seguito   della
cancellazione del profilo del DNA dalla BDN-DNA; 
      d) conservazione del campione  biologico  dal  quale  e'  stato
tipizzato il profilo del DNA; 
      e) distruzione del campione biologico secondo i tempi stabiliti
dal dagli articoli 24, 29, 30, 31 e 32 del Regolamento. 
    Titolare del trattamento dei dati del  Laboratorio  centrale,  ai
sensi dell'articolo 27, comma 1, del  Regolamento,  e'  il  Ministero
della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. 
    Responsabile del trattamento dei dati del  Laboratorio  centrale,
ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del Regolamento, e' il  Direttore
dell'Ufficio del Laboratorio centrale. 
    Il trattamento riguarda: 
      - i dati registrati nel LIMS del Laboratorio centrale; 
      -  gli  elettroferogrammi  conservati  presso  il   Laboratorio
centrale; 
      -  i  campioni  biologici  conservati  presso  il   Laboratorio
centrale; 
      - i campioni biologici e i profili del DNA  del  personale  che
accede al laboratorio ai fini del  controllo  sulla  correttezza  del
dato inserito nella BDN-DNA. 
    Il  Direttore  dell'Ufficio  del  Laboratorio  centrale  assicura
l'organizzazione  ed  il  funzionamento  del  Laboratorio   centrale;
identifica i metodi accreditati e le procedure tecniche idonee per la
tipizzazione  del  DNA,  nonche'  le  procedure   adottate   per   la
conservazione  e  distruzione  dei  campioni   biologici;   individua
l'amministratore/i  di  sistema;  individua  i  corsi  di  formazione
specifici per il personale  del  Laboratorio  ai  sensi  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; predispone il piano della sicurezza
ed  il  manuale  della  qualita'  del   Laboratorio.   Il   Direttore
dell'Ufficio  del  Laboratorio   centrale   e'   responsabile   della
valutazione  dei  rischi   sul   lavoro,   direttamente   o   tramite
individuazione di una figura professionale idonea  alla  valutazione,
nonche' della gestione del personale assegnato. 
    Incaricati del trattamento dei dati registrati  nel  LIMS,  degli
elettroferogrammi e  dei  campioni  biologici  conservati  presso  il
Laboratorio  centrale  sono  gli  operatori  in  servizio  presso  il
Laboratorio  centrale.  Tali  incaricati  sono  designati,  ai  sensi
dell'articolo 30 del Codice, in base alla documentata preposizione al
Laboratorio  centrale.  L'ambito  del   trattamento   consentito   e'
individuato per iscritto dal Direttore dell'Ufficio  del  Laboratorio
centrale, in qualita' di Responsabile del trattamento,  in  relazione
alle attivita' svolte dalle unita' organizzative di appartenenza. 
    Gli incaricati del trattamento, ai  sensi  dell'articolo  30  del
Codice,  operano  sotto  la  diretta  autorita'  del   Titolare   del
trattamento (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria)  e  del
Responsabile del trattamento (Direttore dell'Ufficio del  Laboratorio
centrale), attenendosi alle direttive e alle istruzioni dagli  stessi
impartite. 
    Il Direttore dell'Ufficio del Laboratorio centrale controlla  che
gli operatori gerarchicamente dipendenti osservino le disposizioni in
materia di trattamento e rispettino  le  direttive  e  le  istruzioni
impartite, anche sotto il profilo  relativo  alla  sicurezza.  A  tal
fine, svolge verifiche periodiche, anche a campione, sulle operazioni
di trattamento effettuate dagli operatori gerarchicamente dipendenti. 
2.3 Misure di sicurezza del Laboratorio Centrale per  la  Banca  Dati
  Nazionale del DNA 
2.3.1  Livelli  di  sicurezza  o  di   garanzia   nell'autenticazione
  informatica del Laboratorio Centrale per la  Banca  Dati  Nazionale
  del DNA 
    Il Laboratorio centrale, per le  attivita'  di  accettazione  del
campione biologico, si avvale dell'applicativo per la  tracciabilita'
dei campioni biologici messo a disposizione dalla BDN-DNA  attraverso
il portale per lo scambio dati - IXP  con  livello  di  sicurezza  1,
cosi' come definito nell'allegato A.  L'accesso  ai  servizi  offerti
dalla BDN-DNA che ne permettono l'alimentazione dei profili  del  DNA
avviene attraverso il portale per lo scambio dati - IXP e con livello
di sicurezza 2. L'accesso al sistema LIMS e  al  sistema  informativo
per la gestione della conservazione del campioni  biologici  e  degli
elettroferogrammi  avviene  con  livello  di  sicurezza  2,  definito
nell'allegato A. 
    L'accesso agli armadi adibiti  alla  conservazione  dei  campioni
biologici e degli elettroferogrammi e' possibile solo  attraverso  le
postazioni di lavoro presenti nei locali che custodiscono gli armadi.
L'accesso alle postazioni avviene con livello di sicurezza 2. 
    Dalle suddette postazioni si accede al sistema informativo per la
gestione  della  conservazione  dei  campioni   biologici   e   degli
elettroferogrammi che gestisce l'apertura degli armadi e l'ubicazione
del campione biologico. L'apertura effettiva degli armadi e'  inoltre
subordinata all'uso di badge specifici. 
    Il Direttore dell'Ufficio del Laboratorio centrale  (Responsabile
del trattamento) dispone il prelievo  dei  campioni  biologici  e  la
tipizzazione  del  DNA  del  personale  autorizzato  ad  accedere  al
Laboratorio. 
    Il prelievo dei campioni biologici e l'estrazione dei profili del
DNA del personale autorizzato ad  accedere  al  Laboratorio  centrale
sono finalizzati a ridurre il rischio di contaminazione da parte  del
predetto personale. 
    Il campione biologico, il profilo del DNA  e  l'elettroferogramma
riferiti   al   predetto   personale,   sono   associati   a   codici
identificativi univoci generati  dal  sistema  LIMS  del  Laboratorio
centrale   e   non    contengono    informazioni    che    consentono
l'identificazione diretta del  soggetto  cui  sono  riferiti  e  sono
custoditi in  apposito  armadio  sottoposto  alle  stesse  misure  di
sicurezza indicate nel precedente capoverso. Una volta  tipizzato  il
profilo del DNA, il campione  biologico  e  l'elettroferogramma  sono
immediatamente distrutti e dell'operazione e' redatto verbale. 
    Il profilo del DNA e' memorizzato,  per  il  tempo  definito  dal
rapporto di lavoro che consente al predetto personale di accedere  al
Laboratorio, con uno specifico dispositivo dell'applicativo  software
utilizzato per l'interpretazione del profilo del DNA. 
    L'operatore del Laboratorio che effettua le analisi dei  campioni
biologici prima  di  inserire  il  profilo  del  DNA  in  banca  dati
confronta  i  profili  analizzati  con  quelli  del  personale  sopra
indicato mediante tale dispositivo. 
2.3.2 Rilascio e gestione delle  credenziali  di  autenticazione  per
  l'accesso e profili di autorizzazione 
    Il rilascio delle credenziali di autenticazione  agli  incaricati
del  trattamento  e'  preceduto  da  un  periodo  di  formazione.  Il
Direttore  dell'Ufficio  del  Laboratorio  centrale,  verificato  che
l'operatore  dipendente  ha  completato  il  periodo  di  formazione,
dispone per iscritto al competente  focal  point  il  rilascio  delle
credenziali di autenticazione per l'accesso  al  sistema  LIMS  o  al
sistema informativo per la gestione della conservazione dei  campioni
biologici e degli elettroferogrammi, coerentemente  con  l'ambito  di
trattamento consentito (profilo di autorizzazione). 
    Ogni incaricato del trattamento che accede ai suddetti sistemi e'
identificato  tramite  un  codice  univoco  ed  e'   abilitato   allo
svolgimento delle  funzioni  applicative  di  competenza  dell'unita'
organizzativa cui e'  preposto,  con  un  profilo  di  autorizzazione
coerente con l'ambito del trattamento consentito. 
    In caso di variazione delle condizioni che  hanno  consentito  il
rilascio delle credenziali di autenticazione, in  particolare  quando
l'incaricato cessa o e' sospeso dal  servizio,  oppure  e'  preposto,
anche temporaneamente, ad altra unita'  organizzativa,  il  Direttore
dell'Ufficio del Laboratorio centrale (Responsabile del trattamento),
dispone  la  disattivazione  delle  credenziali  al  focal  point  di
competenza.  Si  procede  ad  analoga   disposizione   e   tempestiva
comunicazione nel caso in cui all'incaricato sia modificato  l'ambito
di trattamento consentito, ai fini della variazione  del  profilo  di
autorizzazione del medesimo. 
    Il sistema  procede  automaticamente  alla  disattivazione  delle
credenziali di autenticazione nel caso  in  cui  siano  trascorsi  90
giorni dall'ultimo accesso alla postazione di lavoro (PdL). 
    Per il ripristino sara' necessario che il Direttore  dell'Ufficio
del Laboratorio centrale disponga al focal point  di  competenza  una
nuova autorizzazione. 
    L'utenza  e'   cancellata   automaticamente   dopo   180   giorni
dall'ultimo accesso alla postazione di lavoro. 
    Il Direttore dell'Ufficio del Laboratorio  centrale,  almeno  con
frequenza trimestrale, svolge verifiche riguardo alla sussistenza dei
presupposti per il rilascio delle credenziali di autenticazione o  di
attribuzione di un determinato profilo. Tali  verifiche  sono  svolte
anche con l'ausilio di apposite applicazioni software. 
2.3.3 Audit log delle operazioni  per  finalita'  di  verifica  della
  liceita' dei trattamenti 
    Gli accessi alla postazione di lavoro adibita all'uso del sistema
LIMS sono memorizzati in appositi  registri  degli  accessi  e  delle
operazioni (file di log). La registrazione, in particolare,  contiene
il codice identificativo dell'utente che ha effettuato l'accesso e il
riferimento temporale ed  e'  conservata  per  venti  anni  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 5, del Regolamento. 
    Le operazioni di trattamento dei dati contenuti nel sistema  LIMS
in uso al Laboratorio centrale sono memorizzati in appositi  registri
degli accessi e delle operazioni (file di log). La registrazione,  in
particolare, contiene il codice  identificativo  dell'utente  che  ha
effettuato l'accesso, le operazioni eseguite  e  i  loro  riferimenti
temporali ed e' conservata per dieci anni ai sensi  dell'articolo  4,
comma 5, del Regolamento. 
    Gli accessi ai locali ove sono custoditi gli armadi adibiti  alla
conservazione dei campioni biologici e degli  elettroferogrammi  sono
memorizzati in appositi registri degli  accessi  e  delle  operazioni
(file di log). La registrazione, in particolare, contiene  il  codice
identificativo  dell'utente  che  ha  effettuato  l'accesso,   e   il
riferimento temporale ed e' conservata per dieci anni. 
    Gli accessi alla postazione di lavoro  presente  all'interno  dei
locali adibita al controllo degli armadi sono memorizzati in appositi
registri  degli  accessi  e  delle  operazioni  (file  di  log).   La
registrazione, in  particolare,  contiene  il  codice  identificativo
dell'utente che ha effettuato l'accesso, e il  riferimento  temporale
ed e' conservata per dieci anni. 
    Gli accessi alla postazione di lavoro adibita all'interpretazione
dei profili del DNA  sono  memorizzati  in  appositi  registri  degli
accessi e delle  operazioni  (file  di  log).  La  registrazione,  in
particolare, contiene il codice  identificativo  dell'utente  che  ha
effettuato l'accesso, e il riferimento temporale ed e' conservata per
dieci anni. 
    Gli  accessi  effettuati  dall'incaricato  avente   funzioni   di
amministratore di sistema  ,  ad  eccezione  degli  accessi  relativi
all'infrastruttura hardware, sono  registrati  in  appositi  registri
degli accessi e delle operazioni (file di log). La registrazione,  in
particolare, contiene il codice  identificativo  dell'utente  che  ha
effettuato l'accesso ed il riferimento temporale di tali accessi,  ed
e' conservata per dieci anni. 
    Il Laboratorio centrale adotta un sistema che acquisisce  i  dati
degli   accessi   e   delle   operazioni   registrati   e    prodotti
dall'applicazione  LIMS,  li  arricchisce  calcolando  un  codice  di
controllo, applicandolo su  ciascun  record.  Le  informazioni  cosi'
ottenute sono memorizzate su una nuova base dati dedicata  alla  loro
conservazione  (confidenzialita',  integrita'  e  disponibilita'  dei
dati). 
    In fase di consultazione dei file di log, la verifica del  codice
di controllo sui singoli record consentira' di evidenziare  eventuali
manipolazioni dei dati tracciati (integrita' dei dati). 
    I file di log sono utilizzati ai soli fini della  verifica  della
liceita'   del   trattamento,   dell'autocontrollo,   per   garantire
l'integrita' e la sicurezza  dei  dati  personali  e  nell'ambito  di
procedimenti penali. 
    Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del  Garante
e dell'Autorita' Giudiziaria i file di log richiesti. 
2.3.4 Misure fisiche 
    L'area ove e' situata la struttura  del  Laboratorio  centrale  -
comprensiva dei locali uffici e servizi e  dei  locali  laboratori  -
nonche' l'area esterna, di pertinenza del  Laboratorio  centrale,  e'
ricavata all'interno del perimetro del cosiddetto "Polo logistico  di
Roma Rebibbia". 
    L'accesso alla struttura e all'area pertinenziale e' vigilato  da
personale  del  Corpo  di  Polizia  Penitenziaria,  anche  attraverso
sistemi di videosorveglianza ed antintrusione. 
    L'ingresso al Laboratorio centrale e' consentito al personale ivi
in servizio, nonche' ai visitatori e agli appartenenti alle Forze  di
polizia, solo previa autorizzazione del  Direttore  dell'Ufficio  del
Laboratorio centrale. 
    L'accesso all'edificio ove ha sede  il  Laboratorio  centrale  e'
consentito solo a  seguito  di  identificazione  personale  e  previo
controllo del rilascio delle autorizzazioni a cura del personale  del
Corpo di Polizia Penitenziaria addetto al servizio di vigilanza. 
    Per l'accesso ai locali adibiti a laboratori e ai locali  adibiti
ad ospitare l'infrastruttura hardware  e  software  e'  ulteriormente
necessaria  l'identificazione  personale   mediante   l'utilizzo   di
caratteristiche biometriche. 
    I dati  personali  relativi  all'identificazione  di  coloro  che
accedono sono trattati per finalita' di sicurezza, nel rispetto delle
disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196 del 2003. 
    Le modalita' di  trattamento  e  gli  strumenti  utilizzati,  ivi
compreso  il  profilo  della  sicurezza  e  quello  dei  termini   di
conservazione dei dati, sono  determinati  con  provvedimento,  sulla
base della normativa vigente in materia. 
2.3.5 Misure logiche 
    I servizi forniti dal sistema LIMS e dal sistema informativo  per
la gestione della conservazione dei campioni biologici sono  separati
e risiedono in zone di sicurezza protette tramite firewall. 
2.3.6 Misure per l'alta affidabilita' e il backup 
    Al fine di assicurare la continuita' di funzionamento dei servizi
piu' critici e per cautelarsi dagli effetti derivanti  da  situazioni
di crisi sono state previste risorse hardware e software ridondate ed
e' stato definito una procedura di backup del  LIMS  che  prevede  il
salvataggio dei dati su appositi supporti  custoditi  in  armadi  che
consentono di salvaguardare i dati da pericoli fisici, quali incendi,
allagamenti, furti, onde magnetiche ed esplosioni.