(Allegato 2-art. 1)
                                                           Allegato 2 
Schema di convenzione con Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli
  investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.  -  Invitalia  per
  l'individuazione del  personale  da  adibire  allo  svolgimento  di
  attivita'   di   supporto   tecnico-ingegneristico   e   di    tipo
  amministrativo-contabile finalizzate  a  fronteggiare  le  esigenze
  delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24  agosto  2016
  nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. 
 
                                 Tra 
 
Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio,  Marche  ed
Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica del 9  settembre  2016,  sig.
Vasco Errani, nato a Massa Lombarda (Ravenna), il 17 maggio 1955, 
 
                                  e 
 
L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A. - Invitalia (nel  seguito  definita  Invitalia)  con
sede legale in Roma, via Calabria n. 46  (codice  fiscale  e  partita
I.V.A. n.  05678721001),  in  persona  dell'amministratore  delegato,
dott. Domenico Arcuri, nato a Melito Porto Salvo (RC), il  10  luglio
1963, 
 
                              Premesso 
 
    a) che in data 17 ottobre 2016 e' stato emanato il  decreto-legge
n. 189/2016 (di seguito «decreto-legge») recante «Interventi  urgenti
in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto  2016»,
che disciplina le funzioni ed i compiti del Commissario straordinario
del Governo ai fini della  ricostruzione  nei  territori  dei  Comuni
delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria  interessati
dall'evento sismico del  24  agosto  2016,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016; 
    b)  che  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3,  del  decreto-legge,
nell'assolvimento dell'incarico conferito con decreto del  Presidente
della Repubblica del 9 settembre 2016, il  Commissario  straordinario
provvede all'attuazione degli interventi ai  sensi  e  con  i  poteri
previsti dal decreto-legge medesimo, anche avvalendosi dei presidenti
delle regioni interessate che operano in qualita' di  vice-Commissari
in stretto raccordo con il Commissario, che  puo'  delegare  loro  le
funzioni a lui attribuite; 
    c) che l'art. 2 del  decreto-legge  disciplina  le  funzioni  del
Commissario   straordinario   e   dei   vice-Commissari,   ai    fini
dell'attuazione di  tutti  gli  interventi  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge, volti alla riparazione, ricostruzione, assistenza alla
popolazione e alla ripresa  economica  nei  territori  delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo interessati dagli eventi sismici del
24 agosto 2016; 
    d) che, per lo svolgimento delle attivita' sopra descritte,  ogni
regione istituisce, unitamente  ai  comuni  interessati,  un  ufficio
comune denominato «ufficio speciale per la ricostruzione  post  sisma
2016» al quale possono essere assegnate risorse con  professionalita'
tecnico-specialistiche; 
    e) che l'art. 50 del decreto-legge,  disciplinante  la  struttura
del Commissario straordinario e le misure per il personale  impiegato
in attivita' emergenziali prevede che, ferma restando la dotazione di
personale gia' prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente  della
Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di ulteriori
risorse  fino  ad  un  massimo  di  duecentoventicinque   unita'   di
personale, destinate ad operare presso gli  uffici  speciali  per  la
ricostruzione di cui all'art. 3  del  decreto-legge,  a  supporto  di
regioni e comuni ovvero presso la  struttura  commissariale  centrale
per funzioni di coordinamento e raccordo  con  il  territorio,  sulla
base di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2; 
    f) che le duecentoventicinque unita' di personale di cui al comma
2 dell'art. 50 del decreto-legge sono individuate, tra l'altro, sulla
base di apposita  convenzione  stipulata  con  Invitalia  S.p.a.  per
assicurare     il     supporto     necessario     alle      attivita'
tecnico-ingegneristiche; 
    g) che, all'attuazione del citato art. 50 del  decreto-legge,  si
provvede nei limiti di spesa di euro 3 milioni, per l'anno 2016, e di
euro 15 milioni annui per gli anni 2017 e 2018,  e  che  ai  relativi
oneri si fa fronte ai sensi dell'art. 52 del decreto-legge; 
    h) che il Commissario straordinario ha chiesto a Invitalia S.p.a.
di procedere all'individuazione del personale da  utilizzare  per  lo
svolgimento delle attivita' di cui al decreto-legge e  che  Invitalia
S.p.a. si e' dichiarata disponibile in tal senso; 
    i) che Invitalia (gia' Sviluppo  Italia  S.p.A.),  istituita  con
decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'art.  1
del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue lo  scopo  di
«promuovere attivita' produttive, attrarre  investimenti,  promuovere
iniziative occupazionali e nuova  imprenditorialita',  sviluppare  la
domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa» e  «dare
supporto alle  amministrazioni  pubbliche,  centrali  e  locali,  per
quanto attiene alla programmazione finanziaria,  alla  progettualita'
dello  sviluppo,  alla  consulenza  in  materia  di  gestione   degli
incentivi nazionali e comunitari»; 
    j) che a seguito dell'entrata in vigore della legge  27  dicembre
2006, n. 296 (Legge  finanziaria  2007),  ed  in  particolare,  delle
disposizioni di cui all'art. 1, commi  459-463,  Invitalia  e'  stata
sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte  dello
Stato,  per  quanto  concerne  la  propria  governance,  la   propria
organizzazione e l'attivita' da essa svolta. In  particolare,  l'art.
2, comma 6, del decreto legislativo n.  1/1999,  innanzi  richiamato,
come sostituito dall'art. 1, comma  463,  della  legge  n.  296/2006,
stabilisce  che  i  diritti  dell'azionista  «sono   esercitati   dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  il  Ministero
dello sviluppo economico.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  nomina  gli
organi della societa' e ne riferisce al  Parlamento».  La  successiva
direttiva  27  marzo  2007,  emanata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico ai sensi dell'art. 1, comma 461, della legge  n.  296/2006,
indica infine Invitalia quale «ente strumentale  dell'Amministrazione
centrale», rendendolo soggetto al  controllo  analogo  del  Ministero
dello sviluppo economico; 
    k) che l'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006  demanda
al Ministero dello sviluppo economico l'individuazione degli atti  di
gestione  ordinaria  e  straordinaria  di  Invitalia  e   delle   sue
controllate dirette e indirette che, ai fini della loro  efficacia  e
validita', necessitano della preventiva approvazione ministeriale; 
    l) che l'art. 55-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza,  lo  sviluppo
delle  infrastrutture   e   la   competitivita'»,   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 marzo  2012,  n.  27,  come
successivamente integrato dall'art. 29-bis, comma 1, decreto-legge 22
giugno 2012 , n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012,  n.  134,  consente  alle  Amministrazioni  centrali  di
avvalersi di  convenzioni  con  Invitalia  per  la  realizzazione  di
interventi  riguardanti  le  aree  sottoutilizzate  del  Paese,   con
particolare riferimento a  quelli  di  rilevanza  strategica  per  la
coesione territoriale finanziati con risorse  nazionali,  dell'Unione
europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; 
    m) che l'art. 10, comma 2, lettera f-bis,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101,  convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della  legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  prevede  che  la
Presidenza del Consiglio del ministri possa  avvalersi  di  Invitalia
per rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed  assicurare
il perseguimento degli obiettivi di  cui  all'art.  3,  comma  3  del
menzionato decreto legislativo n. 88 del 2011,  anche  attraverso  le
misure di cui all'art. 55-bis del citato decreto-legge n.  1  del  24
gennaio 2012; 
    n) che il comma 14-bis del medesimo art. 10 del decreto-legge  n.
101 del  2013  stabilisce  che  Invitalia  possa  assumere,  in  casi
eccezionali, le funzioni  dirette  di  autorita'  di  gestione  e  di
soggetto responsabile per l'attuazione  di  programmi  ed  interventi
speciali; 
    o) che, con nota prot. n. ....  del  ......  2016,  il  Ministero
dello sviluppo economico - Direzione generale per la vigilanza  sugli
enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali -  Divisione
VII - Vigilanza su enti e su societa' partecipate, ha  rilasciato  il
proprio nulla osta ai sensi del  punto  4.2.2.  della  direttiva  del
Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007  e  dell'art.  1,
comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
del 18 settembre 2007, come modificato dal  decreto  ministeriale  21
dicembre 2007; 
    p) che, ai sensi e per gli effetti  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016 n. 50, art. 5, Invitalia  realizza  una  quota  superiore
all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad
essa affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato; 
    q) che l'utilizzo del criterio del valore della  giornata/persona
contabilizzato sulla base delle tariffe relative ai  tre  livelli  di
professionalita'  individuate  nell'allegato  di  rendicontazione  e'
stato gia' utilizzato da Invitalia in numerose convenzioni  stipulate
con le Amministrazioni centrali soggette al controllo  preventivo  di
legittimita' della Corte dei conti; 
    r) che, per quanto riguarda le attivita' oggetto  della  presente
convenzione, Invitalia e'  in  possesso  di  specifiche  ed  adeguate
competenze. 
 
                         Tutto cio' premesso 
 
    Le Parti,  come  sopra  indicate  ed  individuate,  convengono  e
stipulano quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
                       Conferma delle premesse 
 
    §1. Le  premesse  e  gli  allegati  formano  parte  integrante  e
sostanziale della presente convenzione.