Allegato 2 Schema di convenzione con Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Tra Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, sig. Vasco Errani, nato a Massa Lombarda (Ravenna), il 17 maggio 1955, e L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia (nel seguito definita Invitalia) con sede legale in Roma, via Calabria n. 46 (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05678721001), in persona dell'amministratore delegato, dott. Domenico Arcuri, nato a Melito Porto Salvo (RC), il 10 luglio 1963, Premesso a) che in data 17 ottobre 2016 e' stato emanato il decreto-legge n. 189/2016 (di seguito «decreto-legge») recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», che disciplina le funzioni ed i compiti del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016; b) che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge, nell'assolvimento dell'incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal decreto-legge medesimo, anche avvalendosi dei presidenti delle regioni interessate che operano in qualita' di vice-Commissari in stretto raccordo con il Commissario, che puo' delegare loro le funzioni a lui attribuite; c) che l'art. 2 del decreto-legge disciplina le funzioni del Commissario straordinario e dei vice-Commissari, ai fini dell'attuazione di tutti gli interventi di cui all'art. 1 del decreto-legge, volti alla riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e alla ripresa economica nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016; d) che, per lo svolgimento delle attivita' sopra descritte, ogni regione istituisce, unitamente ai comuni interessati, un ufficio comune denominato «ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016» al quale possono essere assegnate risorse con professionalita' tecnico-specialistiche; e) che l'art. 50 del decreto-legge, disciplinante la struttura del Commissario straordinario e le misure per il personale impiegato in attivita' emergenziali prevede che, ferma restando la dotazione di personale gia' prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unita' di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2; f) che le duecentoventicinque unita' di personale di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto-legge sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Invitalia S.p.a. per assicurare il supporto necessario alle attivita' tecnico-ingegneristiche; g) che, all'attuazione del citato art. 50 del decreto-legge, si provvede nei limiti di spesa di euro 3 milioni, per l'anno 2016, e di euro 15 milioni annui per gli anni 2017 e 2018, e che ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'art. 52 del decreto-legge; h) che il Commissario straordinario ha chiesto a Invitalia S.p.a. di procedere all'individuazione del personale da utilizzare per lo svolgimento delle attivita' di cui al decreto-legge e che Invitalia S.p.a. si e' dichiarata disponibile in tal senso; i) che Invitalia (gia' Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue lo scopo di «promuovere attivita' produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialita', sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa» e «dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualita' dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari»; j) che a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), ed in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 459-463, Invitalia e' stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attivita' da essa svolta. In particolare, l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 1/1999, innanzi richiamato, come sostituito dall'art. 1, comma 463, della legge n. 296/2006, stabilisce che i diritti dell'azionista «sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della societa' e ne riferisce al Parlamento». La successiva direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461, della legge n. 296/2006, indica infine Invitalia quale «ente strumentale dell'Amministrazione centrale», rendendolo soggetto al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico; k) che l'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006 demanda al Ministero dello sviluppo economico l'individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria di Invitalia e delle sue controllate dirette e indirette che, ai fini della loro efficacia e validita', necessitano della preventiva approvazione ministeriale; l) che l'art. 55-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27, come successivamente integrato dall'art. 29-bis, comma 1, decreto-legge 22 giugno 2012 , n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, consente alle Amministrazioni centrali di avvalersi di convenzioni con Invitalia per la realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; m) che l'art. 10, comma 2, lettera f-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevede che la Presidenza del Consiglio del ministri possa avvalersi di Invitalia per rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 3 del menzionato decreto legislativo n. 88 del 2011, anche attraverso le misure di cui all'art. 55-bis del citato decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012; n) che il comma 14-bis del medesimo art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013 stabilisce che Invitalia possa assumere, in casi eccezionali, le funzioni dirette di autorita' di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali; o) che, con nota prot. n. .... del ...... 2016, il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII - Vigilanza su enti e su societa' partecipate, ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'art. 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007; p) che, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, art. 5, Invitalia realizza una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato; q) che l'utilizzo del criterio del valore della giornata/persona contabilizzato sulla base delle tariffe relative ai tre livelli di professionalita' individuate nell'allegato di rendicontazione e' stato gia' utilizzato da Invitalia in numerose convenzioni stipulate con le Amministrazioni centrali soggette al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti; r) che, per quanto riguarda le attivita' oggetto della presente convenzione, Invitalia e' in possesso di specifiche ed adeguate competenze. Tutto cio' premesso Le Parti, come sopra indicate ed individuate, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Conferma delle premesse §1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.