(Allegato 2-art. 11)
 
                              Art. 11. 
                Obblighi relativi alla tracciabilita' 
                        dei flussi finanziari 
 
    §1. Le parti assumono tutti gli obblighi  di  tracciabilita'  dei
flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13  agosto  2010,  n.
136 e s.m.i. 
    §2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario  o  postale  ovvero
degli altri strumenti idonei a  consentire  la  piena  tracciabilita'
delle operazioni,  costituisce  causa  di  risoluzione  del  presente
contratto secondo quanto previsto dall'art.  3,  comma  9-bis,  della
citata legge n. 136/2010 e s.m.i. 
    §3. Per quanto non espressamente indicato nel presente  articolo,
si rinvia alle disposizioni  contenute  nella  legge  n.  136/2010  e
s.m.i.