(Allegato 2-art. 3)
 
                               Art. 3. 
             Modalita' di svolgimento delle prestazioni, 
                 risorse disponibili e coordinamento 
 
    §1.  Invitalia,  nell'ambito  dell'incarico  ad  essa   affidato,
procede  all'individuazione  del   personale,   in   possesso   delle
necessarie esperienze e qualificazione professionale, destinato  allo
svolgimento dell'attivita'  di  supporto  amministrativo-contabile  e
tecnico-ingegneristico occorrente: 
    a)  per  il  funzionamento  e  le   attivita'   della   struttura
commissariale di cui  al  punto  e)  delle  premesse  della  presente
convenzione; 
    b)  per  le  attivita'   di   programmazione   e   pianificazione
propedeutiche agli interventi di ricostruzione pubblica e privata; 
    c) per l'interlocuzione con l'utenza target; 
    d)  per  la  definizione  di  procedure,  standard  e   modalita'
operative; 
    e) per il supporto al procedimento di concessione  ed  erogazione
dei contributi; 
    f) per espletare, una volta  ricevuti  i  progetti  esecutivi  ai
sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto-legge, le procedure di  gara
per  la  selezione  degli  operatori  economici  che  realizzano  gli
interventi. 
    §2. Le attivita' di supporto tecnico-ingegneristico consistono, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti prestazioni: 
    a) supporto alla predisposizione  degli  atti  di  pianificazione
urbanistica da parte dei soggetti competenti; 
    b) supporto al coordinamento degli interventi di ricostruzione  e
riparazione degli immobili pubblici e privati; 
    c) funzione di centrale unica di committenza  (CUC)  di  tutti  i
soggetti  attuatori,  da  definire  tra  le  parti  mediante  formale
accordo. L'incarico e' da intendersi come gestione complessiva  delle
procedure di affidamento e delle fasi  di  esecuzione  dei  contratti
d'appalto. In particolare, nella qualita' di CUC, accentra su di  se'
la predisposizione di atti, provvedimenti  e  contratti,  nonche'  il
potere di firma finalizzato all'adozione degli stessi; 
    d)  verifica  di   congruita'   tecnico-economica   di   progetti
sviluppati da soggetti pubblici e privati e sottoposti a valutazione; 
    e) supporto alla gestione dell'elenco  speciale  dei  professioni
abilitati di cui all'art. 34 del decreto-legge; 
    f) supporto alle attivita'  di  coordinamento  delle  piattaforme
informatiche e di gestione documentale; 
    g)  raccordo  con  l'Autorita'  Nazionale  Anticorruzione  e   la
Struttura  di  Missione,  nei  termini  rispettivamente   individuati
nell'accordo ex  art.  32  del  decreto-legge  e  nel  protocollo  di
legalita',  esteso  alle  fasi  di  affidamento  ed  esecuzione   dei
contratti connessi agli interventi di ricostruzione pubblica. 
    §3. Le attivita' descritte  nei  precedenti  paragrafi  §1  e  §2
saranno svolte  presso  gli  uffici  speciali  per  la  ricostruzione
istituiti a norma dell'art. 3 del  decreto-legge.  Su  richiesta  del
direttore generale responsabile, potra' altresi' essere svolta presso
la  struttura  commissariale  centrale  attivita'  di  supporto  alla
gestione ordinaria degli uffici e  del  personale,  ivi  compresa  la
predisposizione  e  redazione  degli   atti   e   provvedimenti   del
Commissario straordinario e la tenuta della contabilita' speciale  di
cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge. 
    §4.  L'attivita'  svolta  dal  personale   di   Invitalia   sara'
coordinata da un capo progetto individuato dalla stessa Invitalia che
si relazionera' con il referente  individuato,  per  ciascun  ufficio
speciale per la ricostruzione, dalle regioni mediante i provvedimenti
di cui all'art. 3, comma 1, del  decreto-legge  e  con  il  direttore
generale della struttura commissariale centrale.