(Allegato 2-art. 4)
 
                               Art. 4. 
                              Personale 
 
    §1. Invitalia individua 80 unita' di  personale,  destinate  allo
svolgimento      dell'attivita'      di      tipo      organizzativo,
amministrativo-contabile   e   tecnico-ingegneristico   da    rendere
disponibile presso la struttura commissariale  di  cui  al  punto  e)
delle premesse, tra il proprio personale dipendente. 
    §2. In considerazione del contesto di emergenza ed eccezionalita'
degli  interventi  richiesti,  nonche'  della  peculiare   natura   e
complessita' delle attivita'  da  espletarsi  in  un  arco  temporale
limitato, Invitalia puo' ricorrere,  con  oneri  e  spese  a  proprio
carico esclusivo e fermo restando il corrispettivo  come  definito  e
indicato al successiva art. 6, anche  alle  prestazioni  di  soggetti
terzi, da essa individuati ed in possesso delle necessarie esperienze
e qualificazioni professionali tecnico-specialistiche: a) procedendo,
nel limite  massimo  del  20%  delle  unita'  di  personale  messe  a
disposizione della struttura commissariale, alla stipula di  appositi
contratti di prestazione di servizi; b) procedendo  alla  stipula  di
contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  ovvero  di
collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore  ad
un anno ed eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno. 
    §3. In ragione della particolare natura e tipologia di  attivita'
che il personale messo a disposizione da Invitalia sara'  chiamato  a
svolgere presso gli Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  di  cui
all'art. 3 del decreto-legge, detto personale sara' composto  da:  a)
coordinatori;  b)  profili  professionali   di   tipo   tecnico   (in
particolare: ingegneri, architetti, geologi, agronomi e geometri); c)
personale con profilo amministrativo.