Art. 5. Termine di inizio e di ultimazione delle prestazioni §1. La presente convenzione sara' efficace e produttiva di effetti in conformita' a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm. e scadra' il 31 dicembre 2018, in coerenza con la scadenza della gestione commissariale individuata dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge. §2. Ogni eventuale proroga, rinnovo o modifica della presente convenzione e' concordata tra le parti e formalizzata mediante sottoscrizione di atto integrativo alla presente convenzione.