(Allegato 2-art. 5)
 
                               Art. 5. 
        Termine di inizio e di ultimazione delle prestazioni 
 
    §1. La  presente  convenzione  sara'  efficace  e  produttiva  di
effetti in conformita' a quanto previsto dal combinato disposto degli
artt. 33 del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge  24
novembre 2000, n. 340 e ss.mm. e scadra'  il  31  dicembre  2018,  in
coerenza con la scadenza  della  gestione  commissariale  individuata
dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge. 
    §2. Ogni eventuale proroga, rinnovo  o  modifica  della  presente
convenzione e'  concordata  tra  le  parti  e  formalizzata  mediante
sottoscrizione di atto integrativo alla presente convenzione.