Articolo 10 1. Le Parti condividono una visione a lungo termine sull'importanza di realizzare appieno lo sviluppo e il trasferimento delle tecnologie al fine di migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas a effetto serra. 2. Le Parti, notando l'importanza della tecnologia per l'attuazione delle azioni di mitigazione e adattamento in virtu' del presente accordo, e riconoscendo gli sforzi compiuti per l'utilizzo e la diffusione delle tecnologie esistenti, rafforzano le attivita' di cooperazione in materia di sviluppo e trasferimento delle tecnologie. 3. Il meccanismo tecnologico istituito in virtu' della convenzione concorre all'attuazione del presente accordo. 4. E' istituito un quadro tecnologico che offre orientamenti generali per l'attivita' del meccanismo tecnologico, al fine di promuovere e facilitare un'azione rafforzata nel campo dello sviluppo e del trasferimento delle tecnologie, cosi' da sostenere l'attuazione del presente accordo e perseguire la visione a lungo termine di cui al paragrafo 1. 5. Accelerare, incoraggiare e favorire l'innovazione e' essenziale per una risposta mondiale efficace e a lungo termine ai cambiamenti climatici e per la promozione della crescita economica e dello sviluppo sostenibile. Tale sforzo, se del caso, e' sostenuto anche dal meccanismo tecnologico e, attraverso mezzi finanziari, dal meccanismo finanziario della convenzione, affinche' si producano iniziative basate sulla collaborazione in materia di ricerca e sviluppo e si agevoli l'accesso delle Parti che sono paesi in via di sviluppo alla tecnologia, in particolare nelle prime fasi del ciclo tecnologico. 6. Un sostegno, ivi compreso finanziario, e' offerto alle Parti che sono paesi in via di sviluppo per l'attuazione del presente articolo, anche per rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo e trasferimento delle tecnologie nelle varie fasi del ciclo tecnologico, cosi' da raggiungere un equilibrio tra il sostegno alla mitigazione e quello all'adattamento. Il bilancio globale di cui all'articolo 14 tiene conto delle informazioni disponibili circa gli sforzi connessi al sostegno allo sviluppo e al trasferimento di tecnologie a vantaggio delle Parti che sono paesi in via di sviluppo.