Articolo 10
1. Le Parti condividono una visione a lungo termine
sull'importanza di realizzare appieno lo sviluppo e il trasferimento
delle tecnologie al fine di migliorare la resilienza ai cambiamenti
climatici e ridurre le emissioni di gas a effetto serra.
2. Le Parti, notando l'importanza della tecnologia per
l'attuazione delle azioni di mitigazione e adattamento in virtu' del
presente accordo, e riconoscendo gli sforzi compiuti per l'utilizzo e
la diffusione delle tecnologie esistenti, rafforzano le attivita' di
cooperazione in materia di sviluppo e trasferimento delle tecnologie.
3. Il meccanismo tecnologico istituito in virtu' della
convenzione concorre all'attuazione del presente accordo.
4. E' istituito un quadro tecnologico che offre orientamenti
generali per l'attivita' del meccanismo tecnologico, al fine di
promuovere e facilitare un'azione rafforzata nel campo dello sviluppo
e del trasferimento delle tecnologie, cosi' da sostenere l'attuazione
del presente accordo e perseguire la visione a lungo termine di cui
al paragrafo 1.
5. Accelerare, incoraggiare e favorire l'innovazione e'
essenziale per una risposta mondiale efficace e a lungo termine ai
cambiamenti climatici e per la promozione della crescita economica e
dello sviluppo sostenibile. Tale sforzo, se del caso, e' sostenuto
anche dal meccanismo tecnologico e, attraverso mezzi finanziari, dal
meccanismo finanziario della convenzione, affinche' si producano
iniziative basate sulla collaborazione in materia di ricerca e
sviluppo e si agevoli l'accesso delle Parti che sono paesi in via di
sviluppo alla tecnologia, in particolare nelle prime fasi del ciclo
tecnologico.
6. Un sostegno, ivi compreso finanziario, e' offerto alle Parti
che sono paesi in via di sviluppo per l'attuazione del presente
articolo, anche per rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo
e trasferimento delle tecnologie nelle varie fasi del ciclo
tecnologico, cosi' da raggiungere un equilibrio tra il sostegno alla
mitigazione e quello all'adattamento. Il bilancio globale di cui
all'articolo 14 tiene conto delle informazioni disponibili circa gli
sforzi connessi al sostegno allo sviluppo e al trasferimento di
tecnologie a vantaggio delle Parti che sono paesi in via di sviluppo.