(Accordo di Parigi-art. 13)
 
                             Articolo 13 
 
    1. Al fine di costruire fiducia reciproca e certezza e promuovere
un'attuazione  efficace,  e'  istituito  un  quadro  di   riferimento
rafforzato per la trasparenza dell'azione e del sostegno,  dotato  di
flessibilita', che tiene conto delle diverse capacita' delle Parti  e
si basa sull'esperienza collettiva. 
    2.   Il   quadro   per   la   trasparenza   offre   flessibilita'
nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo  alle  Parti
che sono paesi in via  di  sviluppo  che,  tenuto  conto  delle  loro
capacita', ne abbiano bisogno. Le modalita', procedure e linee  guida
di cui al paragrafo 13 riflettono tale flessibilita'. 
    3. Il quadro per la trasparenza si  basa  sulle  disposizioni  in
materia di trasparenza stabilite dalla  convenzione  e  le  rafforza,
tenendo conto delle circostanze speciali dei paesi meno sviluppati  e
dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo,  e'  attuato  in  modo
facilitativo,  non  intrusivo  e  non  punitivo  nel  rispetto  della
sovranita' nazionale, ed evita di imporre oneri eccessivi alle Parti. 
    4. Le disposizioni  relative  alla  trasparenza  stabilite  dalla
convenzione,  comprese  le  comunicazioni  nazionali,  le   relazioni
biennali e l'aggiornamento biennale di tali relazioni, la valutazione
e   l'esame   internazionali   e   la   consultazione   e   l'analisi
internazionali rientrano nell'esperienza  da  cui  attingere  per  la
redazione delle modalita', delle procedure e delle linee guida di cui
al paragrafo 13. 
    5. Scopo del quadro per la trasparenza delle azioni e' di offrire
una  comprensione  chiara  delle  misure  riguardanti  i  cambiamenti
climatici alla luce degli  obiettivi  di  cui  all'articolo  2  della
convenzione, anche chiarendo  e  seguendo  i  progressi  compiuti  da
ciascuna Parte nel conseguimento dei contributi determinati a livello
nazionale di cui all'articolo 4 e  nell'attuazione  delle  misure  di
adattamento di cui all'articolo 7, comprese  le  buone  pratiche,  le
priorita', le necessita' e le lacune,  utili  ai  fini  del  bilancio
globale di cui all'articolo 14. 
    6. Scopo del quadro per la trasparenza del sostegno e' di offrire
una comprensione chiara del sostegno fornito e ricevuto  da  ciascuna
Parte interessata nell'ambito delle azioni  relative  ai  cambiamenti
climatici intraprese in virtu' degli articoli 4, 7, 9,  10  e  11  e,
nella misura del possibile,  di  offrire  un'immagine  d'insieme  del
sostegno finanziario fornito globalmente, utili ai fini del  bilancio
globale di cui all'articolo 14. 
    7. Ciascuna Parte fornisce  a  intervalli  regolari  le  seguenti
informazioni: 
      a) un inventario nazionale delle  emissioni  antropogeniche  di
gas  a  effetto  serra  suddivise  per  fonti  e  delle  eliminazioni
suddivise per pozzi, redatto  ricorrendo  alle  migliori  metodologie
riconosciute dal gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici  e
accettate dalla conferenza delle Parti che funge  da  riunione  delle
Parti del presente accordo; 
      b)  le  informazioni  necessarie  per  monitorare  i  progressi
compiuti nel dare  attuazione  e  conseguire  il  proprio  contributo
determinato a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4. 
    8. Ciascuna Parte dovrebbe altresi' fornire,  ove  opportuno,  le
informazioni  relative  agli  effetti  dei  cambiamenti  climatici  e
all'adattamento ai sensi dell'articolo 7. 
    9. Le Parti che sono paesi sviluppati devono, e  le  altre  Parti
che forniscono sostegno dovrebbero, comunicare  le  informazioni  sui
trasferimenti  finanziari  e  di  tecnologia  e   sul   sostegno   al
rafforzamento delle capacita' fornito alle Parti che  sono  paesi  in
via di sviluppo conformemente agli articoli 9, 10 e 11. 
    10. Le Parti  che  sono  paesi  in  via  di  sviluppo  dovrebbero
comunicare  le  informazioni  sui  trasferimenti  finanziari   e   di
tecnologia e sul sostegno al rafforzamento  delle  capacita'  di  cui
hanno bisogno o che hanno ricevuto in virtu' degli articoli 9,  10  e
11. 
    11. Le informazioni comunicate da ciascuna  Parte  ai  sensi  dei
paragrafi 7 e 9 sono  sottoposte  a  un  esame  tecnico  condotto  da
esperti, conformemente alla decisione 1/CP.21. Per le Parti che  sono
paesi in via di sviluppo e che, alla luce delle  loro  capacita',  ne
hanno bisogno, il processo  di  esame  comprende  anche  l'assistenza
nell'identificazione delle esigenze di rafforzamento delle capacita'.
Inoltre,  ciascuna  Parte  partecipa  ad  un  esame  multilaterale  e
facilitativo dei progressi compiuti rispetto agli sforzi intrapresi a
norma dell'articolo 9, nonche' dell'attuazione  e  del  conseguimento
del proprio contributo determinato a livello nazionale. 
    12. L'esame tecnico a cura degli  esperti,  di  cui  al  presente
paragrafo,  verte  sul  sostegno  fornito  dalla  Parte  interessata,
laddove rilevante, nonche' sull'attuazione e  sul  conseguimento  del
suo contributo determinato a livello nazionale. L'esame mette in luce
i settori della Parte  interessata  dove  apportare  miglioramenti  e
verifica che le informazioni trasmesse siano conformi alle modalita',
procedure e linee direttrici di cui al paragrafo  13,  tenendo  conto
della flessibilita' accordata alla Parte interessata conformemente al
paragrafo 2. L'esame presta particolare  attenzione  alle  rispettive
capacita' e circostanze nazionali delle Parti che sono paesi  in  via
di sviluppo. 
    13. In occasione della sua prima sessione,  la  conferenza  delle
Parti che  funge  da  riunione  delle  Parti  del  presente  accordo,
basandosi sull'esperienza derivata dalle disposizioni  relative  alla
trasparenza stabilite dalla convenzione e precisando le  disposizioni
del presente articolo, adotta  modalita',  procedure  e  linee  guida
comuni, ove opportuno, ai fini della trasparenza delle azioni  e  del
sostegno. 
    14. E' fornito un sostegno  ai  paesi  in  via  di  sviluppo  per
l'attuazione del presente articolo. 
    15.  Analogamente,  e'  fornito  un  sostegno  continuativo   per
rafforzare le capacita' in materia di  trasparenza  delle  Parti  che
sono paesi in via di sviluppo.