Articolo 13
1. Al fine di costruire fiducia reciproca e certezza e promuovere
un'attuazione efficace, e' istituito un quadro di riferimento
rafforzato per la trasparenza dell'azione e del sostegno, dotato di
flessibilita', che tiene conto delle diverse capacita' delle Parti e
si basa sull'esperienza collettiva.
2. Il quadro per la trasparenza offre flessibilita'
nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo alle Parti
che sono paesi in via di sviluppo che, tenuto conto delle loro
capacita', ne abbiano bisogno. Le modalita', procedure e linee guida
di cui al paragrafo 13 riflettono tale flessibilita'.
3. Il quadro per la trasparenza si basa sulle disposizioni in
materia di trasparenza stabilite dalla convenzione e le rafforza,
tenendo conto delle circostanze speciali dei paesi meno sviluppati e
dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, e' attuato in modo
facilitativo, non intrusivo e non punitivo nel rispetto della
sovranita' nazionale, ed evita di imporre oneri eccessivi alle Parti.
4. Le disposizioni relative alla trasparenza stabilite dalla
convenzione, comprese le comunicazioni nazionali, le relazioni
biennali e l'aggiornamento biennale di tali relazioni, la valutazione
e l'esame internazionali e la consultazione e l'analisi
internazionali rientrano nell'esperienza da cui attingere per la
redazione delle modalita', delle procedure e delle linee guida di cui
al paragrafo 13.
5. Scopo del quadro per la trasparenza delle azioni e' di offrire
una comprensione chiara delle misure riguardanti i cambiamenti
climatici alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 2 della
convenzione, anche chiarendo e seguendo i progressi compiuti da
ciascuna Parte nel conseguimento dei contributi determinati a livello
nazionale di cui all'articolo 4 e nell'attuazione delle misure di
adattamento di cui all'articolo 7, comprese le buone pratiche, le
priorita', le necessita' e le lacune, utili ai fini del bilancio
globale di cui all'articolo 14.
6. Scopo del quadro per la trasparenza del sostegno e' di offrire
una comprensione chiara del sostegno fornito e ricevuto da ciascuna
Parte interessata nell'ambito delle azioni relative ai cambiamenti
climatici intraprese in virtu' degli articoli 4, 7, 9, 10 e 11 e,
nella misura del possibile, di offrire un'immagine d'insieme del
sostegno finanziario fornito globalmente, utili ai fini del bilancio
globale di cui all'articolo 14.
7. Ciascuna Parte fornisce a intervalli regolari le seguenti
informazioni:
a) un inventario nazionale delle emissioni antropogeniche di
gas a effetto serra suddivise per fonti e delle eliminazioni
suddivise per pozzi, redatto ricorrendo alle migliori metodologie
riconosciute dal gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici e
accettate dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle
Parti del presente accordo;
b) le informazioni necessarie per monitorare i progressi
compiuti nel dare attuazione e conseguire il proprio contributo
determinato a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4.
8. Ciascuna Parte dovrebbe altresi' fornire, ove opportuno, le
informazioni relative agli effetti dei cambiamenti climatici e
all'adattamento ai sensi dell'articolo 7.
9. Le Parti che sono paesi sviluppati devono, e le altre Parti
che forniscono sostegno dovrebbero, comunicare le informazioni sui
trasferimenti finanziari e di tecnologia e sul sostegno al
rafforzamento delle capacita' fornito alle Parti che sono paesi in
via di sviluppo conformemente agli articoli 9, 10 e 11.
10. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo dovrebbero
comunicare le informazioni sui trasferimenti finanziari e di
tecnologia e sul sostegno al rafforzamento delle capacita' di cui
hanno bisogno o che hanno ricevuto in virtu' degli articoli 9, 10 e
11.
11. Le informazioni comunicate da ciascuna Parte ai sensi dei
paragrafi 7 e 9 sono sottoposte a un esame tecnico condotto da
esperti, conformemente alla decisione 1/CP.21. Per le Parti che sono
paesi in via di sviluppo e che, alla luce delle loro capacita', ne
hanno bisogno, il processo di esame comprende anche l'assistenza
nell'identificazione delle esigenze di rafforzamento delle capacita'.
Inoltre, ciascuna Parte partecipa ad un esame multilaterale e
facilitativo dei progressi compiuti rispetto agli sforzi intrapresi a
norma dell'articolo 9, nonche' dell'attuazione e del conseguimento
del proprio contributo determinato a livello nazionale.
12. L'esame tecnico a cura degli esperti, di cui al presente
paragrafo, verte sul sostegno fornito dalla Parte interessata,
laddove rilevante, nonche' sull'attuazione e sul conseguimento del
suo contributo determinato a livello nazionale. L'esame mette in luce
i settori della Parte interessata dove apportare miglioramenti e
verifica che le informazioni trasmesse siano conformi alle modalita',
procedure e linee direttrici di cui al paragrafo 13, tenendo conto
della flessibilita' accordata alla Parte interessata conformemente al
paragrafo 2. L'esame presta particolare attenzione alle rispettive
capacita' e circostanze nazionali delle Parti che sono paesi in via
di sviluppo.
13. In occasione della sua prima sessione, la conferenza delle
Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo,
basandosi sull'esperienza derivata dalle disposizioni relative alla
trasparenza stabilite dalla convenzione e precisando le disposizioni
del presente articolo, adotta modalita', procedure e linee guida
comuni, ove opportuno, ai fini della trasparenza delle azioni e del
sostegno.
14. E' fornito un sostegno ai paesi in via di sviluppo per
l'attuazione del presente articolo.
15. Analogamente, e' fornito un sostegno continuativo per
rafforzare le capacita' in materia di trasparenza delle Parti che
sono paesi in via di sviluppo.