Articolo 13 1. Al fine di costruire fiducia reciproca e certezza e promuovere un'attuazione efficace, e' istituito un quadro di riferimento rafforzato per la trasparenza dell'azione e del sostegno, dotato di flessibilita', che tiene conto delle diverse capacita' delle Parti e si basa sull'esperienza collettiva. 2. Il quadro per la trasparenza offre flessibilita' nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo alle Parti che sono paesi in via di sviluppo che, tenuto conto delle loro capacita', ne abbiano bisogno. Le modalita', procedure e linee guida di cui al paragrafo 13 riflettono tale flessibilita'. 3. Il quadro per la trasparenza si basa sulle disposizioni in materia di trasparenza stabilite dalla convenzione e le rafforza, tenendo conto delle circostanze speciali dei paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, e' attuato in modo facilitativo, non intrusivo e non punitivo nel rispetto della sovranita' nazionale, ed evita di imporre oneri eccessivi alle Parti. 4. Le disposizioni relative alla trasparenza stabilite dalla convenzione, comprese le comunicazioni nazionali, le relazioni biennali e l'aggiornamento biennale di tali relazioni, la valutazione e l'esame internazionali e la consultazione e l'analisi internazionali rientrano nell'esperienza da cui attingere per la redazione delle modalita', delle procedure e delle linee guida di cui al paragrafo 13. 5. Scopo del quadro per la trasparenza delle azioni e' di offrire una comprensione chiara delle misure riguardanti i cambiamenti climatici alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 2 della convenzione, anche chiarendo e seguendo i progressi compiuti da ciascuna Parte nel conseguimento dei contributi determinati a livello nazionale di cui all'articolo 4 e nell'attuazione delle misure di adattamento di cui all'articolo 7, comprese le buone pratiche, le priorita', le necessita' e le lacune, utili ai fini del bilancio globale di cui all'articolo 14. 6. Scopo del quadro per la trasparenza del sostegno e' di offrire una comprensione chiara del sostegno fornito e ricevuto da ciascuna Parte interessata nell'ambito delle azioni relative ai cambiamenti climatici intraprese in virtu' degli articoli 4, 7, 9, 10 e 11 e, nella misura del possibile, di offrire un'immagine d'insieme del sostegno finanziario fornito globalmente, utili ai fini del bilancio globale di cui all'articolo 14. 7. Ciascuna Parte fornisce a intervalli regolari le seguenti informazioni: a) un inventario nazionale delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra suddivise per fonti e delle eliminazioni suddivise per pozzi, redatto ricorrendo alle migliori metodologie riconosciute dal gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici e accettate dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo; b) le informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nel dare attuazione e conseguire il proprio contributo determinato a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4. 8. Ciascuna Parte dovrebbe altresi' fornire, ove opportuno, le informazioni relative agli effetti dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai sensi dell'articolo 7. 9. Le Parti che sono paesi sviluppati devono, e le altre Parti che forniscono sostegno dovrebbero, comunicare le informazioni sui trasferimenti finanziari e di tecnologia e sul sostegno al rafforzamento delle capacita' fornito alle Parti che sono paesi in via di sviluppo conformemente agli articoli 9, 10 e 11. 10. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo dovrebbero comunicare le informazioni sui trasferimenti finanziari e di tecnologia e sul sostegno al rafforzamento delle capacita' di cui hanno bisogno o che hanno ricevuto in virtu' degli articoli 9, 10 e 11. 11. Le informazioni comunicate da ciascuna Parte ai sensi dei paragrafi 7 e 9 sono sottoposte a un esame tecnico condotto da esperti, conformemente alla decisione 1/CP.21. Per le Parti che sono paesi in via di sviluppo e che, alla luce delle loro capacita', ne hanno bisogno, il processo di esame comprende anche l'assistenza nell'identificazione delle esigenze di rafforzamento delle capacita'. Inoltre, ciascuna Parte partecipa ad un esame multilaterale e facilitativo dei progressi compiuti rispetto agli sforzi intrapresi a norma dell'articolo 9, nonche' dell'attuazione e del conseguimento del proprio contributo determinato a livello nazionale. 12. L'esame tecnico a cura degli esperti, di cui al presente paragrafo, verte sul sostegno fornito dalla Parte interessata, laddove rilevante, nonche' sull'attuazione e sul conseguimento del suo contributo determinato a livello nazionale. L'esame mette in luce i settori della Parte interessata dove apportare miglioramenti e verifica che le informazioni trasmesse siano conformi alle modalita', procedure e linee direttrici di cui al paragrafo 13, tenendo conto della flessibilita' accordata alla Parte interessata conformemente al paragrafo 2. L'esame presta particolare attenzione alle rispettive capacita' e circostanze nazionali delle Parti che sono paesi in via di sviluppo. 13. In occasione della sua prima sessione, la conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo, basandosi sull'esperienza derivata dalle disposizioni relative alla trasparenza stabilite dalla convenzione e precisando le disposizioni del presente articolo, adotta modalita', procedure e linee guida comuni, ove opportuno, ai fini della trasparenza delle azioni e del sostegno. 14. E' fornito un sostegno ai paesi in via di sviluppo per l'attuazione del presente articolo. 15. Analogamente, e' fornito un sostegno continuativo per rafforzare le capacita' in materia di trasparenza delle Parti che sono paesi in via di sviluppo.