Articolo 16 1. La conferenza delle Parti, organo supremo della convenzione, funge da riunione delle Parti del presente accordo. 2. Le Parti della convenzione che non sono Parti del presente accordo possono partecipare in qualita' di osservatori ai lavori di qualsiasi sessione della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo. Quando la conferenza delle Parti funge da riunione delle Parti del presente accordo, le decisioni adottate in virtu' del presente accordo sono adottate esclusivamente da chi sia Parte dello stesso. 3. Quando la conferenza delle Parti funge da riunione delle Parti del presente accordo, il membro dell'Ufficio di presidenza della conferenza delle Parti che rappresenti una Parte della convenzione che in quel momento non sia Parte del presente accordo e' sostituito da un altro membro da eleggersi da e tra le Parti del presente accordo. 4. La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo esamina a intervalli regolari l'attuazione del presente accordo e adotta, nell'ambito del suo mandato, le decisioni necessarie a promuoverne l'effettiva attuazione. Essa adempie alle funzioni che le sono assegnate dal presente accordo e: a) istituisce gli organi sussidiari ritenuti necessari all'attuazione del presente accordo; b) esercita ogni altra funzione necessaria per l'attuazione del presente accordo. 5. Le norme di procedura della conferenza delle Parti e le procedure finanziarie applicate in virtu' della convenzione si applicano, mutatis mutandis, nell'ambito del presente accordo, tranne quando deciso altrimenti, per consenso, dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo. 6. La prima sessione della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo e' convocata dal Segretariato in concomitanza della prima sessione della conferenza delle Parti prevista dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Le successive sessioni ordinarie della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo saranno convocate in concomitanza delle sessioni ordinarie della conferenza delle Parti, tranne quando deciso altrimenti dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo. 7. Sessioni straordinarie della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo sono convocate in qualsiasi altra data da essa ritenuta necessaria o dietro richiesta scritta di una Parte, a condizione che, entro sei mesi dalla trasmissione della richiesta a tutte le Parti a cura del Segretariato, tale richiesta sia sostenuta da almeno un terzo delle Parti. 8. L'Organizzazione delle Nazioni unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, nonche' qualsiasi Stato che di esse sia membro o qualsiasi osservatore che non siano Parte della convenzione possono essere rappresentati in qualita' di osservatori alle sessioni della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo. Qualsiasi ente o agenzia, nazionale o internazionale, governativo o non governativo, competente nelle materie di cui al presente accordo e che abbia informato il Segretariato del suo interesse a partecipare in qualita' di osservatore a una sessione della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo puo' esservi ammesso, a meno che si opponga almeno un terzo delle Parti. L'ammissione e la partecipazione di osservatori sono soggette alle norme di procedura di cui al paragrafo 5.