(Accordo di Parigi-art. 16)
 
                             Articolo 16 
 
    1. La conferenza delle Parti, organo supremo  della  convenzione,
funge da riunione delle Parti del presente accordo. 
    2. Le Parti della convenzione che non  sono  Parti  del  presente
accordo possono partecipare in qualita' di osservatori ai  lavori  di
qualsiasi sessione della conferenza delle Parti che funge da riunione
delle Parti del presente accordo. Quando la  conferenza  delle  Parti
funge da riunione delle Parti  del  presente  accordo,  le  decisioni
adottate in virtu' del presente accordo sono adottate  esclusivamente
da chi sia Parte dello stesso. 
    3. Quando la conferenza delle Parti funge da riunione delle Parti
del presente accordo, il  membro  dell'Ufficio  di  presidenza  della
conferenza delle Parti che rappresenti una  Parte  della  convenzione
che in quel momento non sia Parte del presente accordo e'  sostituito
da un altro membro da eleggersi  da  e  tra  le  Parti  del  presente
accordo. 
    4. La conferenza delle Parti che funge da  riunione  delle  Parti
del presente accordo esamina a intervalli regolari  l'attuazione  del
presente accordo e adotta, nell'ambito del suo mandato, le  decisioni
necessarie a promuoverne l'effettiva attuazione.  Essa  adempie  alle
funzioni che le sono assegnate dal presente accordo e: 
      a)  istituisce  gli  organi   sussidiari   ritenuti   necessari
all'attuazione del presente accordo; 
      b) esercita ogni altra funzione necessaria per l'attuazione del
presente accordo. 
    5. Le norme di  procedura  della  conferenza  delle  Parti  e  le
procedure  finanziarie  applicate  in  virtu'  della  convenzione  si
applicano, mutatis mutandis, nell'ambito del presente accordo, tranne
quando deciso altrimenti, per consenso, dalla conferenza delle  Parti
che funge da riunione delle Parti del presente accordo. 
    6. La prima sessione della conferenza delle Parti  che  funge  da
riunione  delle  Parti  del  presente  accordo   e'   convocata   dal
Segretariato in concomitanza della prima  sessione  della  conferenza
delle Parti prevista dopo l'entrata in vigore del  presente  accordo.
Le successive sessioni ordinarie della  conferenza  delle  Parti  che
funge da riunione delle Parti del presente accordo saranno  convocate
in concomitanza  delle  sessioni  ordinarie  della  conferenza  delle
Parti, tranne quando deciso altrimenti dalla conferenza  delle  Parti
che funge da riunione delle Parti del presente accordo. 
    7. Sessioni straordinarie della conferenza delle Parti che  funge
da riunione delle  Parti  del  presente  accordo  sono  convocate  in
qualsiasi altra data da essa ritenuta necessaria o  dietro  richiesta
scritta di  una  Parte,  a  condizione  che,  entro  sei  mesi  dalla
trasmissione  della  richiesta  a  tutte  le   Parti   a   cura   del
Segretariato, tale richiesta sia sostenuta da almeno un  terzo  delle
Parti. 
    8.  L'Organizzazione  delle  Nazioni  unite,   le   sue   agenzie
specializzate  e  l'Agenzia  internazionale  per  l'energia  atomica,
nonche'  qualsiasi  Stato  che  di  esse  sia  membro   o   qualsiasi
osservatore che non siano  Parte  della  convenzione  possono  essere
rappresentati  in  qualita'  di  osservatori  alle   sessioni   della
conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente
accordo.  Qualsiasi  ente  o  agenzia,  nazionale  o  internazionale,
governativo o non governativo, competente nelle  materie  di  cui  al
presente accordo e  che  abbia  informato  il  Segretariato  del  suo
interesse a partecipare in qualita' di  osservatore  a  una  sessione
della conferenza delle Parti che funge da riunione  delle  Parti  del
presente accordo puo' esservi ammesso, a meno che si  opponga  almeno
un terzo delle Parti. L'ammissione e la partecipazione di osservatori
sono soggette alle norme di procedura di cui al paragrafo 5.