(Accordo di Parigi-art. 17)
 
                             Articolo 17 
 
    1. Il Segretariato istituito dall'articolo  8  della  convenzione
esercita anche le funzioni di Segretariato del presente accordo. 
    2. L'articolo 8, paragrafo 2,  della  convenzione  relativo  alle
funzioni  del  Segretariato  e  l'articolo  8,  paragrafo  3,   della
convenzione relativo al funzionamento del Segretariato, si  applicano
mutatis mutandis  al  presente  accordo.  Il  Segretariato,  inoltre,
esercita le funzioni che gli sono assegnate in  virtu'  del  presente
accordo e dalla conferenza delle Parti che funge  da  riunione  delle
Parti del presente accordo.