Articolo 18
1. L'organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e
l'organo sussidiario di attuazione istituiti dagli articoli 9 e 10
della convenzione esercitano, rispettivamente, le funzioni di organo
sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e organo sussidiario
di attuazione del presente accordo. Le disposizioni della convenzione
riguardanti il funzionamento di questi due organi si applicano,
mutatis mutandis, al presente accordo. Le sessioni delle riunioni
dell'organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e
dell'organo sussidiario di attuazione del presente accordo sono
convocate in concomitanza delle riunioni, rispettivamente,
dell'organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e
dell'organo sussidiario di attuazione della convenzione.
2. Le Parti della convenzione che non sono Parti del presente
accordo possono partecipare in qualita' di osservatori ai lavori di
qualsiasi sessione degli organi sussidiari. Quando gli organi
sussidiari fungono da organi sussidiari del presente accordo, le
decisioni assunte in virtu' del presente accordo sono assunte
esclusivamente dalle Parti del presente accordo.
3. Quando gli organi sussidiari istituiti dagli articoli 9 e 10
della convenzione esercitano le loro funzioni nei confronti di
materie che riguardano il presente accordo, il membro dell'Ufficio di
presidenza di detti organi sussidiari che rappresenta una Parte della
convenzione che in quel momento non sia Parte del presente accordo e'
sostituito da un altro membro da eleggersi da e tra le Parti del
presente accordo.