(Accordo di Parigi-art. 18)
 
                             Articolo 18 
 
    1. L'organo sussidiario di consulenza  scientifica  e  tecnica  e
l'organo sussidiario di attuazione istituiti dagli articoli  9  e  10
della convenzione esercitano, rispettivamente, le funzioni di  organo
sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e organo  sussidiario
di attuazione del presente accordo. Le disposizioni della convenzione
riguardanti il funzionamento  di  questi  due  organi  si  applicano,
mutatis mutandis, al presente accordo.  Le  sessioni  delle  riunioni
dell'organo  sussidiario  di  consulenza  scientifica  e  tecnica   e
dell'organo sussidiario  di  attuazione  del  presente  accordo  sono
convocate   in   concomitanza   delle   riunioni,    rispettivamente,
dell'organo  sussidiario  di  consulenza  scientifica  e  tecnica   e
dell'organo sussidiario di attuazione della convenzione. 
    2. Le Parti della convenzione che non  sono  Parti  del  presente
accordo possono partecipare in qualita' di osservatori ai  lavori  di
qualsiasi  sessione  degli  organi  sussidiari.  Quando  gli   organi
sussidiari fungono da organi  sussidiari  del  presente  accordo,  le
decisioni  assunte  in  virtu'  del  presente  accordo  sono  assunte
esclusivamente dalle Parti del presente accordo. 
    3. Quando gli organi sussidiari istituiti dagli articoli 9  e  10
della convenzione  esercitano  le  loro  funzioni  nei  confronti  di
materie che riguardano il presente accordo, il membro dell'Ufficio di
presidenza di detti organi sussidiari che rappresenta una Parte della
convenzione che in quel momento non sia Parte del presente accordo e'
sostituito da un altro membro da eleggersi da  e  tra  le  Parti  del
presente accordo.