(Accordo di Parigi-art. 19)
 
                             Articolo 19 
 
    1.  Gli  organi  sussidiari  o  altri  meccanismi   istituzionali
istituiti dalla o  a  norma  della  convenzione,  diversi  da  quelli
menzionati  dal  presente  accordo,  concorrono  all'attuazione   del
presente accordo dietro decisione in tal senso della conferenza delle
Parti che funge da riunione delle  Parti  del  presente  accordo.  La
conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente
accordo specifica le funzioni  che  devono  essere  esercitate  dagli
organi sussidiari o dai meccanismi anzidetti. 
    2. La conferenza delle Parti che funge da  riunione  delle  Parti
del presente accordo puo' fornire ulteriori orientamenti ai  suddetti
organi sussidiari o meccanismi istituzionali.