Articolo 20 1. Il presente accordo e' aperto alla firma e soggetto a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono Parti della convenzione. Esso e' aperto alla firma presso il quartier generale delle Nazioni unite a New York dal 22 aprile 2016 al 21 aprile 2017. In seguito, il presente accordo sara' aperto all'adesione dal primo giorno successivo alla data in cui e' stato chiuso alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Depositario. 2. L'organizzazione regionale di integrazione economica che divenga Parte del presente accordo senza che nessuno dei suoi Stati membri ne sia parte rispetta tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo. In caso di organizzazioni regionali di integrazione economica in cui uno o piu' Stati membri siano Parte del presente accordo, l'organizzazione e i suoi Stati membri concordano le rispettive responsabilita' per l'assolvimento degli obblighi a essi incombenti in virtu' del presente accordo. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non hanno la facolta' di esercitare i diritti derivanti dal presente accordo in modo concorrente. 3. Negli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali d'integrazione economica dichiarano l'estensione delle loro competenze riguardo alle materie disciplinate dal presente accordo. Tali organizzazioni comunicano altresi' al Depositario, il quale a sua volta ne informa le Parti, qualsiasi modifica sostanziale dell'estensione delle loro competenze.