(Accordo di Parigi-art. 20)
 
                             Articolo 20 
 
    1. Il  presente  accordo  e'  aperto  alla  firma  e  soggetto  a
ratifica,  accettazione  o   approvazione   degli   Stati   e   delle
organizzazioni regionali  d'integrazione  economica  che  sono  Parti
della convenzione. Esso e'  aperto  alla  firma  presso  il  quartier
generale delle Nazioni unite a New York dal  22  aprile  2016  al  21
aprile  2017.  In  seguito,  il   presente   accordo   sara'   aperto
all'adesione dal primo giorno successivo alla data in  cui  e'  stato
chiuso  alla  firma.  Gli  strumenti   di   ratifica,   accettazione,
approvazione o adesione sono depositati presso il Depositario. 
    2.  L'organizzazione  regionale  di  integrazione  economica  che
divenga Parte del presente accordo senza che nessuno dei  suoi  Stati
membri ne  sia  parte  rispetta  tutti  gli  obblighi  derivanti  dal
presente accordo. In caso di organizzazioni regionali di integrazione
economica in cui uno o piu' Stati membri  siano  Parte  del  presente
accordo,  l'organizzazione  e  i  suoi  Stati  membri  concordano  le
rispettive responsabilita' per l'assolvimento degli obblighi  a  essi
incombenti  in  virtu'  del   presente   accordo.   In   tali   casi,
l'organizzazione  e  gli  Stati  membri  non  hanno  la  facolta'  di
esercitare  i  diritti  derivanti  dal  presente  accordo   in   modo
concorrente. 
    3. Negli strumenti  di  ratifica,  accettazione,  approvazione  o
adesione,  le  organizzazioni  regionali   d'integrazione   economica
dichiarano l'estensione delle loro competenze riguardo  alle  materie
disciplinate dal presente  accordo.  Tali  organizzazioni  comunicano
altresi' al Depositario, il quale a sua volta ne  informa  le  Parti,
qualsiasi modifica sostanziale dell'estensione delle loro competenze.