(Accordo di Parigi-art. 21)
 
                             Articolo 21 
 
    1. Il presente accordo  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data in cui almeno 55 Parti  della  convenzione,  che
rappresentino almeno uno stimato 55 % del totale delle  emissioni  di
gas a effetto serra mondiali, hanno depositato i  loro  strumenti  di
ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 
    2. Ai soli fini del paragrafo 1, per «totale delle  emissioni  di
gas a effetto serra mondiali» s'intende la quantita' piu'  aggiornata
comunicata alla data o prima della data  dell'adozione  del  presente
accordo dalle Parti della convenzione. 
    3. Per  ogni  Stato  o  organizzazione  regionale  d'integrazione
economica che ratifica, accetta o approva il presente  accordo  o  vi
accede dopo che le condizioni di  cui  al  paragrafo  1  per  la  sua
entrata in vigore sono state soddisfatte, il presente  accordo  entra
in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del  deposito  da
parte  di  tale  Stato  o  organizzazione  regionale   d'integrazione
economica del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o
adesione. 
    4. Ai fini del paragrafo 1,  qualsiasi  strumento  depositato  da
un'organizzazione regionale d'integrazione economica non si  aggiunge
al numero di quelli depositati dai suoi Stati membri.